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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 25974/2025

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ARIA, [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in-ricorrente-controA.B. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come daprocura speciale in atti;-controricorrente-nonché controG.G. , in qualità di curatrice speciale dei minoriE.T. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , edi G.U. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ,Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]-controricorrente-nonché contro,PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIB. [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso DECRETO di TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] n.1541/2024 depositato il 18/07/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleLUISA [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.Uditi l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perla controricorrente che hanno concluso chiedendo il rigetto delricorso.Udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la curatrice speciale, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.1.- Con ricorso del 3.4.2024, a seguito di nota dell'AutoritàCentrale Italiana, su istanza di rimpatrio presentata da [...]W.M. , padre di E.T. , nata aLuogo_1 il Data_1 , e di G.U. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , il PMM chiedeva, ai sensi dell'art. 7 dellalegge n. 64/1994 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Ajadel 25 ottobre 1980, di ordinare a A.B. , madre deiminori, di provvedere all'immediato rientro dei figli in Spagna.Nel giudizio si costituivano la curatrice speciale dei minori, ilpadre ricorrente, che ribadiva le proprie richieste, e la madre, che2 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025contestava la domanda.Data pubblicazione 23/09/2025Il Tribunale per i minorenni di Napoli, con decreto di rigetto n.cronologico 23648/2014 in data 14.11.2024, ha respinto la richiestadi rientro in patria dei minori.Svolta l’istruttoria, nel corso della quale è stata audita la minoreE.T. , il Tribunale per i minorenni ha accertato l’illegittimità deltrasferimento in Italia dei minori compiuto dalla madre inconsiderazione della ricorrenza delle condizioni oggettive dellasottrazione internazionale di minore in capo a E.T. , rimarcandoche la convivenza della coppia genitoriale si era svolta in Spagna,dove erano nati i figli, ed era cessata nel giugno 2023 e che iltrasferimento dei minori in Italia era avvenuto nel novembre 2023senza il consenso paterno; che l’autorità giudiziaria spagnola avevaaccertato il radicamento dei minori in Spagna e l’esistenza di unaccordo del 23 giugno 2023 sottoscritto dai genitori cheregolamentava la responsabilità genitoriale, prevedendo l’affidocondiviso con collocazione alternata dei figli presso ciascun genitore;che non sussistevano insolvenze paterne in merito al pagamentodegli oneri abitativi.

A tali acclarate circostanze il Tribunale per iminorenni ha aggiunto che la madre «nulla di nuovo ha dimostratoanche in merito alla dedotta violenza domestica che assume di averesubito da parte dell'ex compagno, accusa già ritenuta infondata inSpagna e non seguita da procedimenti e misure penali neppure inItalia, dove l'interessata nel giugno 2023 ha presentato nuovaquerela.» (fol.5).Il Tribunale per i minorenni ha, tuttavia, ritenuto che ricorrevanosituazioni ostative all'ordine di rientro integranti il fondato rischio peri minori di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque,di trovarsi in una situazione intollerabile ex art. 13, comma 1,lett. b) della Convenzione dell’Aja del 1980 ed ha respinto ladomanda di rientro.E.T. ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi,3 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025illustrati con memoria.

E.T. ha replicato con controricorso,Data pubblicazione 23/09/2025chiedendo il rigetto del ricorso.

Anche l’Avv.

G.G. ,curatrice speciale dei minori, ha resistito con controricorso seguitoda memoria con cui ha chiesto la conferma del provvedimentoimpugnato.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta ed hachiesto l’accoglimento del ricorso.Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonchél’omessa valutazione di fatti decisivi sulla controversia.Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato ha applicatol’art.13 cit. in assenza di prova dei presupposti per il diniego dirientro in Spagna.

Rimarca che dagli atti di causa si evince che iminori erano ben integrati nel contesto spagnolo (v. documentazionescolastica), ove vivevamo in un ambiente familiare positivo, l’ascoltodella minore Y.J. aveva mostrato un profondo attaccamento alPaese natale, al padre ed alla famiglia d’origine, tanto che avevaricordato con note malinconiche la scuola in Spagna; sostiene chenon vi era in atti la prova specifica del grave pregiudizio, secondo ildettato dalla convenzione, tale da giustificare il diniego al rientro,dell'autorità iberica limitativo della libertà personale della E.T. ,che allo stato poteva rientrare nel territorio spagnolo quale liberacittadina.2.2.- Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione in relazione alle medesime circostanzetrattate nel primo motivo; si sostiene che il provvedimentoimpugnato da un lato riconosce l'illiceità della condotta materna neltrasferimento dei minori, dall'altro nega il rientro senza adeguatagiustificazione.4 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/20252.3.- Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 8 CEDU eNumero di raccolta generale 25974/2025dell’art. 24 Carta dei diritti fondamentali UE.

Data pubblicazione 23/09/2025A parere del ricorrente, il provvedimento impugnato viola ildiritto alla vita familiare del padre e dei minori, il diritto dei minori amantenere relazioni con entrambi i genitori e il principio dibigenitorialità, non essendo stato adeguatamente considerato ilpregiudizio derivante dall'interruzione dei rapporti con il padre e lafamiglia paterna.3.- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata da E.T. , risultando sufficientemente espostele ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle doglianze.4.- I motivi, da trattare unitariamente in quanto connessi, vannoaccolti; in questi sensi si è espressa anche la Procura Generale.5.- In base all’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1980, l’illecitasottrazione di un minore presuppone l’esistenza di tre presuppostioggettivi: 1) allontanamento del minore dalla residenza abitualesenza il consenso dell'altro genitore; 2) il trasferimento o il mancatorientro; 3) titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia daparte del denunciante l'avvenuta sottrazione.Quando l'episodio di sottrazione internazionale rimangacircoscritto, come nel caso in esame, al territorio dell'Unioneeuropea, trova applicazione il procedimento per il rientro del minoreprevisto dalla Convenzione dell'Aja del 1980, integrato dalledisposizioni del successivo il Regolamento n. 1111 del 25 giugno2019 per le azioni proposte l’1° agosto 2022 o posteriormente a taledata, relativamente alla competenza, al riconoscimento eall'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia diresponsabilità genitoriale, nonché alla sottrazione internazionale diminori.Nel caso in esame, è divenuto definitivo l’accertamento compiutodal Tribunale minorile in merito all’illiceità del trasferimento deiminori in Italia da parte della madre perché il Tribunale ha ravvisato5 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025la sussistenza delle condizioni oggettive richieste per laData pubblicazione 23/09/2025configurazione della sottrazione internazionale di minori (l'oggettivoallontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consensodell'altro genitore al trasferimento o al mancato rientro e la titolaritàed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciantel'avvenuta sottrazione) in assenza di impugnazione sul punto.La presente controversia, pertanto, concerne esclusivamente lasussistenza o meno delle cause ostative al rientro dei minori in patriaex art.13 della Convenzione dell’Aja del 1980, atteso che il Tribunaleha respinto l’originario ricorso perché ha ravvisato la causa ostativa.6.- Il ricorrente deduce che non ricorreva la causa ostativa alrientro dei minori in Spagna in quanto essi erano ben integrati nelcontesto spagnolo, ove vivevano in un ambiente familiare positivo,l’ascolto della minore Y.J. aveva mostrato un profondovi era in atti la prova specifica del grave pregiudizio, tale dagiustificare il diniego al rientro, atteso che non vi era prova dilimitazioni della libertà personale della E.T. in Spagna, che vipoteva rientrare nel territorio spagnolo quale libera cittadina.Orbene, dal decreto impugnato emerge, oltre all’accertatailliceità del trasferimento in Italia, che: i minori erano nati in Spagnadove la convivenza della coppia genitoriale era durata fino al giugno2023, come accertato anche dall’autorità giudiziaria spagnola; igenitori avevano sottoscritto un accordo il 23 giugno 2023 cheprevedeva l’affido condiviso dei figli con collocazione alternata dellafiglia più grande e con collocazione presso la madre del figlio piùpiccolo, fino ai tre anni; che il padre provvedeva a sostenere le spesedell’abitazione e che le denunce per violenza proposte dalla E.T.nei suoi confronti erano state archiviate dal Tribunale iberico perinfondatezza della notitia criminis e neppure in Italia, ove la denunciaera stata riproposta, era seguita l’apertura di procedimenti penali e/omisure penali; che le dichiarazioni della figlia più grande avevano6 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025reso palese il radicamento della stessa in Spagna, l’affetto verso ilData pubblicazione 23/09/2025padre e i nonni paterni, la nostalgia per l’amichetta di scuolaspagnola, anche se la stessa, interrogata sul gradimento a tornarein Spagna o a permanere in Italia, non aveva inteso manifestarepreferenze evidenziando, così come si esprime lo stesso Tribunale,«il disagio di prendere posizione con l’uno o con l’altro genitore»(fol.5, decr. imp.).A fronte di queste emergenze istruttorie, il Tribunale ha respintola domanda di rientro in quanto, per un verso, ha ritenuto che «nelcaso di specie non si può trascurare la circostanza dedotta anchedalla madre nella sua comparsa di costituzione, confermata dalpadre in sede di audizione innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (verbaledel [OSCURATO:DATA_NASCITA] ), che nel Paese nel quale dovrebbero rientrare iminori la madre è sottoposta al procedimento penale per sottrazioneinternazionale, oltre che per presunta appropriazione indebita,situazioni che non le consentirebbero di seguirli e accompagnarli eche potrebbero provocarne una insopportabile separazione, conevidente trauma per bambini così piccoli (soprattutto G.U. , deltutto dipendenti dalle cure di detto genitore.» e, per altro verso,«non si può ignorare che le risultanze processuali (tra cui l'ascoltodella minore) evidenziano che in concreto la madre sia sempre stataper i figli in così tenera età il principale punto di riferimento,soprattutto nella breve fase della separazione di fatto dei genitoriche ha preceduto il trasferimento in Italia, sebbene gli interessati sisiano orientati, mediante un accordo, alla condivisione del ruologenitoriale con alternanza della collocazione di E.T. e il padre nonabbia mai perso i contatti con i bambini.

Ne deriva che, non essendoil rientro [OSCURATO:PERSONA] funzionale al perseguimento del preminenteinteresse di E.T. e G.U. proprio in relazione alla protezionead essi fornita dall'art. 24, par. 2 e 3 della Carta dei dirittifondamentali UE e dall'art. 8 CEDU, vada rigettato il ricorso.” (fol.5/6).7 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025Sulla scorta di ciò è stata respinta la domanda di rientro inData pubblicazione 23/09/2025Spagna dei minori.8. - Tanto premesso, nella specie, le censure risultano fondateperché la statuizione non ha dato retta applicazione all’art.13 dellaConvenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980.9.- Per quanto di interesse, l’art.13, che definisce le causeostative al rientro, stabilisce che «… l'Autorità giudiziaria oamministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare ilritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che sioppone al ritorno, dimostri: (…) b) che sussiste un fondato rischio,per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericolifisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazioneintollerabile;» con la puntualizzazione che «Nel valutare lecircostanze di cui al presente Articolo, le Autorità giudiziarie eamministrative devono tener conto delle informazioni fornitedall'Autorità centrale o da ogni altra Autorità competente dello Statodi residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.».La norma in esame, quindi, prevede che debba essere dimostratala sussistenza di un fondato rischio del minore (i) ad essere espostoa pericoli fisici o psichici o (ii) a trovarsi in una situazione intollerabilein caso di rientro.L’art. 337-ter cod. civ., espressione del diritto alla bigenitorialità,prevede che entrambi i genitori, ancorché separati, restano titolaridella responsabilità genitoriale, così ulteriormente valorizzandol’interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato econtinuativo con il padre e con la madre e a ricevere da loro cura,educazione, istruzione e assistenza morale.Come chiarito da questa Corte, nel procedimento per lasottrazione internazionale di minore, il suo ascolto, ove capace didiscernimento, è adempimento necessario ai fini della legittimità deldecreto di rientro, poiché detto ascolto è finalizzato, ex art. 13,comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla8 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025valutazione dell'eventuale sua opposizione al ritorno in Italia (Cass.Data pubblicazione 23/09/2025n. 4792/2020).L'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 imponedunque al giudice, anche alla luce dell'art.8 CEDU, «di esaminare inmaniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede diascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, incaso di opposizione di quest'ultimo al rientro, è obbligatoria laconsiderazione di tale volontà ed anche la verifica di tutte lecircostanze fattuali capaci di confortarla, impedendo al giudicante diintraprendere una via alternativa, ritenuta dal legislatoresovranazionale idonea a cagionare un pregiudizio evidente allosviluppo del minore» (Cass. n. 21055/2022).

Nella pronuncia n.18846/2016, questa Corte ha chiarito, in motivazione, che «L'art. 13impone l'ascolto del minore al fine di verificare se vi sia una precisaopposizione del medesimo ove munito di discernimento, ritenendotale opposizione un motivo ostativo autonomo all'ordine di rientro.L'audizione, ove ad essa si proceda, è in funzione della raccolta delledichiarazioni del minore in ordine al rientro.

Ove le risposte sianoeffettivamente indeterminate e non consentano di rilevare la volontàdel minore può dirsi non integrata la condizione ostativa previstadalla norma.

Nell'ipotesi inversa, l'accertamento della capacità didiscernimento e della chiara determinazione di volontà ostativa alrientro impedisce, dunque, che il Tribunale per i minorenni possaopporre una valutazione alternativa della relazione con il genitorecon il quale il predetto minore dovrebbe vivere in esito al rientro,salvo procedere ad un approfondimento istruttorio autonomo (ad es.a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e/o modelli di ascolto del minorepiù adeguati) in caso di permanenza del dubbio».Secondo la giurisprudenza di legittimità, in assenza di misure ditutela da parte del Giudice del paese di origine dei minori, prevalel'interesse superiore dei minori a evitare la loro l'esposizione asituazioni pregiudizievoli, determinate da un clima familiare9 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025connotato da tensioni e il rientro immediato del minore deve essereData pubblicazione 23/09/2025evitato qualora comporti un grave pregiudizio al minore stesso(Cass. n. 2044/2018), con la precisazione, già da tempo espressa,in tema di circostanze ostative al rientro, che, perché sia pronunciatoil provvedimento negativo del rimpatrio, la sussistenza del rischiograve del danno fisico o psichico a cui il minore sarebbe espostoesige, la prova specifica (non generica o eventuale) del rischio“grave” che il bambino possa venire a trovarsi in una situazioneintollerabile (Cass.n.13167/2004).Inoltre, il giudice deve attenersi ad un criterio di rigorosainterpretazione della portata della condizione ostativa al rientro,sicché egli non può dar peso al mero disagio psicologico o allasemplice sofferenza psicologica per il distacco dal genitore autoredella sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti nonraggiungano il grado - richiesto dalla citata norma convenzionale -del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte delminore (Cass. n. 6081/2006; cfr. Cass.n.9501/1998; Cass.n.13167/2004).8.- Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ilricorso merita accoglimento.9.- Innanzi tutto, la statuizione impugnata si fonda su unavalutazione circoscritta all’interesse dei minori che non tiene contodella latitudine dell’interesse che viene in considerazione in caso disottrazione internazionale di minore.Quindi, non risulta essere stata accertata la sussistenza di unfondato rischio, per i minori, di essere esposti, per il fatto del lororitorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in unasituazione intollerabile, secondo quanto previsto dalla fattispecienormativa come sopra ricostruita, alla stregua delle risultanzeistruttorie.10.- Quanto al primo profilo, concernente il preminente interessedella prole, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha10 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025affermato in maniera granitica che, in materia di scelte riguardo aiData pubblicazione 23/09/2025figli, il criterio guida informante delle decisioni sia - non possa nonessere - quello del preminente interesse del minore a una crescitasana ed equilibrata (cfr., tra le altre pronunce, Cass. n.1196/2005;Cass. n.25310/2020; Cass. n.21553/2021; Cass. n.6802/2023) cheva individuato dal giudice in concreto, considerando, innanzi tutto,l’età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico/fisico eformativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioninaturali aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventualidocumentate circostanze fattuali individualizzanti proprie delbambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudiceritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi alminore acquisiti nella fase istruttoria anche al fine di assicurare ildiritto del minore alla bigenitorialità.In caso di sottrazione internazionale, tuttavia, la condottagenitoriale illecita «incide non solo sull’interesse del minore a noncrescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche suquello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto», comeesplicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.71 del 2024(par.9.1.) con riferimento all’art. 574 bis cod. pen. (sottrazione etrattenimento di minore all'estero) con interpretazione applicabileanche alla fattispecie civilistica in esame, stante la identità dellecondotte in relazione alle quali risulta meramente invertito il luogodi consumazione delle stesse.

Ne consegue che il giudice del merito,nel valutare il preminente e concreto interesse del minore, deveapprezzare anche lo specifico interesse del minore a non vedersisradicato dal suo originario contesto e ciò nel caso di specie non èavvenuto.Va ricordato che lo sradicamento del minore dall’ambiente nelquale è cresciuto e ha sempre vissuto e dove ha costruito il centrodei suoi affetti e interessi, è inteso come atto chearreca grave pregiudizio al benessere psico-fisico del bambino.

La11 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025finalità degli strumenti di diritto internazionale ed europeo cheData pubblicazione 23/09/2025disciplinano la materia è proprio quella di garantire ilrapido rientro del minore nel suo luogo di residenza abituale ed iviristabilire il rapporto genitoriale e i legami familiari e socialiarbitrariamente interrotti dall'evento traumatico della sottrazione, eper questo il rigetto dell'istanza di rientro è da considerarsiipotesi eccezionale.

Affinché sia integrata la condizione ostativa alrientro, occorre – secondo quanto richiesto dalla citata normaconvenzionale – che emerga il rischio di un pericolo psichico per ilminore o che ne derivi una situazione di effettiva intollerabilità per ilmedesimo.Il Tribunale, pur avendo proceduto all'ascolto della minore,capace di discernimento e senza nulla osservare sulla sincerità edi integrazione e di consolidate e gratificanti relazioni familiari (padree nonni paterni) e sociali (frequenza scolastica ed amicizie ivi sorte)dalla stessa delineato in relazione alla sua vita in Spagna e neppuredel fatto che la minore, lungi dall’esprimere un’opposizione al rientronel suo Paese di nascita, abbia preferito non manifestare unapreferenza, per non turbare il rapporto affettivo con alcuno deigenitori avendo continuato a coltivare i rapporti con entrambi.Inoltre, sempre avendo riguardo all’interesse dei minori, ilTribunale non ha tenuto in considerazione la circostanza, acclarata,che nulla di quanto denunciato dalla madre in ordine all’inosservanzadegli obblighi di assistenza materiale e morale da parte del padre ealle violenze pretesamente subite abbia trovato riscontro.11.- Quanto al secondo profilo, il decreto impugnato fonda il suoconvincimento sull’affermazione che il rientro in Spagna non sarebbe“funzionale al perseguimento del preminente interesse” dei minori,è ciò non è comunque sufficiente ad integrare il fondato rischio delpericolo fisico o psichico o della situazione intollerabile in caso dirientro secondo un criterio di rigorosa interpretazione della portata12 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025della condizione ostativa al rientro, in ragione del quale il giudice diData pubblicazione 23/09/2025merito non può dar peso al mero ed eventuale disagio psicologico oalla semplice sofferenza psicologica per il distacco dal genitoreautore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti nonraggiungano il grado - richiesto dalla citata norma convenzionale -del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte delminore.In proposito, il Tribunale ha riscontrato una sola circostanzafattuale - le problematiche giudiziarie penali della madre in Spagna– dalla quale ha dedotto in maniera ipotetica ed assertiva che ciònon le consentirebbe di seguire ed accompagnare ivi i figli.

Ebbene,nel decreto impugnato si afferma che il possibile distacco dei minoridalla madre, in caso di loro rientro in Spagna, «potrebbe provocarneuna insopportabile separazione, con evidente trauma per i bambinicosì piccoli (soprattutto G.U. del tutto dipendenti dalla cure didetto genitore.»; va, tuttavia osservato che non risulta essere stataaccerta alcuna effettiva causa impeditiva del rientro in Spagna perla madre, né circostanze fattuali incompatibili con l’esercizio ivi dellaresponsabilità genitoriale nelle forme dell’affido condiviso con lemodalità di collocazione dei minori concordate dalle stesse parti, inspagnola competente a decidere in merito all’affidamento.L'accertamento della sussistenza della ragione ostativa all'ordine diritorno del minore, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), dellaConvenzione, risulta ancorato al rischio di una esperienza negativadovuta alla separazione dalla madre, che appare solo ipotetica,senza che sia stato nemmeno accertato se tale – solo ipotizzata -condizione possa raggiungere il grado - richiesto dalla citata normaconvenzionale - del pericolo psichico o della effettiva intollerabilitàda parte del minore.Anche sotto questo profilo le censure vanno accolte.12.- In conclusione, il ricorso va accolto ed il decreto impugnato13 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025va cassato con rinvio al Tribunale per i minorenni di Napoli in diversaNumero di raccolta generale 25974/2025composizione.

Data pubblicazione 23/09/2025Il Tribunale per i minorenni si atterrà, nella rinnovata valutazionedel materiale istruttorio, al criterio della complessiva valutazione delpreminente interesse dei minori ed alla rigorosa interpretazione dellaportata della condizione ostativa al rientro, rappresentando essaun'eccezione rispetto alla regola generale del ritorno immediato,consente al giudice, cui sia richiesto di emettere un provvedimentodi rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente sottratto,di dar peso al mero disagio psicologico o alla semplice sofferenzapsicologica per il distacco dal genitore autore della sottrazioneabusiva, quando tali disagi non raggiungano il grado del pericolopsichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore.Il Tribunale per i minorenni di Napoli provvederà altresì sullespese relative al presente grado di giudizio.Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;- Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale per i [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per il riesame e la statuizione sullespese;- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, anorma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 10 settembre 2025.La Consigliera est.

Il PresidenteLaura [OSCURATO:PERSONA] Giusti14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARIA, [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in-ricorrente-controA.B. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come daprocura speciale in atti;-controricorrente-nonché controG.G. , in qualità di curatrice speciale dei minoriE.T. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , edi G.U. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ,Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]-controricorrente-nonché contro,PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIB. [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso DECRETO di TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] n.1541/2024 depositato il 18/07/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleLUISA [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.Uditi l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perla controricorrente che hanno concluso chiedendo il rigetto delricorso.Udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la curatrice speciale, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.1.- Con ricorso del 3.4.2024, a seguito di nota dell'AutoritàCentrale Italiana, su istanza di rimpatrio presentata da [...]W.M. , padre di E.T. , nata aLuogo_1 il Data_1 , e di G.U. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , il PMM chiedeva, ai sensi dell'art. 7 dellalegge n. 64/1994 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Ajadel 25 ottobre 1980, di ordinare a A.B. , madre deiminori, di provvedere all'immediato rientro dei figli in Spagna.Nel giudizio si costituivano la curatrice speciale dei minori, ilpadre ricorrente, che ribadiva le proprie richieste, e la madre, che2 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025contestava la domanda.Data pubblicazione 23/09/2025Il Tribunale per i minorenni di Napoli, con decreto di rigetto n.cronologico 23648/2014 in data 14.11.2024, ha respinto la richiestadi rientro in patria dei minori.Svolta l’istruttoria, nel corso della quale è stata audita la minoreE.T. , il Tribunale per i minorenni ha accertato l’illegittimità deltrasferimento in Italia dei minori compiuto dalla madre inconsiderazione della ricorrenza delle condizioni oggettive dellasottrazione internazionale di minore in capo a E.T. , rimarcandoche la convivenza della coppia genitoriale si era svolta in Spagna,dove erano nati i figli, ed era cessata nel giugno 2023 e che iltrasferimento dei minori in Italia era avvenuto nel novembre 2023senza il consenso paterno; che l’autorità giudiziaria spagnola avevaaccertato il radicamento dei minori in Spagna e l’esistenza di unaccordo del 23 giugno 2023 sottoscritto dai genitori cheregolamentava la responsabilità genitoriale, prevedendo l’affidocondiviso con collocazione alternata dei figli presso ciascun genitore;che non sussistevano insolvenze paterne in merito al pagamentodegli oneri abitativi. A tali acclarate circostanze il Tribunale per iminorenni ha aggiunto che la madre «nulla di nuovo ha dimostratoanche in merito alla dedotta violenza domestica che assume di averesubito da parte dell'ex compagno, accusa già ritenuta infondata inSpagna e non seguita da procedimenti e misure penali neppure inItalia, dove l'interessata nel giugno 2023 ha presentato nuovaquerela.» (fol.5).Il Tribunale per i minorenni ha, tuttavia, ritenuto che ricorrevanosituazioni ostative all'ordine di rientro integranti il fondato rischio peri minori di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque,di trovarsi in una situazione intollerabile ex art. 13, comma 1,lett. b) della Convenzione dell’Aja del 1980 ed ha respinto ladomanda di rientro.E.T. ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi,3 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025illustrati con memoria. E.T. ha replicato con controricorso,Data pubblicazione 23/09/2025chiedendo il rigetto del ricorso. Anche l’Avv. G.G. ,curatrice speciale dei minori, ha resistito con controricorso seguitoda memoria con cui ha chiesto la conferma del provvedimentoimpugnato.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta ed hachiesto l’accoglimento del ricorso.Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.- Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonchél’omessa valutazione di fatti decisivi sulla controversia.Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato ha applicatol’art.13 cit. in assenza di prova dei presupposti per il diniego dirientro in Spagna. Rimarca che dagli atti di causa si evince che iminori erano ben integrati nel contesto spagnolo (v. documentazionescolastica), ove vivevamo in un ambiente familiare positivo, l’ascoltodella minore Y.J. aveva mostrato un profondo attaccamento alPaese natale, al padre ed alla famiglia d’origine, tanto che avevaricordato con note malinconiche la scuola in Spagna; sostiene chenon vi era in atti la prova specifica del grave pregiudizio, secondo ildettato dalla convenzione, tale da giustificare il diniego al rientro,dell'autorità iberica limitativo della libertà personale della E.T. ,che allo stato poteva rientrare nel territorio spagnolo quale liberacittadina.2.2.- Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione in relazione alle medesime circostanzetrattate nel primo motivo; si sostiene che il provvedimentoimpugnato da un lato riconosce l'illiceità della condotta materna neltrasferimento dei minori, dall'altro nega il rientro senza adeguatagiustificazione.4 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/20252.3.- Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 8 CEDU eNumero di raccolta generale 25974/2025dell’art. 24 Carta dei diritti fondamentali UE. Data pubblicazione 23/09/2025A parere del ricorrente, il provvedimento impugnato viola ildiritto alla vita familiare del padre e dei minori, il diritto dei minori amantenere relazioni con entrambi i genitori e il principio dibigenitorialità, non essendo stato adeguatamente considerato ilpregiudizio derivante dall'interruzione dei rapporti con il padre e lafamiglia paterna.3.- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata da E.T. , risultando sufficientemente espostele ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle doglianze.4.- I motivi, da trattare unitariamente in quanto connessi, vannoaccolti; in questi sensi si è espressa anche la Procura Generale.5.- In base all’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1980, l’illecitasottrazione di un minore presuppone l’esistenza di tre presuppostioggettivi: 1) allontanamento del minore dalla residenza abitualesenza il consenso dell'altro genitore; 2) il trasferimento o il mancatorientro; 3) titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia daparte del denunciante l'avvenuta sottrazione.Quando l'episodio di sottrazione internazionale rimangacircoscritto, come nel caso in esame, al territorio dell'Unioneeuropea, trova applicazione il procedimento per il rientro del minoreprevisto dalla Convenzione dell'Aja del 1980, integrato dalledisposizioni del successivo il Regolamento n. 1111 del 25 giugno2019 per le azioni proposte l’1° agosto 2022 o posteriormente a taledata, relativamente alla competenza, al riconoscimento eall'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia diresponsabilità genitoriale, nonché alla sottrazione internazionale diminori.Nel caso in esame, è divenuto definitivo l’accertamento compiutodal Tribunale minorile in merito all’illiceità del trasferimento deiminori in Italia da parte della madre perché il Tribunale ha ravvisato5 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025la sussistenza delle condizioni oggettive richieste per laData pubblicazione 23/09/2025configurazione della sottrazione internazionale di minori (l'oggettivoallontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consensodell'altro genitore al trasferimento o al mancato rientro e la titolaritàed esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciantel'avvenuta sottrazione) in assenza di impugnazione sul punto.La presente controversia, pertanto, concerne esclusivamente lasussistenza o meno delle cause ostative al rientro dei minori in patriaex art.13 della Convenzione dell’Aja del 1980, atteso che il Tribunaleha respinto l’originario ricorso perché ha ravvisato la causa ostativa.6.- Il ricorrente deduce che non ricorreva la causa ostativa alrientro dei minori in Spagna in quanto essi erano ben integrati nelcontesto spagnolo, ove vivevano in un ambiente familiare positivo,l’ascolto della minore Y.J. aveva mostrato un profondovi era in atti la prova specifica del grave pregiudizio, tale dagiustificare il diniego al rientro, atteso che non vi era prova dilimitazioni della libertà personale della E.T. in Spagna, che vipoteva rientrare nel territorio spagnolo quale libera cittadina.Orbene, dal decreto impugnato emerge, oltre all’accertatailliceità del trasferimento in Italia, che: i minori erano nati in Spagnadove la convivenza della coppia genitoriale era durata fino al giugno2023, come accertato anche dall’autorità giudiziaria spagnola; igenitori avevano sottoscritto un accordo il 23 giugno 2023 cheprevedeva l’affido condiviso dei figli con collocazione alternata dellafiglia più grande e con collocazione presso la madre del figlio piùpiccolo, fino ai tre anni; che il padre provvedeva a sostenere le spesedell’abitazione e che le denunce per violenza proposte dalla E.T.nei suoi confronti erano state archiviate dal Tribunale iberico perinfondatezza della notitia criminis e neppure in Italia, ove la denunciaera stata riproposta, era seguita l’apertura di procedimenti penali e/omisure penali; che le dichiarazioni della figlia più grande avevano6 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025reso palese il radicamento della stessa in Spagna, l’affetto verso ilData pubblicazione 23/09/2025padre e i nonni paterni, la nostalgia per l’amichetta di scuolaspagnola, anche se la stessa, interrogata sul gradimento a tornarein Spagna o a permanere in Italia, non aveva inteso manifestarepreferenze evidenziando, così come si esprime lo stesso Tribunale,«il disagio di prendere posizione con l’uno o con l’altro genitore»(fol.5, decr. imp.).A fronte di queste emergenze istruttorie, il Tribunale ha respintola domanda di rientro in quanto, per un verso, ha ritenuto che «nelcaso di specie non si può trascurare la circostanza dedotta anchedalla madre nella sua comparsa di costituzione, confermata dalpadre in sede di audizione innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (verbaledel [OSCURATO:DATA_NASCITA] ), che nel Paese nel quale dovrebbero rientrare iminori la madre è sottoposta al procedimento penale per sottrazioneinternazionale, oltre che per presunta appropriazione indebita,situazioni che non le consentirebbero di seguirli e accompagnarli eche potrebbero provocarne una insopportabile separazione, conevidente trauma per bambini così piccoli (soprattutto G.U. , deltutto dipendenti dalle cure di detto genitore.» e, per altro verso,«non si può ignorare che le risultanze processuali (tra cui l'ascoltodella minore) evidenziano che in concreto la madre sia sempre stataper i figli in così tenera età il principale punto di riferimento,soprattutto nella breve fase della separazione di fatto dei genitoriche ha preceduto il trasferimento in Italia, sebbene gli interessati sisiano orientati, mediante un accordo, alla condivisione del ruologenitoriale con alternanza della collocazione di E.T. e il padre nonabbia mai perso i contatti con i bambini. Ne deriva che, non essendoil rientro [OSCURATO:PERSONA] funzionale al perseguimento del preminenteinteresse di E.T. e G.U. proprio in relazione alla protezionead essi fornita dall'art. 24, par. 2 e 3 della Carta dei dirittifondamentali UE e dall'art. 8 CEDU, vada rigettato il ricorso.” (fol.5/6).7 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025Sulla scorta di ciò è stata respinta la domanda di rientro inData pubblicazione 23/09/2025Spagna dei minori.8. - Tanto premesso, nella specie, le censure risultano fondateperché la statuizione non ha dato retta applicazione all’art.13 dellaConvenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980.9.- Per quanto di interesse, l’art.13, che definisce le causeostative al rientro, stabilisce che «… l'Autorità giudiziaria oamministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare ilritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che sioppone al ritorno, dimostri: (…) b) che sussiste un fondato rischio,per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericolifisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazioneintollerabile;» con la puntualizzazione che «Nel valutare lecircostanze di cui al presente Articolo, le Autorità giudiziarie eamministrative devono tener conto delle informazioni fornitedall'Autorità centrale o da ogni altra Autorità competente dello Statodi residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.».La norma in esame, quindi, prevede che debba essere dimostratala sussistenza di un fondato rischio del minore (i) ad essere espostoa pericoli fisici o psichici o (ii) a trovarsi in una situazione intollerabilein caso di rientro.L’art. 337-ter cod. civ., espressione del diritto alla bigenitorialità,prevede che entrambi i genitori, ancorché separati, restano titolaridella responsabilità genitoriale, così ulteriormente valorizzandol’interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato econtinuativo con il padre e con la madre e a ricevere da loro cura,educazione, istruzione e assistenza morale.Come chiarito da questa Corte, nel procedimento per lasottrazione internazionale di minore, il suo ascolto, ove capace didiscernimento, è adempimento necessario ai fini della legittimità deldecreto di rientro, poiché detto ascolto è finalizzato, ex art. 13,comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla8 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025valutazione dell'eventuale sua opposizione al ritorno in Italia (Cass.Data pubblicazione 23/09/2025n. 4792/2020).L'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 imponedunque al giudice, anche alla luce dell'art.8 CEDU, «di esaminare inmaniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede diascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, incaso di opposizione di quest'ultimo al rientro, è obbligatoria laconsiderazione di tale volontà ed anche la verifica di tutte lecircostanze fattuali capaci di confortarla, impedendo al giudicante diintraprendere una via alternativa, ritenuta dal legislatoresovranazionale idonea a cagionare un pregiudizio evidente allosviluppo del minore» (Cass. n. 21055/2022). Nella pronuncia n.18846/2016, questa Corte ha chiarito, in motivazione, che «L'art. 13impone l'ascolto del minore al fine di verificare se vi sia una precisaopposizione del medesimo ove munito di discernimento, ritenendotale opposizione un motivo ostativo autonomo all'ordine di rientro.L'audizione, ove ad essa si proceda, è in funzione della raccolta delledichiarazioni del minore in ordine al rientro. Ove le risposte sianoeffettivamente indeterminate e non consentano di rilevare la volontàdel minore può dirsi non integrata la condizione ostativa previstadalla norma. Nell'ipotesi inversa, l'accertamento della capacità didiscernimento e della chiara determinazione di volontà ostativa alrientro impedisce, dunque, che il Tribunale per i minorenni possaopporre una valutazione alternativa della relazione con il genitorecon il quale il predetto minore dovrebbe vivere in esito al rientro,salvo procedere ad un approfondimento istruttorio autonomo (ad es.a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e/o modelli di ascolto del minorepiù adeguati) in caso di permanenza del dubbio».Secondo la giurisprudenza di legittimità, in assenza di misure ditutela da parte del Giudice del paese di origine dei minori, prevalel'interesse superiore dei minori a evitare la loro l'esposizione asituazioni pregiudizievoli, determinate da un clima familiare9 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025connotato da tensioni e il rientro immediato del minore deve essereData pubblicazione 23/09/2025evitato qualora comporti un grave pregiudizio al minore stesso(Cass. n. 2044/2018), con la precisazione, già da tempo espressa,in tema di circostanze ostative al rientro, che, perché sia pronunciatoil provvedimento negativo del rimpatrio, la sussistenza del rischiograve del danno fisico o psichico a cui il minore sarebbe espostoesige, la prova specifica (non generica o eventuale) del rischio“grave” che il bambino possa venire a trovarsi in una situazioneintollerabile (Cass.n.13167/2004).Inoltre, il giudice deve attenersi ad un criterio di rigorosainterpretazione della portata della condizione ostativa al rientro,sicché egli non può dar peso al mero disagio psicologico o allasemplice sofferenza psicologica per il distacco dal genitore autoredella sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti nonraggiungano il grado - richiesto dalla citata norma convenzionale -del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte delminore (Cass. n. 6081/2006; cfr. Cass.n.9501/1998; Cass.n.13167/2004).8.- Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ilricorso merita accoglimento.9.- Innanzi tutto, la statuizione impugnata si fonda su unavalutazione circoscritta all’interesse dei minori che non tiene contodella latitudine dell’interesse che viene in considerazione in caso disottrazione internazionale di minore.Quindi, non risulta essere stata accertata la sussistenza di unfondato rischio, per i minori, di essere esposti, per il fatto del lororitorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in unasituazione intollerabile, secondo quanto previsto dalla fattispecienormativa come sopra ricostruita, alla stregua delle risultanzeistruttorie.10.- Quanto al primo profilo, concernente il preminente interessedella prole, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha10 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025affermato in maniera granitica che, in materia di scelte riguardo aiData pubblicazione 23/09/2025figli, il criterio guida informante delle decisioni sia - non possa nonessere - quello del preminente interesse del minore a una crescitasana ed equilibrata (cfr., tra le altre pronunce, Cass. n.1196/2005;Cass. n.25310/2020; Cass. n.21553/2021; Cass. n.6802/2023) cheva individuato dal giudice in concreto, considerando, innanzi tutto,l’età e le esigenze di sviluppo evolutivo affettivo, psico/fisico eformativo normalmente ad essa connesse, le capacità, inclinazioninaturali aspirazioni, le esigenze specifiche dovute ad eventualidocumentate circostanze fattuali individualizzanti proprie delbambino, il contesto familiare e sociale e quanto altro il giudiceritenga utile valorizzare motivatamente tra gli elementi relativi alminore acquisiti nella fase istruttoria anche al fine di assicurare ildiritto del minore alla bigenitorialità.In caso di sottrazione internazionale, tuttavia, la condottagenitoriale illecita «incide non solo sull’interesse del minore a noncrescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche suquello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto», comeesplicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.71 del 2024(par.9.1.) con riferimento all’art. 574 bis cod. pen. (sottrazione etrattenimento di minore all'estero) con interpretazione applicabileanche alla fattispecie civilistica in esame, stante la identità dellecondotte in relazione alle quali risulta meramente invertito il luogodi consumazione delle stesse. Ne consegue che il giudice del merito,nel valutare il preminente e concreto interesse del minore, deveapprezzare anche lo specifico interesse del minore a non vedersisradicato dal suo originario contesto e ciò nel caso di specie non èavvenuto.Va ricordato che lo sradicamento del minore dall’ambiente nelquale è cresciuto e ha sempre vissuto e dove ha costruito il centrodei suoi affetti e interessi, è inteso come atto chearreca grave pregiudizio al benessere psico-fisico del bambino. La11 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025finalità degli strumenti di diritto internazionale ed europeo cheData pubblicazione 23/09/2025disciplinano la materia è proprio quella di garantire ilrapido rientro del minore nel suo luogo di residenza abituale ed iviristabilire il rapporto genitoriale e i legami familiari e socialiarbitrariamente interrotti dall'evento traumatico della sottrazione, eper questo il rigetto dell'istanza di rientro è da considerarsiipotesi eccezionale. Affinché sia integrata la condizione ostativa alrientro, occorre – secondo quanto richiesto dalla citata normaconvenzionale – che emerga il rischio di un pericolo psichico per ilminore o che ne derivi una situazione di effettiva intollerabilità per ilmedesimo.Il Tribunale, pur avendo proceduto all'ascolto della minore,capace di discernimento e senza nulla osservare sulla sincerità edi integrazione e di consolidate e gratificanti relazioni familiari (padree nonni paterni) e sociali (frequenza scolastica ed amicizie ivi sorte)dalla stessa delineato in relazione alla sua vita in Spagna e neppuredel fatto che la minore, lungi dall’esprimere un’opposizione al rientronel suo Paese di nascita, abbia preferito non manifestare unapreferenza, per non turbare il rapporto affettivo con alcuno deigenitori avendo continuato a coltivare i rapporti con entrambi.Inoltre, sempre avendo riguardo all’interesse dei minori, ilTribunale non ha tenuto in considerazione la circostanza, acclarata,che nulla di quanto denunciato dalla madre in ordine all’inosservanzadegli obblighi di assistenza materiale e morale da parte del padre ealle violenze pretesamente subite abbia trovato riscontro.11.- Quanto al secondo profilo, il decreto impugnato fonda il suoconvincimento sull’affermazione che il rientro in Spagna non sarebbe“funzionale al perseguimento del preminente interesse” dei minori,è ciò non è comunque sufficiente ad integrare il fondato rischio delpericolo fisico o psichico o della situazione intollerabile in caso dirientro secondo un criterio di rigorosa interpretazione della portata12 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025Numero di raccolta generale 25974/2025della condizione ostativa al rientro, in ragione del quale il giudice diData pubblicazione 23/09/2025merito non può dar peso al mero ed eventuale disagio psicologico oalla semplice sofferenza psicologica per il distacco dal genitoreautore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti nonraggiungano il grado - richiesto dalla citata norma convenzionale -del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte delminore.In proposito, il Tribunale ha riscontrato una sola circostanzafattuale - le problematiche giudiziarie penali della madre in Spagna– dalla quale ha dedotto in maniera ipotetica ed assertiva che ciònon le consentirebbe di seguire ed accompagnare ivi i figli. Ebbene,nel decreto impugnato si afferma che il possibile distacco dei minoridalla madre, in caso di loro rientro in Spagna, «potrebbe provocarneuna insopportabile separazione, con evidente trauma per i bambinicosì piccoli (soprattutto G.U. del tutto dipendenti dalla cure didetto genitore.»; va, tuttavia osservato che non risulta essere stataaccerta alcuna effettiva causa impeditiva del rientro in Spagna perla madre, né circostanze fattuali incompatibili con l’esercizio ivi dellaresponsabilità genitoriale nelle forme dell’affido condiviso con lemodalità di collocazione dei minori concordate dalle stesse parti, inspagnola competente a decidere in merito all’affidamento.L'accertamento della sussistenza della ragione ostativa all'ordine diritorno del minore, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), dellaConvenzione, risulta ancorato al rischio di una esperienza negativadovuta alla separazione dalla madre, che appare solo ipotetica,senza che sia stato nemmeno accertato se tale – solo ipotizzata -condizione possa raggiungere il grado - richiesto dalla citata normaconvenzionale - del pericolo psichico o della effettiva intollerabilitàda parte del minore.Anche sotto questo profilo le censure vanno accolte.12.- In conclusione, il ricorso va accolto ed il decreto impugnato13 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 2324/2025Numero sezionale 2925/2025va cassato con rinvio al Tribunale per i minorenni di Napoli in diversaNumero di raccolta generale 25974/2025composizione. Data pubblicazione 23/09/2025Il Tribunale per i minorenni si atterrà, nella rinnovata valutazionedel materiale istruttorio, al criterio della complessiva valutazione delpreminente interesse dei minori ed alla rigorosa interpretazione dellaportata della condizione ostativa al rientro, rappresentando essaun'eccezione rispetto alla regola generale del ritorno immediato,consente al giudice, cui sia richiesto di emettere un provvedimentodi rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente sottratto,di dar peso al mero disagio psicologico o alla semplice sofferenzapsicologica per il distacco dal genitore autore della sottrazioneabusiva, quando tali disagi non raggiungano il grado del pericolopsichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore.Il Tribunale per i minorenni di Napoli provvederà altresì sullespese relative al presente grado di giudizio.Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;- Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale per i [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per il riesame e la statuizione sullespese;- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, anorma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 10 settembre 2025.La Consigliera est. Il PresidenteLaura [OSCURATO:PERSONA] Giusti14 di 14
Decreto Cassazione n. 25974/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris