CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28019 d el ruo l o generale dell’anno 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 90, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane , in persona del D irettore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; Oggetto: dogana –merce non dichiarata- - controricorrente - per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1110 / 3 / 20 20 , depos itata i n data 17 giugno 2020; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un atto di contestazioneper violazione dell’art. 282, TULD e dell’art. 70, d.P.R. n. 633/1972, poiché era stato ritrovato in possesso di un orologio da polso non dichiarato al transito doganale in Italia e con provenienza dalla Svizzera; avverso il suddetto atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che dagli atti di causa risultava accertata la introduzione irregolare nel territorio unionale, con conseguente legittimità della pretesa; avverso la suddetta pronuncia il contribuente h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura , cui ha resistito l’Agenzia delle Doganedepositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 6, comma 2, punto b), della legge n. 212/2000, per non essersi pronunciata sulla questione della manca ta indicazione nell’atto di contestazione della condotta sanzionata, violando, in tal modo, l’art. 112, cod. proc. civ; il motivo è inammissibile;va, in primo luogo, osservato che la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., deve essere proposta ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., attenendo ad una questione di error in procedendo, sicchè non correttamente parte ricorrente fa riferimento alla previsione di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.; d’altro lato, l’art. 6, legge n. 212/2000, non è rubricato “chiarezza e motivazione degli atti”, come evidenziato dal ricorrente, ma “conoscenza degli atti e semplificazione”, ed è in questo ambito che trova collocazione la previsione di cui al comma 2, che prevede che “L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”; si tratta, invero, di un obbligo informativo preventivo alla irrogazione della sanzione che, in quanto tale, nulla ha a che vedere con la ragione di doglianza espressa dal ricorrente con il presente motivo che, in realtà, appare riferito al profilo della mancata pronuncia sulla questione del difetto di motivazione dell’atto, come si evince dal fatto che questi si duole del fatto che “manca nell’atto l’indicazione – necessaria secondo la legge n. 212/2000 – della cond otta sanzionata”; la doglianza di parte ricorrente risulta, inoltre, priva di specificità, non avendo in alcun modo la stessa allegato e indicato che la questione era stata prospettata dinanzi al giudice di primo grado e nuovamente in appello; questa Corte ha precisato, sul punto, che, qualora una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Cass. civ., 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. civ., 24 gennaio 2019, n. 2038); va inoltre evidenziato che l’accertamento di fatto, compiuto dal giudice del gravame, in ordine alla legittimità della pretesa ed al contenuto, implica un implicito rigetto della questione relativa al difetto di motivazione dell’atto anche relativamente alla mancata indicazionedella condotta ascrivi bile al contribuente , tanto più che, in sentenza, è espressamente enunciato che: “la condotta che viene ascritta all’odierno ricorrente (…) consisteva, per l’appunto, nella mancata dichiarazione della merce estera su indicata presso la dogana italiana”; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 7 e 9, n. 2), d.P.R. n. 633/1972, per avere omesso di esaminare la questione della non imponibilità Iva dell’acquisto dell’orologio, in quanto lo stesso era in possesso del contribuente mentre era in transitoin Italia, e, quindi, non imponibile ; evidenzia, inoltre, che i giudici di primo grado avevano non correttamente fatto riferimento al principio della “inammissibilità temporanea”, ma ad esso il ricorrente non aveva mai fatto riferimento con il suo ricorso introduttivo sicchè il giudice del gravame non avrebbe potuto assumere che si trattava di un mero errore formale; il motivo è inammissibile per diverse ragioni; va osservato, in primo luogo, che la prospettazione dell’omessa pronuncia implica un error in procedendo che può essere censurato solo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., sicchè non correttamente parte ricorrente richiama alla previsione di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ.;inconferente al caso di specie, inoltre, è il riferimentoalle previsioni di cui agli artt. 7 e 9, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, che attengono, la prima, alla territorialità dell’iva in caso di esecuzione di prestazioni di servizi, la seconda alla non imponibilità di servizi di trasporto internazionali,fattispecie non riscontrabili nel presente giudizio; inoltre, per quanto riguarda l’ulteriore ragione di censura, correttamente il giudice del gravame ha riportato la questione nell’ambito del diverso profilo della irregolare importazione nell’unione di beni non dichiarati, ponendo l’attenzione sul fatto che quel che rilevava era la circostanza che il contribuente era stato ritrovato in possesso di beni non dichiarati al transito doganale; il motivo, inoltre, difetta di specificità, non risultando in alcun modo sotto quale profilo la questione era stata prospettata dinanzi al giudice di primo grado e successivamente al giudice del gravame; parte ricorrente si limita, a tal proposito, ad evidenziare che i beni erano stato portati in Italia ma solo in transito e di avere fornito la prova del passaggio temporaneo; evidenzia, inoltre, che il giudice di primo grado si era pronunciato solo in relazione all’art. 214, TULD, e che, con riferimento all’eccezione della parte in ordine alla inconferenza della suddetta previsione, si è limitato ad evidenziare che si trattava di un errore meramente formale del giudice di primo grado; tuttavia, non risulta in alcun modo riportato né riprodotto il ricorso di primo grado ed il successivo atto di appello dai quali potere evincere se ed in che misura era stata prospettata la questione, tenuto conto del fatto che il giudice del gravame ha ritenuto di dovere pronunciare sulla infondatezza della ragione di doglianza basata, anche in questo caso, sulla violazione dell’art. 214 TULD; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per non essersi il giudice del gravame pronunciato sull’errore commesso dal giudice di primo grado in relazione al fatto che, diversamente da quanto da questi accertato, la merce non era stata rinvenuta occultata, in quanto lo stesso la aveva spontaneamente esibita ai verbalizzanti, sicchè nessun comportamento omissivo sarebbe riscontrabile; più in particolare, il presente motivo prospetta un profilo di censura che ha riguardo alla omessa pronuncia “sull’errore commesso in sentenza dai primi giudici in relazione a quanto contenuto nel p.v. dell’Agenzia delle Dogane-Visio di cui all’art. 360, 1 comma, punto 5 (insufficiente –contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio)”; evidenzia, a tal proposito, che i giudici di appello non avrebbe ritenuto “di accogliere il motivo (anzi non si sono pronunciati sullo stesso) relativo all’eccezione su quanto deciso dai primi Giudici su una evidente contraddizione che inficia di illegittimità l’atto di contestazione impugnato di primo grado” non avendo esaminato il processo verbale di accertamento avendo affermato che la merce era stata rinvenuta occultata mentre nel processo verbale risultava che i beni erano stati spontaneamente esibiti; il motivo è inammissibile; in primo luogo, parte ricorrente non ha assolto all’onere di specificità, non avendo riportato il motivo di appello con il quale la censura in esame era stata prospettata, non consentendo a questa Corte di apprezzare la ragione di doglianza; inoltre, il presente motivo non tiene conto di quanto espressamente precisato sul punto dal giudice del gravame; invero, in sentenza si legge che: “se risulta dato certo ed incontestato dal pv del 26/6 che detti orologi, in occasione del controllo, fossero indossati dai sigg.ri Smith e Ekathan, è altrettanto certo ed incontestabile che – nel caso di specie – vi è stata una introduzione irregolare e illecita di merce (rectius orologi acquistati in Svizzera) nel territorio unionale in quanto gli orologi de quibus, così come riportato nel pv stesso, venivano – si – consegnati spontaneamente ai funzionarima solamente in sede di controllo”;il presente motivo di ricorso non si misura in alcun modo con quanto deciso sul punto dal giudice del gravameche risulta avere valutato il contenuto del processo verbale di constatazione; in conclusione, i motivi di ricorso sono inammissibili, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite; P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore