CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/10/19996 a TREVISO avverso la sentenza del 06/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 06/07/2021 del G.u.p. del Tribunale di Treviso che lo condannava per incauto acquisto, ai sensi dell'art. 712, cod.pen.. Deduce: 1.1. "Falsa applicazione dell'art. 712 c.p. (violazione della legge penale - art. 606, lett. b), c.p.); carenza della motivazione (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - art. 606, lett. e, c.p.p.). Il ricorrente premette che «la riqualificazione del fatto contestato nella meno grave ipotesi di cui all'art. 712 del codice penale viene dal giudice motivata sulla considerazione del contesto in cui il [OSCURATO:PERSONA] cedette al Gasparetto il ,A) contrassegno oggetto dell'imputazione e alla luce delle informazioni fornite dal primo al secondo circa la propria disponibilità di quel bene»; che secondo il G.u.p. del Tribunale di Treviso, dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] si evince che il contrassegno oggetto del reato veniva casualmente rinvenuto, in quanto abbandonato o smarrito e veniva ceduto gratuitamente a Gasparetto; che il giudice ha così ritenuto credibile la versione fornita da Gasparetto e ha derubricato il reato. Sulla base di tale premessa, il ricorrente sostiene che -però- il giudice ha omesso di verificare se il contrassegno provenisse da reato, così eludendo un accertamento doveroso, con particolare riguardo alla possibilità che le circostanze del fatto potessero fare insorgere il sospetto di tale provenienza illecita. Rimarca anche come il giudice non indichi quale potrebbe essere il reato presupposto sospettabile da Gasparetto. Sostiene, dunque, che gli elementi emersi nel procedimento dovevano condurre a ritenere che il reato presupposto fosse quello di cui all'art. 647, cod.pen., ossia per una norma abrogata nel 2016 e per un fatto depenalizzato. Aggiunge che -in assenza di una data certa del suo rinvenimento, bisogna applicare il principio del favor rei e quindi ritenere che quegli abbia ricevuto il bene quando il reato era oramai depenalizzato, con conseguente insussistenza del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Nella ricostruzione del fatto, siccome cristallizzata nella sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] -in data imprecisata- rinveniva abbandonato nel proprio campo il contrassegno identificativo (targa) X2KH8C, indubbiamente riconducibile al suo proprietario ([OSCURATO:PERSONA]), per come viene precisato anche nella sentenza impugnata, dove si osserva che la c.d. targa contrassegno assolve alla funzione di consentire -quale che sia il motociclo cui essa sia apposta- l'identificazione dell'intestatario del certificato di circolazione. Va ulteriormente precisato che a Gasparetto era ben noto che il contrassegno fosse stato ritrovato da [OSCURATO:PERSONA] e che quindi non fosse il suo. 1.2. In presenza di tale ricostruzione fattuale, va richiamato l'assolutamente consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale «nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la Ak9,^-3, n,__ conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori», (Sez. 2, Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 Ud., dep. il 2020, Slavov, Rv. 278225 - 01). Il principio di diritto vale anche per la targhetta in questione, avuto riguardo alla sua specifica funzione identificativa, siccome precisato dal giudice della sentenza impugnata. Da qui la manifesta infondatezza del ricorso, laddove -al contrario- assume la configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 647 cod.pen. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d