CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06643/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Francesco e VERDE Stefano ha proposto ricorsi con unico atto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli di conferma di quella del GUP del Tribunale cittadino, con la quale i predetti sono stati condannati per ricettazione di una Maserati (tra il 24 e il 26 ottobre 2021); per concorso in un furto pluriaggravato all'interno di una palestra e per un tentativo di furto pluriaggravato ai danni di una tabaccheria (rispettivamente, il 25 e il 26 ottobre 2021); il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per la ricettazione di una [OSCURATO:PERSONA] (in epoca antecedente e prossima al 11 novembre 2021), per violazione delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Napoli (25-26 ottobre 2021) e per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, rinvenuti al momento dell'arresto per tentato furto alla tabaccheria (il 26 ottobre 2021); il solo VERDE anche della ricettazione di una FIAT Tipo (in epoca antecedente e prossima al 14 novembre 2021); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, poiché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità; che, in particolare, il primo (inerente alle ritenute aggravanti di cui all'art. 61 nn. 2 e 5, cod. pen.) é propositivo di doglianze esaminate e disattese dai giudici territoriali con motivazioni del tutto congrue, rispetto alle quale è mancato un effettivo confronto da parte della difesa (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali precisato il collegamento tra i diversi reati, ai fini del nesso teleologico, con argomentazioni del tutto congrue, non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche; che, parimenti, gli argomenti spesi dai giudici territoriali quanto all'ulteriore aggravante, sono del tutto coerenti con il diritto vivente [Sez. U, n. 40275 del 157/12021, Cardellini, in cui, in motivazione La Corte ha precisato che la commissione del reato "in tempo di notte" possa integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo, di persona, la circostanza aggravante della c.d. "minorata difesa" (art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.), sempre che sia stata raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata e che non ricorrano circostanze ulteriori, di qualunque natura, idonee a neutralizzare il predetto effetto], nella specie avendo i giudici d'appello dato espressamente conto dell'assenza di sistemi di allarme e di personale di vigilanza, quanto alla palestra; della chiusura dell'esercizio e dell'assenza di un sistema dì allarme, quanto alla tabaccheria; che, allo stesso modo, manifestamente infondate sono le censure che ineriscono al trattamento sanzionatorio (individuazione pena base, aumenti per la continuazione, recidiva e diniego generiche), giustificato congruamente dai giudici territoriali attraverso la valorizzazione di elementi rientranti tra ì parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen., avendo la Corte d'appello motivato la maggiore pericolosità espressa con le condotte ai fini della ritenuta recidiva, facendo rinvio ai numerosi e gravi precedenti penali e alle modalità della condotta, argomentare coerente con i principi più volte affermati da questa Corte dì legittimità in punto maggiore pericolosità dell'imputato (sez. 2 n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533; sez. 6 n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130), quanto agli aumenti per la continuazione, gli stessi essendo stati giudicati congrui in relazione alla gravità dei reati satellite, non avendo la difesa argomentato alcunché di specifico sul punto, ma solo affermato la sussistenza di vizi anche in relazione a tali aumenti; che, quanto al diniego delle generiche, lo stesso é stato spiegato dai giudici territoriali alla stregua dell'assenza di elementi positivamente valutabili, a fronte del particolare disvalore dei fatti, non occasionali, la confessione essendo intervenuta rispetto a un quadro probatorio incontestabile (sulla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; sulla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I