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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 04779/2022

Testo disponibile della fonte

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0 ORDINANZA sul ricorso 25830/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione -ricorrente - contro Ministero dell’Interno - intimato – avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di MACOMER, depositato il 29/09/2020; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25830/2020 Numero sezionale 3984/2021 Numero di raccolta generale 4779/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 Data pubblicazione 14/02/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di Pace di Macomer, con decreto del 29.9.2020, ha convalidato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer (NU) per ulteriori trenta giorni, finalizzato all’espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale.

Il giudice di Pace ha convalidato tale trattenimento in relazione alla necessità di acquisire il vettore ed organizzare il viaggio di rimpatrio del cittadino straniero.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del provvedimento di convalida in quanto adottato oltre il termine di legge.

Il ricorrente lamenta che il decreto di trattenimento è stato emesso in data 25.9.2020 dal Questore di Brescia alle 11,45, mentre l’udienza di convalida si è tenuta il giorno 29.9.2020 alle ore 10,21, quindi dopo 94 ore dal trattenimento, ben oltre il termine di 48 ore previsto dalla legge.

2. Il motivo è infondato.

Secondo le scansioni disegnate dal legislatore nell’art. 14 d.lgs n. 286/1998, il comma 3° di tale articolo prevede che, dopo che è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero, “il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall’adozione del provvedimento”.

Il 4° comma, seconda parte, dello stesso articolo, prevede che “il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini…”.

Dunque, non è vero – come invocato dal ricorrente – che la convalida del trattenimento deve aver luogo entro 48 ore dal provvedimento del Questore, F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25830/2020 Numero sezionale 3984/2021 Numero di raccolta generale 4779/2022 dovendosi osservare i doppi termini 48+48, in modo tale che la convalida (sempre Data pubblicazione 14/02/2022 che sia stato rispettato il primo termine) intervenga al massimo entro le 96 ore dal disposto trattenimento: è quello che è avvenuto nel caso di specie.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge e motivazione illogica.

4. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Il ricorrente censura che il giudice di Pace (con una evidente motivazione per relationem a quanto dedotto dal rappresentante della Questura), abbia ritenuto che “i profili di pericolosità sociale emersi sono tali da elidere apprezzamenti favorevoli riconducibili all’intensità dei rapporti familiari e quindi alla sua possibilità di restare sul territorio italiano”.

Tale motivazione del giudice di Pace di Macomer soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, né è affetta da illogicità.

In proposito, secondo la sentenza sopra citata delle Sezioni Unite, il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante viene integrato in caso di mancanza assoluta della motivazione, di motivazione apparente, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Non è certo questo il caso.

In realtà, il ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione di legge, non fa che svolgere inammissibilmente censure di merito, in quanto finalizzate ad una diversa rivalutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dal Giudice di primo grado.

Va, infine, altresì, osservato, quanto alla dedotta violazione di legge, che il ricorrente non chiarisce per quale ragione le circostanze da lui dedotte davanti al giudice di pace (possesso di un’abitazione, attività lavorativa in essere, matrimonio con cittadina italiana, buon comportamento carcerario) rileverebbero quali circostanze ostative al trattenimento, considerato che la stessa presenza di legami familiari in Italia sarebbe, ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, t.u.imm., di ostacolo all’espulsione (la cui manifesta illegittimità sarebbe, come noto, rilevabile in sede di convalida del trattenimento) solo nel caso in cui questa, sia stata disposta ai sensi delle lett. a) e b) del comma 2, ma non anche ai sensi della lett.F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25830/2020 Numero sezionale 3984/2021 Numero di raccolta generale 4779/2022 c).

In proposito, il ricorrente non chiarisce neppure quali fossero le ragionData pubblicazione 14/02/2022i per cui era stata disposta la sua espulsione.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese.

Non si applica l’art. 13 comma 1° quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma, così deciso il 6.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ORDINANZA sul ricorso 25830/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione -ricorrente - contro Ministero dell’Interno - intimato – avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di MACOMER, depositato il 29/09/2020; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25830/2020 Numero sezionale 3984/2021 Numero di raccolta generale 4779/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 Data pubblicazione 14/02/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di Pace di Macomer, con decreto del 29.9.2020, ha convalidato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer (NU) per ulteriori trenta giorni, finalizzato all’espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale. Il giudice di Pace ha convalidato tale trattenimento in relazione alla necessità di acquisire il vettore ed organizzare il viaggio di rimpatrio del cittadino straniero. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del provvedimento di convalida in quanto adottato oltre il termine di legge. Il ricorrente lamenta che il decreto di trattenimento è stato emesso in data 25.9.2020 dal Questore di Brescia alle 11,45, mentre l’udienza di convalida si è tenuta il giorno 29.9.2020 alle ore 10,21, quindi dopo 94 ore dal trattenimento, ben oltre il termine di 48 ore previsto dalla legge. 2. Il motivo è infondato. Secondo le scansioni disegnate dal legislatore nell’art. 14 d.lgs n. 286/1998, il comma 3° di tale articolo prevede che, dopo che è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero, “il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall’adozione del provvedimento”. Il 4° comma, seconda parte, dello stesso articolo, prevede che “il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini…”. Dunque, non è vero – come invocato dal ricorrente – che la convalida del trattenimento deve aver luogo entro 48 ore dal provvedimento del Questore, F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25830/2020 Numero sezionale 3984/2021 Numero di raccolta generale 4779/2022 dovendosi osservare i doppi termini 48+48, in modo tale che la convalida (sempre Data pubblicazione 14/02/2022 che sia stato rispettato il primo termine) intervenga al massimo entro le 96 ore dal disposto trattenimento: è quello che è avvenuto nel caso di specie. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge e motivazione illogica. 4. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Il ricorrente censura che il giudice di Pace (con una evidente motivazione per relationem a quanto dedotto dal rappresentante della Questura), abbia ritenuto che “i profili di pericolosità sociale emersi sono tali da elidere apprezzamenti favorevoli riconducibili all’intensità dei rapporti familiari e quindi alla sua possibilità di restare sul territorio italiano”. Tale motivazione del giudice di Pace di Macomer soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, né è affetta da illogicità. In proposito, secondo la sentenza sopra citata delle Sezioni Unite, il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante viene integrato in caso di mancanza assoluta della motivazione, di motivazione apparente, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Non è certo questo il caso. In realtà, il ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione di legge, non fa che svolgere inammissibilmente censure di merito, in quanto finalizzate ad una diversa rivalutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dal Giudice di primo grado. Va, infine, altresì, osservato, quanto alla dedotta violazione di legge, che il ricorrente non chiarisce per quale ragione le circostanze da lui dedotte davanti al giudice di pace (possesso di un’abitazione, attività lavorativa in essere, matrimonio con cittadina italiana, buon comportamento carcerario) rileverebbero quali circostanze ostative al trattenimento, considerato che la stessa presenza di legami familiari in Italia sarebbe, ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, t.u.imm., di ostacolo all’espulsione (la cui manifesta illegittimità sarebbe, come noto, rilevabile in sede di convalida del trattenimento) solo nel caso in cui questa, sia stata disposta ai sensi delle lett. a) e b) del comma 2, ma non anche ai sensi della lett.F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S
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