CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]-- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio allegato in calce alricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c.; elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 57, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglioallegato in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Anna che haindicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliati in Roma, alla viaPaolo Emilio, n. 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTI – RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA]controCOMUNE di ALCAMO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in personadel sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cicerone,n. 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprioNumero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale sufoglio allegato in calce al controricorso.[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – titolare dell'omonimaditta individuale, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio alle-gato in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bolzano,n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –INTIMATI- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –INTIMATI- [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -INTIMATO- [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –INTIMATA- [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1109/2022 della Corte d'appello di Palermo.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso principale edichiararsi inammissibile il ricorso incidentale.RILEVATO CHE1. Con convenzione siglata nell'anno 2002 il Comune di Alcamo assegnava aera prevista la costruzione di 37 alloggi di edilizia residenziale agevolata-con-venzionata.Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/20262. La ditta Riggi faceva luogo all'espropriazione.I proprietari dell'area non accettavano l'indennità, pari ad euro 154.416,97,ad essi offerta e davano inizio al giudizio di opposizione alla stima.Resistevano il Comune di Alcamo e la ditta Riggi.Nel corso del giudizio di opposizione veniva disposta ed espletata c.t.u.3. Medio tempore, con rogiti del 2007 la ditta Riggi faceva luogo alla venditadegli alloggi ai ricorrenti.Nei rogiti figurava la seguente clausola: “nel caso in cui il costo complessivodi esproprio dell'area su cui è stato realizzato il programma costruttivo fosseaumentato rispetto a quello preventivato di euro 154.416,97, la somma ecce-dente tale cifra sarà pagata dagli acquirenti, nonché dal costruttore, se proprie-tario di unità immobiliari, in proporzione alla superficie posseduta”.4. Con sentenza n. 830/2008 la Corte d'appello di Palermo, in aderenza agliesiti della c.t.u., determinava in euro 530.005,00 il valore dell'area espropriata.5. La ditta Riggi, nell'ottobre del 2008, rendeva edotti gli acquirenti dellemaggiori somme da pagare in dipendenza dell'esito dell'opposizione alla stima.Gli acquirenti non davano corso al pagamento delle maggiori somme.6. Il Comune di Alcamo con atto del 2010 citava [OSCURATO:PERSONA] acomparire dinanzi al Tribunale di Trapani.Chiedeva condannarsi il convenuto al pagamento delle maggiori somme.7. [OSCURATO:PERSONA].Instava per il rigetto della domanda; comunque, perché gli acquirenti lo te-nessero indenne dalle somme ex adverso pretese.8. Si costituivano, chiamati in causa, gli acquirenti.Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026Adducevano che la ditta Riggi, con dolo o colpa grave, comunque in malafede, aveva omesso di dar loro contezza dell'esistenza del giudizio di opposizionealla stima.Adducevano che, se resi debitamente edotti, non avrebbero stipulato gli attidi acquisto ovvero li avrebbero in ogni caso stipulati al prezzo pattuito.Eccepivano, quindi, la nullità della clausola di cui ai rispettivi atti d'acquisto.Instavano per il rigetto della domanda nei loro confronti spiegata.In subordine, qualora la clausola fosse stata reputata valida, chiedevano invia riconvenzionale che la ditta Riggi fosse condannata a risarcire ex artt. 1439,1440 o 2043 cod. civ. il danno ad essi arrecato in misura pari alle maggiorisomme eventualmente dovute.9. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 245/2017 il Tribunale di Trapani – perquel che qui rileva – condannava ciascuno dei terzi chiamati a corrispondere,pro quota, al Comune di Alcamo la differenza rispetto alle maggiori somme do-vute in ragione del maggior ammontare dell'indennità di espropriazione (cfr.ricorso, pag. 7).10. I ricorrenti principali indicati in epigrafe proponevano appello.Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Resisteva il Comune di Alcamo.[OSCURATO:PERSONA].Gli ulteriori acquirenti indicati in epigrafe venivano dichiarati contumaci.11. Con sentenza n. 1109/2022 la Corte d'appello di Palermo confermava lasentenza impugnata e compensava le spese del grado.Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026Reputava la Corte di Palermo che era destituito di fondamento il motivo d'ap-pello con cui si era addotta la nullità e/o l'annullabilità ex art. 1337 cod. civ.della clausola surriferita, siccome – si era assunto ‒ [OSCURATO:PERSONA] aveva“sottaciuto la possibilità concreta che il prezzo di acquisto potesse lievitare inragione del giudizio di opposizione alla stima già promosso dai proprietari dell'a-rea nei confronti del Comune” (così sentenza d'appello, pag. 14).Reputava invero che condivisibilmente il Tribunale aveva rilevato che gli ac-quirenti erano ben consapevoli della clausola, sicché non poteva “ascriversi alRiggi la colpa di non aver avvisato i predetti della pendenza del giudizio di op-posizione alla stima” (così sentenza d'appello, pag. 15).Reputava che del resto esclusivamente attraverso il giudizio di opposizionealla stima - il cui esito non era certo conoscibile al momento della stipula deirogiti - il costo dell'area avrebbe potuto subire un incremento (cfr. sentenzad'appello, pag. 15).Reputava dunque che gli acquirenti, con la stipula dei rogiti, avevano assuntoil rischio di una modifica del prezzo in dipendenza dell'esito del giudizio di op-posizione alla stima intrapreso dai proprietari dell'area, “sicché il venditore nonera tenuto ad ulteriori informazioni nei loro confronti” (così sentenza d'appello,pag. 15).Reputava poi che mancava “la prova che [gli acquirenti] qualora fossero statiavvisati della pendenza del giudizio non avrebbero stipulato l'atto di compra-vendita” (così sentenza d'appello, pag. 15).Reputava la Corte di Palermo che era destituito di fondamento il motivo d'ap-pello con cui si era addotto che, in assenza di una specifica contestazione daNumero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026parte di [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Alcamo in ordine alle domandee difese formulate dagli acquirenti/terzi chiamati, il Tribunale avrebbe dovutosenz'altro accoglierle (cfr. sentenza d'appello, pag. 18).Reputava invero che il principio di non contestazione concerne in via esclusivai fatti allegati e non già questioni prettamente di diritto – la nullità/annullabilitàdella clausola all'uopo pattuita – ovvero domande del tutto sfornite di prova (cfr.sentenza d'appello, pag. 18).Reputava la Corte di Palermo che era destituito di fondamento il motivo d'ap-pello con cui si era addotto che, versandosi in un'ipotesi di “garanzia impropria”,il primo Giudice aveva condannato gli acquirenti al pagamento in favore delComune di Alcamo in assenza dei presupposti (cfr. sentenza d'appello, pag. 19).Reputava invero che la condanna diretta degli acquirenti nei confronti delComune trovava “causa proprio nell'obbligo negoziale dai medesimi assunto conl'atto di compravendita allorché si [erano] obbligati al pagamento diretto, ov-vero (…) nei confronti del Comune, dell'eventuale maggior somma da questidovuta a titolo di costo complessivo di esproprio dell'area (…)” (così sentenzad'appello, pag. 19).Reputava dunque che le parti, in esplicazione della loro libertà negoziale, ave-vano “stipulato un patto atipico di manleva sottoposto a condizione, la cui legit-timità [era] indubitabile” (così sentenza d'appello, pag. 19).Reputava poi che il patto di manleva - da qualificare in guisa di garanzia“propria”, giacché unico il fatto (incremento del costo di esproprio) generatoredella responsabilità prospettato con l'azione principale nei confronti della dittaRiggi e con l'azione di regresso nei confronti degli acquirenti - era senza dubbioNumero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026valido, siccome volto alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela, iden-tificantesi per gli acquirenti nell'acquisto di un alloggio di edilizia convenzionataa costi contenuti, siccome avente ad oggetto una prestazione determinabile an-che in rapporto al suo valore massimo, identificantesi con il valore di mercatodell'area espropriata, viepiù che la maggiorazione era inferiore al 10% delprezzo di cessione pattuito, dunque di ammontare assai contenuto, e siccomela necessità – ex art. 1938 cod. civ. – di indicare l'importo massimo garantitoconcerne la garanzia per obbligazioni future non già la garanzia per obbligazionicondizionali, quale quella de qua (cfr. sentenza d'appello, pag. 20).12. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti principali indi-cati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla base di tre motivi la cassazione con ogniconseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso recante ri-corso incidentale; hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo cassarsi la sen-tenza n. 1109/2022 della Corte d'appello di Palermo con ogni susseguente sta-tuizione.Il Comune di Alcamo ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ri-corso principale nonché il ricorso incidentale con il favore – con distrazione -delle spese di lite da maggiorarsi del 30% per utilizzo di tecniche informatiche.inammissibile o rigettarsi il ricorso principale nonché il ricorso incidentale con ilfavore delle spese.Le parti indicate in epigrafe non hanno svolto difese.13. Il P.M. ha formulato in data 10.4.2026 per iscritto le proprie conclusioniNumero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026I ricorrenti principali hanno depositato memoria.Hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ha depositato memoria il Comune di Alcamo.CONSIDERATO CHE14. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti principali denunciano ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazionedegli artt. 1418, 1346 e 1938 cod. civ.Deducono in primo luogo che la clausola – surriferita ‒ inserita nei rogiti dicompravendita degli alloggi “non contiene alcun riferimento agli elementi, inquel momento già conosciuti dalla ditta Riggi, che avrebbero potuto determinareun incremento del costo del terreno espropriato” né tali elementi risultano inse-riti nelle premesse ovvero in altra previsione degli atti di compravendita (cfr.ricorso, pag. 27).Deducono segnatamente che l'oggetto della prestazione, in mancanza diqualsivoglia specifico riferimento sia al giudizio di opposizione alla stima sia alnotevole maggior valore dell'area, risultava del tutto indeterminato per i terziacquirenti, sicché la clausola al più appariva come una clausola “di stile” (cfr.ricorso, pag. 28).Deducono dunque che ha errato la Corte di Palermo a disconoscere l'indeter-minatezza ovvero l'indeterminabilità dell'oggetto della clausola e quindi a ne-garne la nullità (cfr. ricorso, pag. 28).Deducono del resto che i giudici del merito hanno dato atto che la ditta Riggiha omesso di dare ai terzi acquirenti contezza dell'esistenza del giudizio di op-Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026posizione alla stima, di talché la determinabilità della clausola è di per sé esclusa(cfr. ricorso, pagg. 28 – 29).Deducono in secondo luogo che al momento della stipula dei rogiti di com-pravendita l'obbligazione prefigurata nella clausola e relativa al pagamentodell'eventuale differenza si connotava alla stregua di un'obbligazione certa efutura e non già come meramente condizionale (cfr. ricorso, pag. 29).Deducono dunque che ha errato la Corte di Palermo a qualificare l'obbliga-zione di cui alla clausola “come meramente condizionale” e quindi a negare lanullità della clausola altresì con riferimento al principio generale dettato dall'art.1938 cod. civ. (cfr. ricorso, pagg. 29 - 30).15. Il primo motivo del ricorso principale con riferimento ad ambedue le suearticolazioni è inammissibile.16. Il profilo di doglianza in primo luogo addotto è inammissibile a più ragioni.16.1. La prospettazione di nullità della clausola de qua per indeterminatezzaovvero per indeterminabilità dell'oggetto non rinviene puntuale riflesso nell'im-pugnato dictum (si vedano le conclusioni delle parti: pagg. 2 e ss.; si vedano imotivi degli appellanti principali: pagg. 8 – 9; si vadano i motivi degli appellantiincidentali: pagg. 9 - 11).Segnatamente innanzi alla Corte di Palermo si era fatta questione di “nul-lità/annullabilità” per “contrasto con l'art. 18 del d.P.R. n. 380/2001” e di “nullitàe/o annullabilità della clausola ex art. 1337 c.c. per dolo e mala fede” (cosìsentenza d'appello, pagg. 13 – 15).Al contempo, il ricorso principale al riguardo né denuncia una possibile omis-sione di pronuncia né fornisce riscontro, compiuto, specifico ed autosufficiente,Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026della prospettazione della summenzionata ragione di nullità con l'atto d'appelloa censura del primo dictum, che aveva ritenuto “valida ed efficace la clausolainserita nel contratto di compravendita e non meritevoli di accoglimento le altrerichieste connesse alla mancata comunicazione dell'esistenza del giudizio di op-posizione alla stima, da parte della ditta Riggi ai terzi acquirenti (…)” (così ri-corso, pag. 16).Segnatamente, la ragione di asserita nullità della clausola per indetermina-tezza ovvero per indeterminabilità dell'oggetto risulta estranea al tenore delmotivo d'appello (che consuma il diritto d'impugnazione: cfr. Cass. sez. lav.24.5.2001, n. 7088), quale riprodotto alle pagine 17 – 21 del ricorso per cassa-zione.Invero, nel motivo d'appello la pretesa nullità era ancorata alle previsioni de-gli artt. 1439 e 1440 cod. civ., salvo un lapidario riferimento all'art. 1346 cod.civ., per giunta qualificato “violenza diretta contro terzi” (cfr. ricorso, pag. 20).16.2. Su tale scorta soccorre l'insegnamento secondo cui il rilievo d'ufficiodella nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapportosi sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primogrado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il con-tratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerentela sua validità (cfr. Cass. 14.10.2013, n. 23235; Cass. 30.8.2019, n. 21906,secondo cui il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudicedell'impugnazione, quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicatointerno).Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026Del resto, si è puntualizzato che la nullità del contratto posto a fondamentodell'azione di adempimento è – sì ‒ rilevabile d'ufficio, ma non può essere ac-certata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con ilricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effet-tuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il “vulnus”delle maturate preclusioni processuali (cfr. Cass. 9.8.2019, n. 21243; Cass.(ord.) 19.2.2020, n. 4175).16.3. In ogni caso – ovvero anche a prescindere dai rilievi precedenti ‒ l'ac-certamento della determinatezza dell'oggetto del negozio è affidato al giudicedi merito, la cui valutazione sul punto è sindacabile in sede di legittimità quandola motivazione offerta sia priva di contenuto (cfr. Cass. 1.3.2007, n. 4849).Il riscontro da parte della Corte di Palermo in ordine alla determinatezza/de-terminabilità della clausola de qua agitur si è (recte, si sarebbe) dunque risoltoin un giudizio “di fatto”, censurabile evidentemente ai sensi del n. 5 del 1° co.dell'art. 360 cod. proc. civ. (è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1°co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fattirilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008,n. 28054).E nondimeno qualsivoglia censura in siffatti - corretti - termini è (recte, sa-rebbe) preclusa dalla “doppia conforme” che si registra (recte, registrerebbe) alriguardo.Difatti, si è anticipato che la Corte siciliana ha integralmente confermato lasentenza n. 245 dei 14/20.3.2017 del Tribunale di Trapani (in ipotesi di “doppiaconforme” il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo diNumero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - deve indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse: cfr. Cass. 22.12.2016,n. 26774).17. Il profilo di doglianza in secondo luogo addotto è del pari inammissibile.17.1. La qualificazione dell'obbligazione in guisa condizionale ovvero futuracostituisce propriamente l'esito di un giudizio ermeneutico che involge il titolonegoziale da cui la medesima obbligazione scaturisce.Nella specie non può non darsi atto che i ricorrenti principali non hanno de-nunciato la violazione di alcun canone ermeneutico.In pari tempo – e pur al di là della “doppia conforme” che evidentementerileva anche in parte qua – le affermazioni della Corte d'appello altresì in ordinealla natura condizionale e non futura dell'obbligazione di cui alla clausola surri-ferita non sono inficiate da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevantealla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questaCorte.Del resto, non può che condividersi il rilievo del P.M. secondo cui “l'obbliga-zione in parola ha natura condizionale, essendo incertam an, almeno sino alladefinizione del giudizio di opposizione alla stima, il quale neppure è detto chedebba essere coltivato” (così conclusioni del P.M. in data 10.4.2026, pag. 2).In tal guisa esplica valenza l'insegnamento di questa Corte alla cui stregual'art. 1938 cod. civ. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantitosolo nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future,non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letteraleNumero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026contenuto nella citata disposizione, come modificata dall'art. 10 della legge n.154 del 1992; tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giu-risprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. “omnibus”, estesa,cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni,della cui legittimità si dubitava con riguardo all'indeterminabilità dell'oggettodella fideiussione, cui si è posto un contemperamento con l'obbligo, previsto apena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito (cfr. Cass.31.3.2017, n. 2492).18. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti principali denunciano ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazionedegli artt. 1337, 1439 e 1440 cod. civ. nonché dell'art. 115 cod. proc. civ.Deducono che hanno errato la Corte di Palermo ed ancor prima il Tribunale diTrapani a reputare infondate, in assenza di qualsivoglia contestazione da partedella ditta Riggi, le domande riconvenzionali subordinate volte ad ottenere ilrisarcimento dei danni sofferti in dipendenza del comportamento doloso ovverocolposo e comunque in mala fede della ditta Riggi (cfr. ricorso, pag. 32).Deducono che a fronte delle loro puntuali e precise allegazioni, ovvero afronte dell'allegazione circa, peraltro, l'omissione di comunicazione da partedella ditta Riggi con dolo o colpa grave e comunque in mala fede dell'esistenzadel giudizio di opposizione alla stima, la medesima ditta non ha formulato alriguardo alcuna contestazione, sicché la Corte d'appello e prima ancora il Tribu-nale avrebbero dovuto espungere tale fatto dal thema probandum e reputarloprovato (cfr. ricorso, pag. 35).Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026Deducono quindi che la Corte distrettuale ha disapplicato il principio di noncontestazione (cfr. ricorso, pag. 35).19. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti principali denunciano ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e del procedi-mento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2° co., n. 4, e 115 cod.proc. civ. nonché dell'art. 111 Cost. per manifesta e irriducibile contraddittorietàe per manifesta illogicità della motivazione e per grave travisamento della prova.Deducono che la Corte di Palermo ha erroneamente qualificato come que-stione di diritto l'allegazione dell'omissione di comunicazione, con dolo o colpagrave e comunque in mala fede, da parte della ditta Riggi dell'esistenza delgiudizio di opposizione alla stima e di conseguenza ha erroneamente escluso inrelazione a tale circostanza l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr.ricorso, pag. 36).Deducono dunque che in difetto di qualsivoglia contestazione i giudici del me-rito avrebbero dovuto reputare siffatte circostanze come esulanti dal thema pro-bandum e quindi come provate (cfr. ricorso, pag. 36).20. Il secondo motivo ed il terzo motivo del ricorso principale sono all'evi-denza connessi, giacché il terzo mezzo veicola sub specie di vizio motivazionalela medesima censura addotta con il secondo mezzo; in ogni caso, e l'uno e l'altromotivo sono inammissibili.21. Propriamente i motivi de quibus sono inammissibili, siccome sono avulsi,non si confrontano con la “ratio” cui nel complesso è ancorata la statuizionedella Corte di Palermo.Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026Si è premesso che la Corte territoriale, con giudizio “di fatto” in toto conformeal giudizio espresso sul punto dal Tribunale di Trapani, dunque incensurabilenella specie – evidentemente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc.civ. ‒ giusta la preclusione da “doppia conforme”, ha puntualizzato che, “comedichiarato in contratto”, gli acquirenti erano a conoscenza dell'ampio spettrodegli “obblighi assunti dall'impresa edile nei confronti del Comune nelle conven-zioni stipulate, e [che] tra questi vi era quello di mantenere indenne l'Ente pub-blico da ogni responsabilità patrimoniale per eventuali ulteriori somme da corri-spondersi ai proprietari espropriati in caso di azione legale dagli stessi pro-mossa” (così sentenza d'appello, pag. 15).Su tale scorta, dunque, e l'uno e l'altro giudice di merito hanno assunto chegli acquirenti non potevano non esser consapevoli che il prezzo di acquistoavrebbe potuto subire una lievitazione in dipendenza, in via esclusiva, dell'esitodel giudizio di opposizione alla stima (“esclusivamente attraverso il giudizio diopposizione alla stima il costo dell'area avrebbe potuto subire un incremento”:così sentenza d'appello, pag. 15).22. In questi termini è “fuori fuoco”, è eccentrico rispetto alla complessiva“ratio decidendi”, dolersi per l'asserita disapplicazione - e per l'asserita in partequa “anomalia motivazionale” - del principio di “non contestazione” in ordinealle circostanze da essi terzi acquirenti allegate, ossia in ordine all' “omissionedi comunicazione del giudizio di opposizione alla stima”, in ordine alla possibilitàche, seppur avessero avuto conoscenza del giudizio di opposizione, non avreb-bero acquistato a prezzo diverso da quello pattuito ed in ordine alla prospettataentità del danno.Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026A fronte dell'affermata – da parte dei giudici di merito ‒ ampia proiezionedella conoscenza delle circostanze contrattualmente rilevanti ai fini della deter-minazione del prezzo, ampia proiezione conoscitiva ex contractu riflessa (“nelcaso in cui il costo complessivo di esproprio dell'area su cui è stato realizzato ilprogramma costruttivo fosse aumentato rispetto a quello preventivato di euro154.416,97, la somma eccedente tale cifra sarà pagata dagli acquirenti (…)”),non ha valenza alcuna dolersi dell'omessa rilevazione degli effetti atti a scaturiredalla pretesa mancata contestazione di circostanze destinate ad escludere – siadduce – conoscenze, consapevolezze che gli acquirenti, viceversa, avevano giàvirtualmente acquisite.In fondo va condiviso il rilievo del P.M. secondo cui, “quanto al principio dinon contestazione non si vede quale incidenza esso rivesta nella presente causa,essendo pacifico – ma irrilevante, per i motivi sopra detti – il fatto storico delsilenzio del Costruttore sulla pendenza della causa di opposizione alla stima e dicerto non estendendosi tale principio, come esattamente affermato dalla Cortedi appello, alla fondatezza della domanda stessa” (così conclusioni del P.M. indata 10.4.2026, pag. 3).23. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1418, 1346 e 1938 cod. civ.Deducono che “il Tribunale di Trapani e la Corte di Appello di Palermo avreb-bero dovuto dichiarare la nullità della clausola contenuta nei contratti di com-pravendita tra la ditta Riggi e i [OSCURATO:PERSONA] e Catania, per indeterminatezza eindeterminabilità dell'oggetto (…)” (così ricorso incidentale, pag. 14).Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026Deducono che “la clausola inserita nei contratti di compravendita del 2007 ènulla anche in riferimento al principio generale posto dall'art. 1938 codice civile”(così ricorso incidentale, pag. 14).24. L'unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile.Propriamente è inammissibile sulla scorta delle ragioni tutte dapprimaespresse a fondamento dell'inammissibilità del primo motivo del ricorso princi-pale.Segnatamente, la ragione di asserita nullità della clausola per indetermina-tezza ovvero per indeterminabilità dell'oggetto risulta del pari estranea al tenoredell'appello incidentale che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ebbero a proporre,quale riprodotto alle pagine 9 – 11 del controricorso, recante il ricorso inciden-tale.25. Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudiziotra le parti tutte.In relazione al testo dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ. (“Se vi è soccombenzareciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o muta-mento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può com-pensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”), come da “rileggere”alla luce della pronuncia n. 77/2018 della Corte costituzionale (la Corte costitu-zionale con citata pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, 2° co., cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possacompensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sus-sistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni), riveste valenza, ai fini ap-Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026punto della compensazione, la circostanza per cui nella specie si controverte inordine al bene primario della “casa” ed ai costi connessi per la sua acquisizione.Ovviamente nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confrontidelle parti rimaste intimate.26. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte deiricorrenti principali ([OSCURATO:PERSONA] ed altri) indicati in epigrafe con vincolosolidale sia da parte dei ricorrenti incidentali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],del pari con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto (cfr. Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio dilegittimità;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dei ricorrentiprincipali ([OSCURATO:PERSONA] ed altri) indicati in epigrafe con vincolo solidale siada parte dei ricorrenti incidentali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del pari convincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Numero registro generale 3403/2023Numero sezionale 2062/2026Numero di raccolta generale 23299/2026Data pubblicazione 15/07/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino