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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 1965

Cassazione n. 24781/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1965 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la doglianza articolata è manifestamente infondata, essendo stata disposta la revoca della sospensione condizionale per commissione, nel quinquennio, di delitto, comportante l'inflizione di pena detentiva non sospesa, cioè ai sensi degli artt. 163 e 168, comma 1, n. 1, cod. pen. e non già, come erroneamente dedotto dal ricorrente, per la sussistenza di precedente ostativo e, dunque, ex art. 164 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/02/1965 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la doglianza articolata è manifestamente infondata, essendo stata disposta la revoca della sospensione condizionale per commissione, nel quinquennio, di delitto, comportante l'inflizione di pena detentiva non sospesa, cioè ai sensi degli artt. 163 e 168, comma 1, n. 1, cod. pen. e non già, come erroneamente dedotto dal ricorrente, per la sussistenza di precedente ostativo e, dunque, ex art. 164 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0
Sentenza Cassazione n. 24781/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris