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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 13559/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI,ciate-avviso-alte-lYartt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende.

Così deciso in RopTa, il 21 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI,ciate-avviso-alte-lYartt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in RopTa, il 21 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 13559/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris