CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29826/2025 D'[OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione coerente e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'imputato, ove non fosse intervenuto il controllo, sarebbe rimasto lontano dal luogo della detenzione per un intero turno lavorativo (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 1 1 4 6 2 6 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3769/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29826/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 29826/2025 D'[OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione coerente e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'imputato, ove non fosse intervenuto il controllo, sarebbe rimasto lontano dal luogo della detenzione per un intero turno lavorativo (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M