CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21 gennaio 2022 emessa dalla Corte di Cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; OSSERVA Ritenuto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza n. 1390 del 2022 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Perciballi avverso il decreto della Corte di appello di Roma emesso in data 5 maggio 2021, che aveva applicato misure di prevenzione personali e reali nei confronti del ricorrente; Considerato che, tuttavia, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790 - 01, in motivazione la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione); Ritenuto che, pertanto, la procedura di correzione dell'errore di fatto, prevista dall'art. 625 bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658 - 01; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009 (dep. 20/01/2010), Cacucci, Rv. 245772 - 01; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 234624 - 01; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, Mazzaferro, Rv. 222095 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3