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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 17460/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18404/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato – Regione [OSCURATO:PERSONA] - Risoluzione consensuale del rapporto ex art. 7, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 8/2005 – Incentivo all’esodo -Base di calcolo - T redicesima mensilità – Computo – Incentivo - N atura retributiva - T ermine di prescrizione - A rt. 2948, n. 5), c.c.

R.G.N. 18404/2019 Ud. 04/06/2024CC AULA B Sez.

S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 2 di 10 –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello Catanzaro n. 1459/2018 depositata il 29/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1459/2018, pubblicata in data 29 novembre 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto dalla REGIONE [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1137/2014, pubblicata in data 11 dicembre 2014 e, in riforma di quest’ultima, ha respinto la domanda proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’accertamento del diritto dello stesso ricorrente a vedere computata nella base di calcolo dell’incentivo all’esodo -dovuto al lavoratore per aver aderito all’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto ex art. 7, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 8/2005 –anche il rateo di tredicesima mensilità.

2. La Corte territoriale, infatti, ha affermato la astratta fondatezza della pretesa del lavoratore a vedere computato il rateo di tredicesima nell’incentivo,in quanto voce stipendiale che contribuisce alla determinazione della retribuzione lorda sulla cui base calcolare l’incentivo.

La Corte d’appello, tuttavia , dopo aver ritenuto la natura retributiva dell’indennità in questione, ha affermato la conseguente applicabilità al relativo credito del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5), c.c. Sez.

S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 3 di 10 Pertanto, alla luce del lasso temporale tra la risoluzione consensuale del rapporto, intervenuta in data 20 dicembre 2005, e l’atto di messa in mora del 28 ottobre 2001, la Corte territoriale ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del credito, respingendo il ricorso del lavoratore.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso la REGIONE [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex artt. 133, 156, secondo comma, 429 e 437 c.p.c.

Il ricorso deduce la sussistenza di un contrasto insanabile tra un primo “dispositivo di rigetto” (pag. 4 ricorso) che sarebbe stato letto all’esito della discussioneed un secondo dispositivo che sarebbe stato depositato successivamente e che avrebbe invece accolto il gravame.

Deduce, pertanto la nullità della sentenza impugnata.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost - Nullità della sentenza - violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co.2, n. 4 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c. e della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.8/2008 -Nullità della sentenza”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata sarebbe argomentata “in modo del tutto logico ed arbitrario”, avendo Sez.

S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 4 di 10 peraltro equivocato l’effettivo contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 271/2011.

Il ricorso censura le argomentazioni che hanno condotto la Corte territoriale ad affermare la natura retributiva dell’indennità di esodo, lamentandone la “incongruità logica” e deducendo quindi il carattere “apparente” della motivazione.

Denuncia ulteriormente, l’omesso esame diretto del contenuto del contratto di risoluzione dal quale si sarebbe dovuto evincere che l’incentivo all’esodo non ha natura retributiva.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost - Nullità della sentenza - violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 132, co.2, n. 4 c.p.c. e degli artt.1362 e segg. c.c. e della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.8/2008” Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte avrebbe erroneamente interpretato l’accordo risolutivo, giungendo poi ad un errato inquadramento della domanda la quale, secondo il ricorrente, doveva essere qualificata come domanda di accertamento di inadempimento contrattuale, come tale assoggettata alla prescrizione decennale.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 2935, 2946, 2948 e 1362 e segg. c.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente la Corte d’appello avrebbe affermato la natura retributiva dell’incentivo all’esodo, dovendosi invece ritenere che lo stesso, in quanto originato da un’intesa di risoluzione consensuale e quindi da un’intesa transattiva, Sez.

S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 5 di 10 abbia natura di obbligazione contrattuale assoggettata al termine di prescrizione decennale; − in ogni caso, dovendo l’incentivo essere erogato in più rate, la prescrizione della pretesa –anche ove ritenuta in ipotesi quinquennale – sarebbe decors a dalla scadenza dell’ultimo pagamento.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Lo stesso, infatti, si sostanzia in una meraricostruzione fattuale assertiva ma risulta radicalmente non rispettoso del canone di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c., limitandosi parte ricorrente a richiamare – senza peraltro ri produrre in seppur minima parte nel corpo del ricorso – mere comunicazioni PEC, di per sé assolutamente inidonee a costituire adeguato supporto per la ricostruzione dei fatti.

Risulta, quindi , precluso l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, atteso che tale potere presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).

3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.

Il motivo, in primo luogo, sovrappone inestricabilmenteprofili di error in procedendocon deduzioni concernenti error in iudicando , già per questo profilo risultando inammissibile, alla luce del principio, da questa Corte enunciato, per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quellodella violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve Sez.

S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 6 di 10 decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).

In secondo luogo, si deve ulteriormente osservare: − q uanto alle deduzioni concernenti la motivazione apparente, che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio in questione sussiste solo nel caso di anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), dovendosi nella specie escludere la sussistenza nella motivazione della decisione impugnatadi una qualunque delle ipotesi di vizio appena richiamate; − quanto alle deduzioni concernenti l’interpretazione del contratto,che il ricorso appare carente già nel profilo della specifica individuazione del modo e delle considerazioniin virtù dei quali il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni legali assunti come violati o avrebbe applicato tali canoni sulla base di argomentazioni illogiche od Sez.

S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 7 di 10 insufficienti, risolvendosi invece la censura nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente aquella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), la quale peraltro era tenuta ad individuare non l’unica interpretazione astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).

A tale profilo di inammissibilità deve aggiungersi l'ulteriore rilievo della mancanza di trascrizione, nel ricorso per cassazione, dell'accordo negoziale o, quanto meno, delle parti più significative, siccome idonee a sorreggere la censura: in tal modo la parte non rispetta l'onere previsto dall'art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.

4. Inammissibile, ancora, è il terzo motivo.

Quanto alla dedotta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, è sufficiente il richiamo alle considerazioni già svolte in sede di esame del secondo motivo.

Quanto alla tesi ulteriormente sostenuta dal ricorrente –per cui, essendo dedotto un inadempimento contrattuale, la pretesa doveva ritenersi assoggettata al termine di prescrizione decennale – tale tesi –salvo quanto si osserverà in relazione all’ultimo motivo di ricorso – non viene neppure concretamente a misurarsi con la ratio della decisione impugnata.

Quest’ultima, infatti,non ha certo negato la natura di azione di adempimento contrattuale della pretesa azionata dal ricorrente, ma la ha ricondotta nell’alveo del termine di prescrizione stabilito, tra l’altro, per le pretese retributive ex art. 2948, n. 5), c.c. ed è, semmai, l’apodittica tesi del ricorrente - per cui qualunque domanda di adempimento di un rapporto obbligatorio sia soggetta al termine Sez.

S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 8 di 10 generale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. – a risultare non solo priva di concreto riscontro, ma anche direttamente smentita dagli artt.2948, 2949,2950, 2951, 2952 c.c., riferiti ad ipotesi di azioni connesse all’inadempimento di un’obbligazione.

5. L’ultimo motivo di ricorso è infondato.

Al di là del principio generale reiteratamente enunciato da questa Corte(Cass. Sez.

L, Sentenza n. 14821 del 27/06/2007; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13777 del 31/05/2013; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5545 del 26/02/2019) - a mente del quale l e somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto – questa Corte ha avuto modo , anche recentemente , di operare una ricostruzione della natura dell’incentivo ex art. 7, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 8/2005e del termine di prescrizione ad esso applicabile.

In quelle sed i (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 4151 del 2024 ma anche Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 5188 del 2024) si è avuto modo di osservare, richiamando peraltro altri precedenti, che, poiché nella fattispecie in esame la cessazione dal servizio viene preceduta da un accordo intercorso tra le parti del rapporto di lavoro, trovaapplicazione il principio già enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 487 del 2021e le precedent i Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17736 del 2007; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 6663 del 2002 ), secondo cui allorquando un accordo transattivo sia stato preceduto dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un proprio dipendente e dalla Sez.

S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 9 di 10 richiesta, da parte di quest'ultimo, di una somma di denaro quale condizione per addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto, alla corresponsione di una somma di denaro, erogata in esecuzione di quell'accordo, deve essere riconosciuta natura retributiva.

Da tale inquadramento, discendela riconducibilità dell'indennità in questione alla fase conclusiva del rapporto e la conseguente applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 5), c.c., trattandosi –come peraltro lo stesso ricorrente deduce – di un'azione di inesatto adempimento del debito gravante sul datore di lavoro, azione che è appunto assoggettata al termine quinquennale di prescrizione di cui alla previsione testé citata(Cass. Sez.

L - Sentenza n. 25270 del 09/12/2016).

A tali principi la decisione impugnata risulta pienamente conforme, da ciò derivando l’infondatezza del motivo di ricorso, il quale invece risulta radicalmente inammissibile nelle deduzioni (pagg. 16 segg. ricorso) concernenti la individuazione della decorrenza del termine di prescrizione medesimo, trattandosi di profilo che non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnatae che parte ricorrente non ha dedotto di aversollevato nei precedenti gradi di giudizio, individuando, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione(Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).

6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

Sez.

S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 10 di 10

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte: rigetta il ricorso. condanna il ricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18404/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIANO, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato – Regione [OSCURATO:PERSONA] - Risoluzione consensuale del rapporto ex art. 7, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 8/2005 – Incentivo all’esodo -Base di calcolo - T redicesima mensilità – Computo – Incentivo - N atura retributiva - T ermine di prescrizione - A rt. 2948, n. 5), c.c. R.G.N. 18404/2019 Ud. 04/06/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 2 di 10 –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello Catanzaro n. 1459/2018 depositata il 29/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1459/2018, pubblicata in data 29 novembre 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto dalla REGIONE [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1137/2014, pubblicata in data 11 dicembre 2014 e, in riforma di quest’ultima, ha respinto la domanda proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’accertamento del diritto dello stesso ricorrente a vedere computata nella base di calcolo dell’incentivo all’esodo -dovuto al lavoratore per aver aderito all’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto ex art. 7, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 8/2005 –anche il rateo di tredicesima mensilità. 2. La Corte territoriale, infatti, ha affermato la astratta fondatezza della pretesa del lavoratore a vedere computato il rateo di tredicesima nell’incentivo,in quanto voce stipendiale che contribuisce alla determinazione della retribuzione lorda sulla cui base calcolare l’incentivo. La Corte d’appello, tuttavia , dopo aver ritenuto la natura retributiva dell’indennità in questione, ha affermato la conseguente applicabilità al relativo credito del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5), c.c. Sez. S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 3 di 10 Pertanto, alla luce del lasso temporale tra la risoluzione consensuale del rapporto, intervenuta in data 20 dicembre 2005, e l’atto di messa in mora del 28 ottobre 2001, la Corte territoriale ha dichiarato l’intervenuta prescrizione del credito, respingendo il ricorso del lavoratore. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la REGIONE [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex artt. 133, 156, secondo comma, 429 e 437 c.p.c. Il ricorso deduce la sussistenza di un contrasto insanabile tra un primo “dispositivo di rigetto” (pag. 4 ricorso) che sarebbe stato letto all’esito della discussioneed un secondo dispositivo che sarebbe stato depositato successivamente e che avrebbe invece accolto il gravame. Deduce, pertanto la nullità della sentenza impugnata. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost - Nullità della sentenza - violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co.2, n. 4 c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c. e della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.8/2008 -Nullità della sentenza”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata sarebbe argomentata “in modo del tutto logico ed arbitrario”, avendo Sez. S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 4 di 10 peraltro equivocato l’effettivo contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 271/2011. Il ricorso censura le argomentazioni che hanno condotto la Corte territoriale ad affermare la natura retributiva dell’indennità di esodo, lamentandone la “incongruità logica” e deducendo quindi il carattere “apparente” della motivazione. Denuncia ulteriormente, l’omesso esame diretto del contenuto del contratto di risoluzione dal quale si sarebbe dovuto evincere che l’incentivo all’esodo non ha natura retributiva. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost - Nullità della sentenza - violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 132, co.2, n. 4 c.p.c. e degli artt.1362 e segg. c.c. e della L.R. [OSCURATO:PERSONA] n.8/2008” Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte avrebbe erroneamente interpretato l’accordo risolutivo, giungendo poi ad un errato inquadramento della domanda la quale, secondo il ricorrente, doveva essere qualificata come domanda di accertamento di inadempimento contrattuale, come tale assoggettata alla prescrizione decennale. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 2935, 2946, 2948 e 1362 e segg. c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente la Corte d’appello avrebbe affermato la natura retributiva dell’incentivo all’esodo, dovendosi invece ritenere che lo stesso, in quanto originato da un’intesa di risoluzione consensuale e quindi da un’intesa transattiva, Sez. S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 5 di 10 abbia natura di obbligazione contrattuale assoggettata al termine di prescrizione decennale; − in ogni caso, dovendo l’incentivo essere erogato in più rate, la prescrizione della pretesa –anche ove ritenuta in ipotesi quinquennale – sarebbe decors a dalla scadenza dell’ultimo pagamento. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Lo stesso, infatti, si sostanzia in una meraricostruzione fattuale assertiva ma risulta radicalmente non rispettoso del canone di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c., limitandosi parte ricorrente a richiamare – senza peraltro ri produrre in seppur minima parte nel corpo del ricorso – mere comunicazioni PEC, di per sé assolutamente inidonee a costituire adeguato supporto per la ricostruzione dei fatti. Risulta, quindi , precluso l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, atteso che tale potere presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile. Il motivo, in primo luogo, sovrappone inestricabilmenteprofili di error in procedendocon deduzioni concernenti error in iudicando , già per questo profilo risultando inammissibile, alla luce del principio, da questa Corte enunciato, per cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quellodella violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve Sez. S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 6 di 10 decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011). In secondo luogo, si deve ulteriormente osservare: − q uanto alle deduzioni concernenti la motivazione apparente, che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio in questione sussiste solo nel caso di anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), dovendosi nella specie escludere la sussistenza nella motivazione della decisione impugnatadi una qualunque delle ipotesi di vizio appena richiamate; − quanto alle deduzioni concernenti l’interpretazione del contratto,che il ricorso appare carente già nel profilo della specifica individuazione del modo e delle considerazioniin virtù dei quali il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni legali assunti come violati o avrebbe applicato tali canoni sulla base di argomentazioni illogiche od Sez. S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 7 di 10 insufficienti, risolvendosi invece la censura nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente aquella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), la quale peraltro era tenuta ad individuare non l’unica interpretazione astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). A tale profilo di inammissibilità deve aggiungersi l'ulteriore rilievo della mancanza di trascrizione, nel ricorso per cassazione, dell'accordo negoziale o, quanto meno, delle parti più significative, siccome idonee a sorreggere la censura: in tal modo la parte non rispetta l'onere previsto dall'art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c. 4. Inammissibile, ancora, è il terzo motivo. Quanto alla dedotta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, è sufficiente il richiamo alle considerazioni già svolte in sede di esame del secondo motivo. Quanto alla tesi ulteriormente sostenuta dal ricorrente –per cui, essendo dedotto un inadempimento contrattuale, la pretesa doveva ritenersi assoggettata al termine di prescrizione decennale – tale tesi –salvo quanto si osserverà in relazione all’ultimo motivo di ricorso – non viene neppure concretamente a misurarsi con la ratio della decisione impugnata. Quest’ultima, infatti,non ha certo negato la natura di azione di adempimento contrattuale della pretesa azionata dal ricorrente, ma la ha ricondotta nell’alveo del termine di prescrizione stabilito, tra l’altro, per le pretese retributive ex art. 2948, n. 5), c.c. ed è, semmai, l’apodittica tesi del ricorrente - per cui qualunque domanda di adempimento di un rapporto obbligatorio sia soggetta al termine Sez. S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 8 di 10 generale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. – a risultare non solo priva di concreto riscontro, ma anche direttamente smentita dagli artt.2948, 2949,2950, 2951, 2952 c.c., riferiti ad ipotesi di azioni connesse all’inadempimento di un’obbligazione. 5. L’ultimo motivo di ricorso è infondato. Al di là del principio generale reiteratamente enunciato da questa Corte(Cass. Sez. L, Sentenza n. 14821 del 27/06/2007; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13777 del 31/05/2013; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5545 del 26/02/2019) - a mente del quale l e somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cosiddetti incentivi all'esodo) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto – questa Corte ha avuto modo , anche recentemente , di operare una ricostruzione della natura dell’incentivo ex art. 7, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 8/2005e del termine di prescrizione ad esso applicabile. In quelle sed i (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4151 del 2024 ma anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5188 del 2024) si è avuto modo di osservare, richiamando peraltro altri precedenti, che, poiché nella fattispecie in esame la cessazione dal servizio viene preceduta da un accordo intercorso tra le parti del rapporto di lavoro, trovaapplicazione il principio già enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 487 del 2021e le precedent i Cass. Sez. L, Sentenza n. 17736 del 2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6663 del 2002 ), secondo cui allorquando un accordo transattivo sia stato preceduto dalla manifestazione di volontà del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un proprio dipendente e dalla Sez. S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 9 di 10 richiesta, da parte di quest'ultimo, di una somma di denaro quale condizione per addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto, alla corresponsione di una somma di denaro, erogata in esecuzione di quell'accordo, deve essere riconosciuta natura retributiva. Da tale inquadramento, discendela riconducibilità dell'indennità in questione alla fase conclusiva del rapporto e la conseguente applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 5), c.c., trattandosi –come peraltro lo stesso ricorrente deduce – di un'azione di inesatto adempimento del debito gravante sul datore di lavoro, azione che è appunto assoggettata al termine quinquennale di prescrizione di cui alla previsione testé citata(Cass. Sez. L - Sentenza n. 25270 del 09/12/2016). A tali principi la decisione impugnata risulta pienamente conforme, da ciò derivando l’infondatezza del motivo di ricorso, il quale invece risulta radicalmente inammissibile nelle deduzioni (pagg. 16 segg. ricorso) concernenti la individuazione della decorrenza del termine di prescrizione medesimo, trattandosi di profilo che non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnatae che parte ricorrente non ha dedotto di aversollevato nei precedenti gradi di giudizio, individuando, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione(Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013). 6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Sez. S4/L- R.G. 18404/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 10 di 10 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte: rigetta il ricorso. condanna il ricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrent
Sentenza Cassazione n. 17460/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris