CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 49510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Palermo, in data 1/6/2021, all'esito di giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato di cui al capo 3) della rubrica nell'ipotesi di cui all'art. 73 co.5 del DPR 309/90 e ritenuto sussistente il vincolo della continuazione aveva condannato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione e € 600,00 di multa, con contestuale ordine di espulsione dal territorio dello Stato all'esito dell'espiazione della pena, avendolo riconosciuto colpevole: 1) del reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto per sé - alimentando l'immobile da lui occupato in Palermo, via del Cassaro civ. 61, 1° piano - mediante allaccio diretto alla rete realizzato attraverso la manomissione del contatore elettronico della [OSCURATO:SOCIETA]., che nella parte retrostante si presentava spaccato, e la congiunzione allo stesso di due fili elettrici previo distaccamento della presa esterna, si impossessava di un quantita- tivo di energia per un valore stimato di 1.725 sottraendolo alla stessa società. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio. Fatto accertato in Palermo, il 7.7.2021. Identificata la P.O. in [OSCURATO:SOCIETA] 2) del reato p. e p. dall'art. 5 co. 8 bis del d.lgs. n. 286/1998 perché contraf- faceva il permesso di soggiorno n. 107223463, apparentemente rilasciato dalla Questura di Milano in data 10.10.2019, ma in realtà rivelatosi a seguito di verifiche presso le banca dati "[OSCURATO:PERSONA]" e "Interforze S.D.I" non censito e, quindi, mai rilasciato da nessuna [OSCURATO:PERSONA]. Fatto accertato in Palermo, il 7.7.2021. 3) del reato p. e p. dall'art. 73 co. 1 del D.P.R. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. citato e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 del medesimo decreto, deteneva n. 1 ovulo contenente sostanza stupefacente, verosimilmente di tipo eroina, in quantità pari a circa 8.2 grammi, occultandolo sulla sua persona, sostanza che, per quantità e modalità di confezionamento risulta incompatibile con un uso esclusivamente per- sonale. Fatti accertati in Palermo il 7.7.2021 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], deducendo, i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Con un primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 73 e 624 cod. pen. Si riportano in ricorso i motivi di appello, fondati sostanzialmente sulle circo- stanze che l'imputato non era il conduttore dell'appartamento né l'intestatario delle utenze, che alcuna prova certa era stata raggiunta sull'attribuibilità del reato all'Adjei, che nessun accertamento era stato compiuto dai verificatori e che, in relazione al reato di cui al capo 3, il quadro indiziario non forniva la prova della detenzione, che le quantità rinrenute di sostanza stupefacente non erano indicative di un'attività di spaccio ma piuttosto di uso personale. Si lamenta l'inadeguatezza della motivazione fornita dalla Corte territoriale in risposta alle doglianze di cui sopra nonché l'avvenuto rigetto della richiesta di rin- novazione istruttoria. Ci si duole dell'errata interpretazione data alla dichiarazione della proprietaria dell'immobile [OSCURATO:PERSONA] che l'appartamento era regolarmente locato a An- nobil [OSCURATO:PERSONA] mentre al suo interno veniva rinvenuto l'imputato. La Corte distrettuale ometterebbe, secondo la tesi difensiva, di confrontarsi con le censure proposte, lasciandole prive di risposta. Si evidenzia che dal documento di cui era stata chiesta l'acquisizione mediante rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sarebbe emersa, senza alcun dubbio, la temporaneità della presenza del ricorrente in casa derivante dalla necessità di trovare un luogo per espiare gli arresti domiciliari e, pertanto, che lo stesso nulla poteva sapere delle utenze e delle relative bollette. E nessun interesse o beneficio poteva avere l'imputato dalle contestate manomissioni. In relazione a tale capo di accusa certamente -si sostiene in ricorso- non può ritenersi raggiunta la prova di responsabilità dell'imputato. In relazione alla contestazione di cui al capo 3) si evidenzia di aver rilevato che dalle risultanze probatorie emergeva un evidente uso personale della sostanza rinvenuta e certamente non può dirsi raggiunta la piena prova della detenzione a fini di spaccio. Anche su tale punto mancherebbe un'adeguata risposta della corte di appello che si sarebbe limitata a trascrivere quanto argomentato dal primo giudice. Mancherebbe un'adeguata revisione critica della sentenza di primo grado. Ancora, si contesta l'illogicità e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata laddove esclude che il reato contestato al capo 2) possa integrare la fattispecie prevista dall'art. 648 co. 2 cod. pen. Si rileva che, con riferimento al caso in esame, lo stato di indigenza del ricor- rente dimostrava senza alcun dubbio una sua flebile inclinazione a delinquere. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis, 81 e 133 cod. pen.Ci si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero con- sentito un più congruo adattamento della pena al caso concreto. Il diniego viene motivato in maniera estremamente generica esclusivamente con riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti dell'imputato. Si richiama sul punto il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte n. 189245/1991. Ci si duole della non corretta analisi della dosimetria della pena e dell'adegua- tezza del trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito, con motivazione compiuta, aderente alle risultanze processuali e, quindi, non manifestamente illogica o contraddittoria, oltre che con- forme a diritto. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso sembra sostanziarsi nel tentativo di una rilettura in fatto delle risultanze probatorie (ad es. con riferimento a quanto riferito dal ricorrente al momento del controllo o, in punto di dolo, con riguardo alle implica- zioni della visibilità dell'alterazione), evidentemente non consentito in questa sede di legittimità; né pare che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato le dichiarazioni della Landolina nel senso proposto dal ricorrente (cfr. pag. 4 della decisione impugnata).Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che correttamente ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non rilevante ai fini della decisione. Ciò sul rilievo che l'intestazione del contratto di affitto ad altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], è circostanza incontestata e dichiarata dalla stessa proprie- taria [OSCURATO:PERSONA]. Pacifica, tuttavia, è anche la presenza del ricorrente nell'appartamento che dichiarava, alla P.G. durante un servizio di controllo del territorio/ di alloggiare nell'appartamento in questione. La Corte distrettuale osserva correttamente che le uniche dichiarazioni che avrebbero potuto chiarire il titolo della presenza dell'imputato nell'appartamento sono quelle del titolare del contratto, in relazione alle quali non è mai stata avan- zata alcuna istanza istruttoria. Osserva, ancora, la sentenza impugnata che l'appartamento era privo di con- tratto di fornitura dell'energia elettrica, attivato solo in favore del precedente con- duttore/e il contatore si presentava spaccato e con un allaccio abusivo per l'ap- provvigionamento dell'energia. L'allaccio abusivo era pertanto immediatamente percepibile oltre che necessario all'imputato per vivere nell'appartamento. La sentenza appare collocarsi nel solco della consolidata giurisprudenza di glis legittimità che ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ritenendo, con- seguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non po- tendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23339101) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è ri- chiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acqui- sita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa strut- tura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso po- sitivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 25989301; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 25774101; Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968). Ciò nel solcoU3L.'sgacp della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art.603 cod. proc. pen. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556; Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 25696801; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 23339101) precisando, altresì, che, conside- rata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter de- cidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una moti- vazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 25989301; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 25774101; Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 24787201; Sez. 4, n. 47095 del 2/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2, n. 41808 del 27/9/2013, Mongiardo, Rv. 256968). 3. Manifestamente infondati sono anche i motivi prospettati in relazione all'imputazione ex art. 73 D.P.R. n. 309/90. La Corte territoriale (pagg. 5 e 6 della decisione impugnata) ha dato, infatti, conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare della destinazione allo spaccio dello stupefacente, in ragione: a. delle t precarie condizioni economiche dell'imputat~incompatibili impegno di spesa di svariate centinaia di euro per l'acquisto dell'eroina, se non nella prospettiva di poterne ricavare un guadagno maggiore dalla sua rivendita a terzi; b. del quanti- tativo di eroina rinvenuta nella disponibilità dell'imputato: pari ad un peso netto di 6.830,9 mg da cui sono risultate ricavabili 56,8 dosi medie singole; c. delle modalità di presentazione della sostanza: un ovulo ricoperto di pellicola traspa- rente, termosigillato; d. delle circostanze di cui si è dato atto nella annotazione di servizio della P.G. - [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Palermo - dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in atti, da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA], mentre era all'interno della Opel e «riceveva una consegna di noccioline..» da un altro soggetto, era circondato tra un nutrito gruppo di persone che alla vista degli agenti avevano cominciato a disperdersi; e. del rinvenimento all'interno dell'appartamento di via Cassaro n. 61 di n. 3 telefoni cellulari e n. 4 sim-card (cfr. verbale di sequestro redatto in data 7.7.2021 agli atti), il cui possesso non è stato giustificato dall'odierno imputato, e che si devono ritenere collegati ad una attività di 'spaccio'; f. dell'occultamento della sostanza - t a 5zentej.ìj quantitativo difficilmente compatibile con un uso esclusivamente per- sonale, « ... all'interno degli slip» di [OSCURATO:PERSONA] e mentre lo stesso si trovava in una pubblica via e in un quartiere, come quello di Ballarò, ad alta densità socio- criminale proprio per i frequenti traffici delittuosi; g. della mancanza di elementi indiziari di un acquisto della stessa sostanza da parte dell'imputato in quei mede- simi frangenti o nella stessa giornata che avrebbero potuto lasciare ipotizzare che Adjei, dopo avere comprato l'eroina, stesse ritornando immediatamente a casa. Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha co- stantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista mag- giore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una fina- lità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac- cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva- lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco- nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale; conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695). 4. Manifestamente infondate anche le doglianze afferenti al diniego della qua- lificazione del reato sub 2 nell'ipotesi ex art. 648 co. 2 cod. pen. (pag. 7, ove le incensurabili argomentazioni a sostegno della configurabilità dell'ipotesi lieve alla luce della doverosa considerazione delle complessive connotazioni del fatto). Con motivazione logica, oltre che corretta in punto di diritto, la Corte territo- riale dà atto che non sussistono le condizioni per ritenere l'ipotesi attenuata, non essendo prevista la tenuità della contraffazione dalla norma speciale corretta- mente indicata nel capo di imputazione sub 2, che tra l'altro, come nel caso di specie, con l'art. 5 comma 8 bis sanziona (senza considerare differenze in termini di maggiore o minore gravità, avendo ad oggetto, la condotta, sempre lo stesso disvalore e, cioè, il permesso di soggiorno contraffatto) anche il solo utilizzo del permesso di soggiorno contraffatto da altri. 5. In ultimo, manifestamente infondato è anche il motivo in punto di tratta- mento sanzionatorio, sotto il profilo del diniego delle circostanze attenuanti gene- riche, della dosimetria della pena e dell'entità dell'aumento della stessa a titolo di continuazione, che, per come proposto, appare estraneo alla cognizione della Corte e comunque manifestamente infondate, ove si abbia riguardo, versandosi in ipotesi di doppia conforme, al corpo unico tra le due decisioni di merito in argo- mento e ai principi in tema di discrezionalità del giudice di merito e di motivazione dell'entità dell'aumento della continuazione. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha valutato in senso sfavorevole per l'odierno ricorrente il suo soggiornare irrego- larmente sul territorio dello Stato munito peraltro di un falso permesso di sog- giorno, ritenendo tale ultima circostanza connotarne l'inserimento in un circuito criminale che va oltre quello che attiene allo spaccio su strada degli stupefacenti, oltre che, in ogni caso, l'assenza di elementi favorevoli deponenti per la conces- sione del beneficio richiesto. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). Quanto all'aumento per la continuazione i giudici del gravame del merito danno atto in sentenza di ritenerlo congruo e proporzionato alla concreta gravità del reato sub 1, ritenuto più grave, e dei reati satellite sub 2 e 3: concreta gravità che viene ritenuta non correlabile al minimo di pena per la continuazione immoti- vatamente invocato dalla difesa, tenuto conto del quantitativo di droga pesante, non proprio di infima entità, seppur ritenuto modico con benevola valutazione del primo giudice ai sensi del quinto comma dell'art. 73 del d.p.r. 309/1990, ed avuto riguardo alla falsa data di rilascio del permesso di soggiorno contraffatto (10.10.2019) che ne lascia presumere la destinazione ad un illecito utilizzo, da parte dell'Adjei, per un arco temporale abbastanza ampio. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo