CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 46190/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 12/04/2021 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 aprile 2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 27 aprile 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della stessa società, alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, consistente nell'evasione di IRES del 2008 per euro 204.923,05. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentano due separati ricorsi del medesimo tenore affidati a due motivi. ipth Con il primo lamentano la violazione di leggetipe perché la sentenza non aveva tenuto conto della memoria difensiva del 12 novembre 2020, a sostegno dell'eccezione di prescrizione. Precisano che l'atto di accertamento era stato emesso il 15 ottobre 2015, dopo sei anni e un mese dalla commissione del reato, quindi quando era già prescritto. Aggiungono che la stessa contestazione suppletiva della recidiva era intervenuta il 9 febbraio 2018, quando il reato era già prescritto. Con il secondo denunciano il vizio di motivazione. Ribadiscono l'eccezione di prescrizione. Sostengono che la recidiva applicabile era quella specifica e infraquinquennale, ma non reiterata, che quindi avrebbe dovuto essere bilanciata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono fondati. Il reato dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato commesso il 24 settembre 2009 allorché il massimo edittale della pena prevista era di tre anni. Trattandosi di delitto, il reato era già prescritto al momento della contestazione suppletiva della recidiva, pur a voler considerare un'eventuale sospensione dei termini per il rinvio dell'udienza dovuto a scosse sismiche dal 20 gennaio al 26 maggio 2017. Infatti, la contestazione della recidiva è stata formalizzata solo il 9 febbraio 2018. Peraltro, anche a voler considerare applicabile la recidiva nel suo aumento massimo di due terzi, comunque non si superano i sei anni di reclusione. Ne consegue che, calcolando il termine di interruzione previsto per la forma di recidiva più grave, si arriva alla prescrizione in data 24 settembre 2019, di gran lunga antecedente ak Cdi pronuncia della sentenza di secondo grado. Alla stregua delle considerazioni esposte la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, il 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]