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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14362/2023

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZACIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto : dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 45 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 17 / 04/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21383/2020 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al nu- mero 21383 d el ruolo generale dell’anno 2020 , sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza in data 5 agosto 2020 nel giudizio iscritto al n. 572/2020R.G. del predetto ufficio giudi- ziario, vertente tra [OSCURATO:PERSONA] Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77E21 F839H) e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede sia dichiarata la competenza deiGiudici di Pace di Latina, di Caserta e di Roma, come indicato nell’ordi- nanza con cui è stato sollevato il conflitto; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fattidi causa Nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, nonché della [OSCURATO:PERSONA]. n. 21383/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 di Caserta e di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di invalidità di alcune cartelle di pagamento e di una iscrizione ipotecaria,tutte relative a crediti derivanti da sanzioni ammini- strative per infrazioni al codice della strada, giudizioriassunto davanti al Tribunale di Cassino a seguito di dichiarazione di in- competenza per materia del Giudice di Pace di Gaeta, è stato sollevato di ufficio dal tribunale conflitto negativo di compe- tenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 5 agosto 2020.

È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed i l P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 terc.p.c..

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione 1.A seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Gaeta, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto la contestazione della regolarità di due car- telle di pagamentointimate e di una iscrizione ipotecaria posta in essere dall’agente della riscossione, tutteaventi ad oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative perinfrazioni al co- dice della strada di titolarità della Prefettura di Caserta e di [OSCURATO:PERSONA],la parte attrice ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Cassino.

Quest’ultimo sostiene che, in ragione della natura dei crediti fatti valere e delle contestazioni avanzate dalla parte attrice con riguardo alle cartelle di pagamento ed all’iscrizione ipotecaria, sussisterebbe, rispettivamente, la competenza per materia dei Giudici di Pace di Latina, Caserta e Roma, con riguardo alle con- testazionirelative ai crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della stradaaccertate nei relativi circon- dari. 2.Essendo stata dedotta la competenza per materia del giudice di pacedi Napoli, l’istanza di regolamento di competenza deve Ric. n. 21383/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 ritenersi ammissibile (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv. 646814 – 01 : « la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice adito presuppone necessariamente anche l’esclusione della propria competenza per materia, con conseguente ammissibilità, sotto tale profilo, del regolamento di competenza d’ufficio; nella specie, il giudice di pace aveva declinato la propria competenza per valore in fa- vore del tribunale e in applicazione del principio, la S.C. ha ri- tenuto corretta la decisione del tribunale di sollevare regola- mento di competenza di ufficio per violazione delle regole sulla competenza per materia»). 3.La competenza per materia, per quanto riguarda le conte- stazioni relative alle pretese aventi ad oggetto le sanzioni am- ministrative per infrazioni al codice della strada (sia quelle avanzate avverso le cartelle di pagamento, che risultano tutte ed esclusivamente formulate ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che quelle avanzate avverso l’iscrizione ipotecaria, trattandosi di or- dinaria azione di accertamento negativo),spetta effettivamente al giudice di pace del luogo in cui sono state accertate le infra- zioni.

Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, «in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposi- zione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad or- dinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno al- tresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo»(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 –01; conf.: Ric. n. 21383/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018, Rv. 650888 –01).

Il principio appena richiamato è evidentemente da ritenersi ap- plicabile, oltre che all’ipotesi di contestazione del provvedi- mento di fermo amministrativo di veicoli, di cui all’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche con riguardo alla con- testazione dell’analoga misura dell’iscrizione ipotecaria, di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ed è inoltre valido sia in caso di opposizionevolta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione – “ opposizione c.d. recuperatoria” – sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso –“opposizione c.d. preventiva” (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 –01;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 –01).

È opportuno precisare che nessuno spazio vi è, dunque, in sif- fatte ipotesi, per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art.617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia re- sterebbe sempre e comunque riservata al tribunale.

Va di conseguenza dichiarata, in relazione alle suddette conte- stazioni, la competenza per materia dei Giudici di Pace di La- tina, di Caserta e di Roma, con riguardo a ciascuna delle infra- zioni al codice della strada accertate nei rispettivi circondari, come indicato nel provvedimento che ha sollevato il conflitto.

4. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.

Nulla,quindi, è a dirsi sulle spese del presente procedi- mento. per questi motivi La Corte: - dichiara la competenza per materia dei Giudici di Pace di Latina, di Caserta e di Roma, con riguardo a Ric. n. 21383/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 ciascuna delle infrazioni al codice della strada accer- tate nei rispettivi circondari, come indicato nel prov- vedimento che ha sollevato il conflitto; - fissa termine di novanta giorni dalla pubblicazione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZACIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto : dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 45 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 17 / 04/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21383/2020 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al nu- mero 21383 d el ruolo generale dell’anno 2020 , sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza in data 5 agosto 2020 nel giudizio iscritto al n. 572/2020R.G. del predetto ufficio giudi- ziario, vertente tra [OSCURATO:PERSONA] Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77E21 F839H) e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede sia dichiarata la competenza deiGiudici di Pace di Latina, di Caserta e di Roma, come indicato nell’ordi- nanza con cui è stato sollevato il conflitto; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fattidi causa Nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, nonché della [OSCURATO:PERSONA]. n. 21383/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 di Caserta e di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di invalidità di alcune cartelle di pagamento e di una iscrizione ipotecaria,tutte relative a crediti derivanti da sanzioni ammini- strative per infrazioni al codice della strada, giudizioriassunto davanti al Tribunale di Cassino a seguito di dichiarazione di in- competenza per materia del Giudice di Pace di Gaeta, è stato sollevato di ufficio dal tribunale conflitto negativo di compe- tenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 5 agosto 2020. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed i l P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 terc.p.c.. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1.A seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Gaeta, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto la contestazione della regolarità di due car- telle di pagamentointimate e di una iscrizione ipotecaria posta in essere dall’agente della riscossione, tutteaventi ad oggetto crediti derivanti da sanzioni amministrative perinfrazioni al co- dice della strada di titolarità della Prefettura di Caserta e di [OSCURATO:PERSONA],la parte attrice ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Cassino. Quest’ultimo sostiene che, in ragione della natura dei crediti fatti valere e delle contestazioni avanzate dalla parte attrice con riguardo alle cartelle di pagamento ed all’iscrizione ipotecaria, sussisterebbe, rispettivamente, la competenza per materia dei Giudici di Pace di Latina, Caserta e Roma, con riguardo alle con- testazionirelative ai crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della stradaaccertate nei relativi circon- dari. 2.Essendo stata dedotta la competenza per materia del giudice di pacedi Napoli, l’istanza di regolamento di competenza deve Ric. n. 21383/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 ritenersi ammissibile (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv. 646814 – 01 : « la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice adito presuppone necessariamente anche l’esclusione della propria competenza per materia, con conseguente ammissibilità, sotto tale profilo, del regolamento di competenza d’ufficio; nella specie, il giudice di pace aveva declinato la propria competenza per valore in fa- vore del tribunale e in applicazione del principio, la S.C. ha ri- tenuto corretta la decisione del tribunale di sollevare regola- mento di competenza di ufficio per violazione delle regole sulla competenza per materia»). 3.La competenza per materia, per quanto riguarda le conte- stazioni relative alle pretese aventi ad oggetto le sanzioni am- ministrative per infrazioni al codice della strada (sia quelle avanzate avverso le cartelle di pagamento, che risultano tutte ed esclusivamente formulate ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che quelle avanzate avverso l’iscrizione ipotecaria, trattandosi di or- dinaria azione di accertamento negativo),spetta effettivamente al giudice di pace del luogo in cui sono state accertate le infra- zioni. Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, «in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposi- zione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad or- dinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno al- tresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo»(Cass., Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 –01; conf.: Ric. n. 21383/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018, Rv. 650888 –01). Il principio appena richiamato è evidentemente da ritenersi ap- plicabile, oltre che all’ipotesi di contestazione del provvedi- mento di fermo amministrativo di veicoli, di cui all’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche con riguardo alla con- testazione dell’analoga misura dell’iscrizione ipotecaria, di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ed è inoltre valido sia in caso di opposizionevolta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione – “ opposizione c.d. recuperatoria” – sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso –“opposizione c.d. preventiva” (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 –01;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 –01). È opportuno precisare che nessuno spazio vi è, dunque, in sif- fatte ipotesi, per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art.617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia re- sterebbe sempre e comunque riservata al tribunale. Va di conseguenza dichiarata, in relazione alle suddette conte- stazioni, la competenza per materia dei Giudici di Pace di La- tina, di Caserta e di Roma, con riguardo a ciascuna delle infra- zioni al codice della strada accertate nei rispettivi circondari, come indicato nel provvedimento che ha sollevato il conflitto. 4. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede. Nulla,quindi, è a dirsi sulle spese del presente procedi- mento. per questi motivi La Corte: - dichiara la competenza per materia dei Giudici di Pace di Latina, di Caserta e di Roma, con riguardo a Ric. n. 21383/2020– S ez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 ciascuna delle infrazioni al codice della strada accer- tate nei rispettivi circondari, come indicato nel prov- vedimento che ha sollevato il conflitto; - fissa termine di novanta giorni dalla pubblicazione d
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