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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 14821/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

30/05/2023 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAntonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 30 maggio 2025, la Corte d’appello di Firenze, inparziale riforma della decisione del Tribunale di Livorno, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA],amministratore unico e poi liquidatore della società Servizi marittimi srl, dichiaratafallita nel 2017, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 521 e522 cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe nulla perviolazione delle richiamate disposizioni normative in quanto la contestazionecontenuta nell’imputazione avrebbe riguardato la distrazione dei beni ceduti dallafallita e non già la dissipazione attraverso la dispersione dei crediti, e cioè lamancata attivazione dell’imputato per il loro recupero, come invece ritenuto insentenza.2.2.

Il secondo motivo denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto l’imputato responsabile delladistrazione dei beni della fallita in quanto i mastrini sarebbero inattendibili edunque non potrebbero provare l’esistenza del credito compensato dalle societàcessionarie e, al tempo stesso ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per non essersi3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Il primo motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta, lecondotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazionesono alternativamente previste dall’art. 216 legge fall., sicché non integraviolazione del principio di correlazione tra sentenza e contestazione (quandoquest'ultima contenga la descrizione, sia pur sommaria, del comportamentodell'imputato) la decisione del giudice di merito che, stabilendo che i fattiaddebitati all'imputato non sono ascrivibili alla categoria della dissipazione, neaffermi comunque la responsabilità, ritenendo che essi integrino la diversa ipotesidella distrazione (Sez. 5, n. 9027 del 06/07/2000, Rv. 217528 – 01; Sez. 5, n.37920 del 05/07/2010, Rv. 248505 – 01, relativa ad ipotesi di bancarottapatrimoniale, individuate come distrazioni, che la Corte d'appello aveva ritenutomanifestazioni, quanto meno, di attività dissipativa).Si è infatti rilevato che, in materia di correlazione tra accusa e sentenza, ciòche conta è che il fatto ritenuto in sentenza non si trovi, rispetto a quellocontestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che si siarealizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione deicontenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così a sorpresadi fronte ad un fatto del tutto nuovo, senza avere avuto alcuna possibilità di difesaeffettiva.Ipotesi questa che esula completamente dalla fattispecie in esame, avendol'imputato avuto piena cognizione degli addebiti, con conseguente possibilità dieffettiva difesa.Invero, l’imputazione, così come riformulata in udienza dal pubblico ministero,conteneva la descrizione del comportamento addebitato a [OSCURATO:PERSONA], attraversol’analitico riferimento ad una serie di operazioni che di fatto avevano privato lasocietà fallita di qualsiasi asset liquidabile, ed in particolare, la cessione di benistrumentali della società e, di fatto, dell’intera attività aziendale in favore dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]A fronte di tale contestazione, la Corte d’appello ha evidenziato che:- in prossimità del fallimento, la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito inblocco la sua capacità produttiva (beni, cespiti, mezzi) ad una nuova società, laSosema srl, di cui l’imputato era socio e amministratore unico e, in parte alla T Lsrl, il cui capitale era quasi interamente posseduto dal medesimo imputato;- a fronte delle fatture emesse dalla fallita per tali cessioni e registrate nellasua contabilità, il meccanismo estintivo si basava su compensazioni ericonciliazioni;- nella documentazione contabile, e specificamente nei mastrini dellecessionarie, non vi era traccia dei pagamenti effettuati da costoro in favore dellafallita, né dei crediti verso la stessa vantati e addotti a giustificazione dellecompensazioni dei debiti delle società; tali mastrini risultavano invero generici,privi di riscontri e perciò inattendibili.Sulla base di tali elementi, la sentenza impugnata ha ritenuto integrate lecondotte distrattive contestate e consistite nel trasferimento dei beni della fallitaa società facenti capo allo stesso imputato, senza che le acquirenti versassero ilcorrispettivo né che l’imputato ne sollecitasse il pagamento (pp. 11 e 12 dellasentenza impugnata).Si tratta – come osservato in modo inappuntabile dalla Corte territoriale – dicondotte distrattive che rientrano nel perimetro dell’imputazione, sicché nonricorre alcuna violazione del diritto di difesa dell’imputato.3.

Infondato è anche il secondo motivo.Non è riscontrabile alcuna insanabile contraddizione nella motivazione dellasentenza impugnata, la quale, nell’individuare la condotta distrattiva nellacessione dei beni della fallita, ha evidenziato che a fronte di tale cessione le societàcessionarie non avevano corrisposto alcun pagamento, né che l’estinzione del lorodebito poteva ritenersi avvenuto per compensazione con crediti dalle stessevantati nei confronti della fallita, dal momento che la documentazione contabiledelle cessionarie, la quale avrebbe dovuto attestare l’esistenza di tali crediti, erarisultata inattendibile.4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
30/05/2023 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreAntonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 30 maggio 2025, la Corte d’appello di Firenze, inparziale riforma della decisione del Tribunale di Livorno, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA],amministratore unico e poi liquidatore della società Servizi marittimi srl, dichiaratafallita nel 2017, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 521 e522 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe nulla perviolazione delle richiamate disposizioni normative in quanto la contestazionecontenuta nell’imputazione avrebbe riguardato la distrazione dei beni ceduti dallafallita e non già la dissipazione attraverso la dispersione dei crediti, e cioè lamancata attivazione dell’imputato per il loro recupero, come invece ritenuto insentenza.2.2. Il secondo motivo denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto l’imputato responsabile delladistrazione dei beni della fallita in quanto i mastrini sarebbero inattendibili edunque non potrebbero provare l’esistenza del credito compensato dalle societàcessionarie e, al tempo stesso ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per non essersi3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta, lecondotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazionesono alternativamente previste dall’art. 216 legge fall., sicché non integraviolazione del principio di correlazione tra sentenza e contestazione (quandoquest'ultima contenga la descrizione, sia pur sommaria, del comportamentodell'imputato) la decisione del giudice di merito che, stabilendo che i fattiaddebitati all'imputato non sono ascrivibili alla categoria della dissipazione, neaffermi comunque la responsabilità, ritenendo che essi integrino la diversa ipotesidella distrazione (Sez. 5, n. 9027 del 06/07/2000, Rv. 217528 – 01; Sez. 5, n.37920 del 05/07/2010, Rv. 248505 – 01, relativa ad ipotesi di bancarottapatrimoniale, individuate come distrazioni, che la Corte d'appello aveva ritenutomanifestazioni, quanto meno, di attività dissipativa).Si è infatti rilevato che, in materia di correlazione tra accusa e sentenza, ciòche conta è che il fatto ritenuto in sentenza non si trovi, rispetto a quellocontestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che si siarealizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione deicontenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così a sorpresadi fronte ad un fatto del tutto nuovo, senza avere avuto alcuna possibilità di difesaeffettiva.Ipotesi questa che esula completamente dalla fattispecie in esame, avendol'imputato avuto piena cognizione degli addebiti, con conseguente possibilità dieffettiva difesa.Invero, l’imputazione, così come riformulata in udienza dal pubblico ministero,conteneva la descrizione del comportamento addebitato a [OSCURATO:PERSONA], attraversol’analitico riferimento ad una serie di operazioni che di fatto avevano privato lasocietà fallita di qualsiasi asset liquidabile, ed in particolare, la cessione di benistrumentali della società e, di fatto, dell’intera attività aziendale in favore dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] e della società [OSCURATO:SOCIETA]A fronte di tale contestazione, la Corte d’appello ha evidenziato che:- in prossimità del fallimento, la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito inblocco la sua capacità produttiva (beni, cespiti, mezzi) ad una nuova società, laSosema srl, di cui l’imputato era socio e amministratore unico e, in parte alla T Lsrl, il cui capitale era quasi interamente posseduto dal medesimo imputato;- a fronte delle fatture emesse dalla fallita per tali cessioni e registrate nellasua contabilità, il meccanismo estintivo si basava su compensazioni ericonciliazioni;- nella documentazione contabile, e specificamente nei mastrini dellecessionarie, non vi era traccia dei pagamenti effettuati da costoro in favore dellafallita, né dei crediti verso la stessa vantati e addotti a giustificazione dellecompensazioni dei debiti delle società; tali mastrini risultavano invero generici,privi di riscontri e perciò inattendibili.Sulla base di tali elementi, la sentenza impugnata ha ritenuto integrate lecondotte distrattive contestate e consistite nel trasferimento dei beni della fallitaa società facenti capo allo stesso imputato, senza che le acquirenti versassero ilcorrispettivo né che l’imputato ne sollecitasse il pagamento (pp. 11 e 12 dellasentenza impugnata).Si tratta – come osservato in modo inappuntabile dalla Corte territoriale – dicondotte distrattive che rientrano nel perimetro dell’imputazione, sicché nonricorre alcuna violazione del diritto di difesa dell’imputato.3. Infondato è anche il secondo motivo.Non è riscontrabile alcuna insanabile contraddizione nella motivazione dellasentenza impugnata, la quale, nell’individuare la condotta distrattiva nellacessione dei beni della fallita, ha evidenziato che a fronte di tale cessione le societàcessionarie non avevano corrisposto alcun pagamento, né che l’estinzione del lorodebito poteva ritenersi avvenuto per compensazione con crediti dalle stessevantati nei confronti della fallita, dal momento che la documentazione contabiledelle cessionarie, la quale avrebbe dovuto attestare l’esistenza di tali crediti, erarisultata inattendibile.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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