CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di procura speciale e nominaposte in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscaleSTN NCL 59R17 H501 S).- RICORRENTE –CONTRO[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codicefiscale 80224030587).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 25116/2024Numero sezionale 4641/2026Numero di raccolta generale 18913/2026Data pubblicazione 10/06/2026per la cassazione della sentenza n. 2922/14/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 2maggio 2014, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 28 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia riguarda la regolamentazione delle spese delprimo grado di giudizio che venivano compensate dalla Corte diprima istanza in termini confermati dal giudice di appello.2. Nello specifico, con l’impugnata sentenza, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio affermava che «La sentenzaimpugnata ha correttamente disposto la compensazione delle spesedi lite, ove si consideri che la cessata materia del contendere erastata richiesta, in primo grado, dall’Ente riscossore resistente checonstatava l’avvenuto integrale pagamento della pretesa tributariaoggetto di causa da parte del soggetto obbligato successivamentealla notifica della cartella e disponendo il III comma dell’art. 46d.lgs. n. 546/92 che “Nei casi di definizione delle pendenzetributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano acarico della parte che le ha anticipate» (così nella pronunciaimpugnata).3. Con ricorso notificato in data 29 novembre 2024 ilcontribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base di ununico motivo di impugnazione.4. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva concontroricorso depositato il 6 gennaio 2024.Numero registro generale 25116/2024Numero sezionale 4641/2026Numero di raccolta generale 18913/2026Data pubblicazione 10/06/20265. In data 18 settembre 2025 è stata notificato al ricorrente ildecreto di definizione accelerata del giudizio.6. Il 22 ottobre 2025 l’istante ha presentato istanza didecisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unica censura il ricorrente ha dedotto, a mente dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazionedegli artt. 91, 115 e 306 c.p.c., oltre che dell’art. 46 d.lgs. n.546/1992, assumendo che:- non ricorreva l’ipotesi di cessata materia del contendere, laquale presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto fra leparti e dunque la necessità della pronuncia del giudice, laddovenell’ipotesi in esame vi era stato il pagamento (da parte delcoobbligato) nel corso del giudizio e l’Agenzia ne aveva avutocontezza dopo la notifica della cartella opposta e, pertanto, primadella notifica del ricorso in opposizione con la conseguenza che benpoteva l’ente dar conto di tale evento nell’arco temporale in cui erapendente la mediazione.Per tale via, il comportamento dall’[OSCURATO:PERSONA] era da ascrivere aduna rinuncia «alla pretesa ablativa» i sensi dell’art. 306 c.p.c.,sicché la disposta compensazione delle spese risulterebbe sorrettada motivazione inconsistente ed in violazione dell’art. 92 c.p.c.Sotto altro profilo ancora, l’istante ha dedotto che lacompensazione integrale delle spese di lite è stata erroneamentedisposta da giudice regionale sulla scorta del terzo comma dell’art.46 dlgs 546/1992, giacchè «l’estinzione della pretesa tributarianon è avvenuta per un intervento legislativo (ad es. adesione aNumero registro generale 25116/2024Numero sezionale 4641/2026Numero di raccolta generale 18913/2026Data pubblicazione 10/06/2026concordato, condono fiscale, rottamazione delle liti fiscali, ecc.), maper un atto abdicativo di rinuncia alla pretesa ablativa ex art. 306cpc avvenuta nel corso dell’istruttoria di primo grado e, soprattutto,dopo la fase di mediazione nel cui periodo l’[OSCURATO:PERSONA] era già aconoscenza del pagamento – da parte del coobbligato - avvenutodopo la notifica della cartella impugnata e ben prima della notificadel ricorso contenente istanza di mediazione» (così nel ricorso).2. La prima parte della doglianza non ha pregio.Risulta pacifico dagli atti che l’oggetto del contendere eral’imposta di registro su atto giudiziario e che la pretesa fiscaleveniva soddisfatta tramite pagamento eseguito dall’obbligo.Alla stregua di tali dati fattuali ricorre allora il principio, ancheultimo ribadito da questa Corte, secondo cui «in tema di imposta diregistro, il pagamento effettuato dal coobbligato definisce ilrapporto tributario, estinguendo il debito anche nei confronti delcondebitore e perciò determinando la cessazione della materia delcontendere in relazione al giudizio da questi proposto, restandoimpregiudicata la facoltà del condebitore non adempiente di farvalere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o dirivalsa eventualmente promossa dal coobbligato che ha versatol’imposta» (così Cass. n. 12674/2026).Ed invero, la solidarietà dell'obbligazione, come quella inrassegna ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, comporta, per ildisposto dell'art. 1292 c.c., che l'adempimento da parte di uno deicondebitori libera anche gli altri.E ciò perché una sola è l'eadem res debita, cioè la prestazioneper cui tutti sono solidalmente obbligati, sicché il pagamento incidesulla prestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'impostaNumero registro generale 25116/2024Numero sezionale 4641/2026Numero di raccolta generale 18913/2026Data pubblicazione 10/06/2026oggettivamente e non soggettivamente, con la conseguenza che ilversamento dell’unica prestazione dovuta da parte di uno deicondebitori comporta che l'effetto liberatorio si esplichiradicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confrontidi tutti i condebitori che vengono a beneficiarneindifferenziatamente (v. Cass. n. 12674/2026 cit., che richiamaCass. n. 29031/2025 e la giurisprudenza ivi menzionata).Conta rimarcare che il pagamento da parte del coobbligatodefinisce, chiude il rapporto con l’ente impositore, estingue il debitotributario, il che rende ragione del rilievo che anche la suaappendice processuale non abbia più ragion d’essere nei confrontidel fisco.Si comprende allora la ragione per la quale non vi sia piùmotivo di contesa con l’amministrazione finanziaria, tenuto contodel meccanismo liberatorio dell’obbligo fiscale anche per ilcondebitore (che non ha pagato) alla luce delle regole dellasolidarietà passiva (cfr. sul punto Cass. n. 12674/2026 cit., chemenziona Cass. n. 28684/2024).2.1. Tanto chiarito sul piano dei principi, non vi è alcuno spazioconcettuale per ipotizzare una rinuncia alla pretesa impositiva daparte dell’Ufficio, per la semplice, quanto dirimente, circostanza chenon vi è stata abdicazione della pretesa, ma solo larappresentazione di un evento (il pagamento) che l’avevasodisfatta.L’esito processuale, dunque, non poteva che essere quello didichiarare cessata la materia del contendere.Numero registro generale 25116/2024Numero sezionale 4641/2026Numero di raccolta generale 18913/2026Data pubblicazione 10/06/20263. Risulta, invece, fondata la seconda parte del motivo, con cuil’istante ha dedotto la violazione dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n.546/1992.Detta previsione, infatti, concerne l’ipotesi di definizioneagevolata delle pendenze tributarie previste dalla legge, stabilendoche esse restano a carico della parte che le ha anticipate, laddove,nel caso che occupa, l’intervenuto pagamento integra l’ipotesi dicessazione della materia del contendere ai sensi della secondaparte del comma 1 della predetta disposizione.Va allora applicato il principio secondo cui, in caso di estinzionedel giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, percessazione della materia del contendere, può essere disposta lacompensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purchéall'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice,trattandosi di ipotesi diversa da quella prevista nel comma 3 dellostesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasiestinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dallapronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005 (cfr., tra le tante, Cass.n. 28377/2025, in tema di annullamento dell’atto in sede diautotutela, ma con affermazione di principio valevole anche nellafattispecie in rassegna).3.1. Sotto tale profilo, il motivo coglie nel segno e giustifica lacassazione della pronuncia impugnata ed il rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversacomposizione – per una nuova valutazione sulla regolamentazionedelle spese di giudizio, oltre che per regolare le spese del presentegrado di giudizio.Numero registro generale 25116/2024Numero sezionale 4641/2026Numero di raccolta generale 18913/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio –in diversa composizione – anche per regolare le spese del presentegrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto