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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 29588/2024

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l ricorso n. 2755/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 3678/6/2015, depositata il 23 giugno 2015.

Visto l’atto depositato il 14 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 2755/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 3678/6/2015, depositata il 23 giugno 2015. Visto l’atto depositato il 14 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alladefinizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il P
Decreto Cassazione n. 29588/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris