CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 18997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati ricorsi curari dallo stesso Difensore, per la cassazione, limitatamente alla disposta confisca, della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Torino il 2 marzo 2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. agli stessi, imputati della violazione dell'art. 73, comma 1 (capo A: entrambi gli imputati), dell'art. 73, comma 4 (capo B: il solo Chemichi) e dell'art. 73, comma 5 (capo C: il solo Chemichi) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti tutti commessi il 30 novembre 2020, la pena concordata con il P.M. disponendo anche - per quanto in questa sede rileva - nei confronti di entrambi la confisca del denaro in sequestro. 2. Lamentano i ricorrenti violazione di legge (art. 240-bis cod. pen.), anche sotto il profilo della mancanza di motivazione, quanto al sequestro del denaro, non sussistendo, ad avviso degli stessi, i requisiti della sproporzione e della mancanza di giustificazione della provenienza. 3. I ricorsi sono manifestamente infondati, poiché aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione che si rinviene, quanto alla confisca, alla p. 3 della impugnata sentenza, e che risulta sufficiente, congrua e non illogica. 4. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA](). lire estensore !\ Il Presidente D n e r‘eerci,_ [OSCURATO:PERSONA] U U0 P. -24j.. Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]