Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08143/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16438/2012 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura A 5 ) Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA], in persona nel legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 16438/2012 D'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Roma, viale Parioli, n. 43 ha eletto domicilio; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 11, depositata il 2 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva accolto l'appello avverso la sentenza di prime cure proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

La controversia aveva ad oggetto l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, a seguito di un PVC della Guardia di finanza, aveva rilevato violazioni concernenti la illegittima detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti accertando una maggiore IVA per l'anno 2005 La società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Considerato che Nelle more del processo, la società contribuente ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, ed ha depositato copia della relativa istanza nonché documentazione attestante il versamento della prima rata dell'importo dovuto.

Ha chiesto pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio.

L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Genova, ha confermato l'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata nonché il pagamento di quanto dovuto da parte della RG N 16438/2012 contribuente chiedendo che il giudizio sia definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente da entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 13 gennaio 2022.

Il Presidente enico [OSCURATO:PERSONA] oggi,. )0-13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16438/2012 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura A 5 ) Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA], in persona nel legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 16438/2012 D'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio, sito in Roma, viale Parioli, n. 43 ha eletto domicilio; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 11, depositata il 2 febbraio 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva accolto l'appello avverso la sentenza di prime cure proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. La controversia aveva ad oggetto l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, a seguito di un PVC della Guardia di finanza, aveva rilevato violazioni concernenti la illegittima detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti accertando una maggiore IVA per l'anno 2005 La società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Considerato che Nelle more del processo, la società contribuente ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, ed ha depositato copia della relativa istanza nonché documentazione attestante il versamento della prima rata dell'importo dovuto. Ha chiesto pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio. L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Genova, ha confermato l'avvenuta presentazione dell'istanza di definizione agevolata nonché il pagamento di quanto dovuto da parte della RG N 16438/2012 contribuente chiedendo che il giudizio sia definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente da entrambe le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 13 gennaio 2022. Il Presidente enico [OSCURATO:PERSONA] oggi,. )0-13
Sentenza Cassazione n. 08143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris