CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 36886/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali era stata giudicata con le sentenze emesse dal Tribunale di Firenze il 28 novembre 2019 e dal Tribunale di Pescara ìl 10 giugno 2020, il 22 giugno 2020 e il 7 febbraio 2022. 2. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 gennaio 2024, riconosceva il vincolo della continuazione e rideterminava la pena complessiva in sette anni e tre mesi di reclusione ed euro 2.700,00 di multa. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen., per omesso computo della riduzione prevista da tale norma per la pena determinata in esito a patteggiamento. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all'entità degli aumenti di pena per i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Rv. 281679 - 01).È stato affermato, inoltre, che, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, a fronte dell'avvenuto riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di merito sopra menzionate, il testo dell'ordinanza impugnata è carente di adeguata motivazione circa la considerazione, nella determinazione degli aumenti di pena, dei riti con i quali i reati furono giudicati e della necessità di computare le connesse diminuzioni di pena. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente agli aumenti per la continuazione e al conseguente trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che svolgerà nuovo giudizio su tali punti senza incorrere nei vizi riscontrati ma rispettando le norme di legge. Data la necessità di nuove valutazioni sulla quantificazione della pena, è assorbito il secondo motivo di ricorso, che riguarda proprio tale profilo. In sede di rinvio, dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente agli aumenti per la continuazione e al conseguente trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo • n- klgiudizio su tali punti al Gip del Tribunale di Genova, in diversa persona fisica.