Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17457/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento senza rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio con sostituzione della pena in anni 7 mesi 3 e giorni 25 di reclusione e l'inammissibilità nel resto del ricorso; l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore • • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1872 del 22 aprile 2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato, riformando parzialmente, la sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Bari, all'esito di un giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenuti colpevoli di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e suo padre [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso tra loro in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui agli artt. 110, 81, 582, 576 n. 1 e 585 cod. pen. (capo 2), di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina, con relativa ricettazione, agendo in concorso tra loro in esecuzione del medesimo disegno criminoso ai fine di commettere il delitto di tentato omicidio di cui agli artt. 110, 81 e 648 cod. pen. e artt. 2, 4 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capi 4 e 5), e, agendo in concorso tra loro, di tentato omicidio aggravato di cui agli art. 110, 56, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen. (capo 6), nonché, solo [OSCURATO:PERSONA], della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per aver detenuto illecitamente presso la propria abitazione più cartucce calibro 9 (capo 7).

Va precisato che, in sede d'appello, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato ai motivi d'impugnazione relativi alla responsabilità ad eccezione di quelli relativi alle attenuanti generiche per la rideterminazione della pena con riduzione della stessa a titolo di continuazione, analogamente, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinunciavano ai motivi in punto di responsabilità, fatto salvo per questo ultimo la richiesta di riconoscimento del concorso anomalo per il capo 6) e la rideterminazione della pena con massima estensione nei due terzi di riduzione per il tentato omicidio e il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche

1.1. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori, chiedendone l'annullamento rispettivamente con due, due e uno motivi ciascuno.

2. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], si chiede la nullità della sentenza per omessa riduzione, nella misura della metà, per il reato contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., in virtù della definizione avvenuta con rito abbreviato, per violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 442 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111 Cost., sesto comma, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Si deduce sul punto che, dal disposto dell'art. 442 cod. proc. pen., la riduzione della pena per i reati contravvenzionali è stabilita nella misura della metà, a differenza dei delitti.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso sempre riferibile al [OSCURATO:PERSONA], ci si duole della manifesta illogicità della motivazione per disparità di trattamento in relazione alla pena base applicata agli imputati, nonché si chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza per omessa valutazione delle censure contenute nell'atto di appello, con riferimento agli aumenti operati a titolo di continuazione e per omessa e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti e sulla recidiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133, 81 e 62-bis cod. pen., per violazione dell'art. 111 Cost., sesto comma, • Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

In particolare, il giudice d'appello, avrebbe errato nel determinare il trattamento sanzionatorio del [OSCURATO:PERSONA], non essendo adeguato al fatto in contestazione in relazione al fatto commesso ed alla personalità dell'imputato.

A fronte di una richiesta di riduzione della pena principale e degli aumenti per la continuazione, infatti, la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare sull'individuazione di una pena base lontana dal minimo edittale e sugli aumenti per la continuazione in violazione della consolidata giurisprudenza di legittimità.

Si lamenta anche una disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato persona offesa ed autore del medesimo reato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], giudicato più bonariamente, senza che ciò fosse oggetto di specifica motivazione.

Si aggiunge che la pena per la contravvenzione, a differenza delle altre non è stata ridotta rispetto alle altre, mantenendo solo per questa l'aumento calcolato in primo grado, come avrebbe erroneamente confermato il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti e la recidiva, mancando sul punto una specifica motivazione ovvero essendo fondata su elementi errati quali la presenza di persone sul luogo della sparatoria che, invece, non ci sarebbero state.

3. Con il primo motivo di ricorso riferibile a [OSCURATO:PERSONA], si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 lett. e) cod. proc. pen. e 116 cod. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto al rilevato concorso di persone nel reato invece del concorso anomalo invocato anche con l'atto d'appello.

La difesa assume che il giudice avrebbe dovuto considerare quale fosse stato effettivamente l'accordo tra [OSCURATO:PERSONA], da una parte, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, accertare se lo sviluppo degli avvenimenti fosse stato prevedibile da [OSCURATO:PERSONA], essendo incorso in un errore di fatto relativamente all'interlocutore della telefonata in cui si chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] se andare armati o "normali", laddove non si era trattato di [OSCURATO:PERSONA], ma bensì di [OSCURATO:PERSONA].

Si aggiunge che il giudice d'appello avrebbe erroneamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] conoscenze che poteva avere solo il fratello Mirko rispetto all'analoga circostanza ove questo ultimo chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] se fosse il caso di andare sul luogo del delitto "attrezzato" ovvero armato, circostanza questa asseritamente non conosciuta o conoscibile dal Vitantonio.

Analogamente, il giudicante di secondo grado avrebbe utilizzato un dato di fatto suggestivo, ma non effettivo, relativo al rinvenimento dell'arma avvenuto a seguito della collaborazione del Vitantonio nel febbraio 2019, quando i fatti risalgono al novembre 2018, quindi, detta conoscenza poteva essere avvenuta successivamente ai fatti per cui è processo.

Si conclude negando che [OSCURATO:PERSONA] abbia confessato, producendo la missiva nella quale afferma di essersi pentito di aver aiutato il fratello, ma non ammette alcun fatto specifico, così confermando la possibile sussistenza dell'invocato concorso anomalo.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso riferibile a entrambi i fratelli Tatoli, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 133 cod. pen. e 546 lett. e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ritenuta identica per entrambi i fratelli.Nell'atto di appello si era già contestata l'entità della riduzione per il tentativo del reato ritenuto più grave e dei relativi aumenti di pena in continuazione a cui il giudice di secondo grado non ha fornito specifica risposta in sentenza.

4. Va precisato che i difensori degli imputati hanno, in sede di appello, rinunciato ai motivi sulla responsabilità ad eccezione di quelli relativi alle attenuanti generiche prevalenti e alla rideterminazione della pena con relativa riduzione a titolo di continuazione, nonché, per il solo [OSCURATO:PERSONA], si insisteva sul motivo relativo all'invocata applicazione dell'art. 116 cod. pen. sul concorso anomalo per il reato di cui al capo 6) con rideterminazione della pena sino a due terzi per il tentato omicidio e il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

5. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il primo motivo di ricorso, sulla mancata riduzione pari alla metà del reato contravvenzionale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

6.1. La Corte d'appello effettivamente non ha applicato la riduzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen., pari alla metà in relazione al reato contravvenzionale contestato per cui è intervenuta condanna.

Va così rideterminata la pena per il reato di cui al capo 7), in giorni quindici di reclusione, riducendo la pena complessiva ad anni sette, mesi tre e giorni venticinque di reclusione.

6.2. Il secondo motivo riferibile a [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamento sanzionatorio, è, invece, infondato.

Tenuto conto, infatti, che "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale" (Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019), non si ravvisano né la violazione di legge, contestata peraltro in modo assolutamente generico, né tantomeno il dedotto vizio di motivazione, considerato che la sentenza impugnata, nel richiamare e confermare sostanzialmente la decisione di primo grado diffusamente motivata sul trattamento sanzionatorio, ha comunque una propria motivazione sul punto ove, pur riducendo le pene, fa un esplicito riferimento alla gravità dei fatti e alla rilevante pericolosità della sparatoria posta in essere dagli imputati nei pressi di un bar in orario di apertura serale.

Va, inoltre, considerato che, in relazione alle dedotte omesse valutazioni delle censure contenute nell'atto di appello, "nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 6, n. 34532 del 22/6/2021), fermo restando che "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte" (Cass., Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017).

7. Il primo motivo di ricorso riferibile a [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

7.1. Deducendo violazioni di legge e vizio di motivazione detto motivo mira ad una diversa ricostruzione del fatto, laddove anche l'attribuibilità della telefonata sull'andare "normali" ovvero non armati ad altro soggetto - non giudicato nel medesimo processo - non inficia la correttezza della motivazione la quale, con logica e senza incongruenze, afferma che, dopo il precedente scontro "a mani nude", il gruppo ha deciso di reiterare l'azione violenta avvalendosi dell'arma poi fatta ritrovare, come dimostrato dalle altre intercettazioni riportate.

Va peraltro richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale "in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (per tutte, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020).

8. L'ultimo motivo comune ai fratelli Tatoli è inammissibile.

8.1. Denunciando violazioni di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio il motivo proposto non si confronta con il fatto che la sentenza impugnata, nel richiamare e confermare sostanzialmente la decisione di primo grado diffusamente motivata sul trattamento sanzionatorio, ha comunque una propria motivazione sul punto ove, pur riducendo le pene, fa un esplicito riferimento alla gravità dei fatti e alla rilevante pericolosità della sparatoria posta in essere dagli imputati nei pressi di un bar in orario di apertura serale e, sulla contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ritenuta identica per entrambi i fratelli, va anche qui ricordato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale "nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 6, n. 34532 del 22/6/2021), così come avvenuto nella sentenza impugnata laddove si sono considerate le condotte dei fratelli di pari apporto causale rispetto ai reati contestati per i quali sono stati condannati.9.

Da ciò deriva l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena per il reato di cui al capo 7) con rideterrninazione della pena in giorni quindici di reclusione, riducendo la pena complessiva ad anni sette, mesi tre e giorni venticinque di reclusione, nonché il rigetto del secondo motivo.

Vanno dichiarati, invece, inammissibili i motivi presentati dai fratelli Tatoli con la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena per il reato di cui al capo 7) che ridetermina, nei confronti dello stesso imputato, in giorni quindici di reclusione, riducendo la pena complessiva ad anni sette, mesi tre e giorni venticinque di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento senza rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio con sostituzione della pena in anni 7 mesi 3 e giorni 25 di reclusione e l'inammissibilità nel resto del ricorso; l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore • • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1872 del 22 aprile 2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato, riformando parzialmente, la sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Bari, all'esito di un giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenuti colpevoli di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e suo padre [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso tra loro in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui agli artt. 110, 81, 582, 576 n. 1 e 585 cod. pen. (capo 2), di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina, con relativa ricettazione, agendo in concorso tra loro in esecuzione del medesimo disegno criminoso ai fine di commettere il delitto di tentato omicidio di cui agli artt. 110, 81 e 648 cod. pen. e artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895 (capi 4 e 5), e, agendo in concorso tra loro, di tentato omicidio aggravato di cui agli art. 110, 56, 575, 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen. (capo 6), nonché, solo [OSCURATO:PERSONA], della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. per aver detenuto illecitamente presso la propria abitazione più cartucce calibro 9 (capo 7). Va precisato che, in sede d'appello, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato ai motivi d'impugnazione relativi alla responsabilità ad eccezione di quelli relativi alle attenuanti generiche per la rideterminazione della pena con riduzione della stessa a titolo di continuazione, analogamente, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinunciavano ai motivi in punto di responsabilità, fatto salvo per questo ultimo la richiesta di riconoscimento del concorso anomalo per il capo 6) e la rideterminazione della pena con massima estensione nei due terzi di riduzione per il tentato omicidio e il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche 1.1. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori, chiedendone l'annullamento rispettivamente con due, due e uno motivi ciascuno. 2. Con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], si chiede la nullità della sentenza per omessa riduzione, nella misura della metà, per il reato contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., in virtù della definizione avvenuta con rito abbreviato, per violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 442 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 111 Cost., sesto comma, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si deduce sul punto che, dal disposto dell'art. 442 cod. proc. pen., la riduzione della pena per i reati contravvenzionali è stabilita nella misura della metà, a differenza dei delitti. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso sempre riferibile al [OSCURATO:PERSONA], ci si duole della manifesta illogicità della motivazione per disparità di trattamento in relazione alla pena base applicata agli imputati, nonché si chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza per omessa valutazione delle censure contenute nell'atto di appello, con riferimento agli aumenti operati a titolo di continuazione e per omessa e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti e sulla recidiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133, 81 e 62-bis cod. pen., per violazione dell'art. 111 Cost., sesto comma, • Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, il giudice d'appello, avrebbe errato nel determinare il trattamento sanzionatorio del [OSCURATO:PERSONA], non essendo adeguato al fatto in contestazione in relazione al fatto commesso ed alla personalità dell'imputato. A fronte di una richiesta di riduzione della pena principale e degli aumenti per la continuazione, infatti, la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare sull'individuazione di una pena base lontana dal minimo edittale e sugli aumenti per la continuazione in violazione della consolidata giurisprudenza di legittimità. Si lamenta anche una disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato persona offesa ed autore del medesimo reato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], giudicato più bonariamente, senza che ciò fosse oggetto di specifica motivazione. Si aggiunge che la pena per la contravvenzione, a differenza delle altre non è stata ridotta rispetto alle altre, mantenendo solo per questa l'aumento calcolato in primo grado, come avrebbe erroneamente confermato il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti e la recidiva, mancando sul punto una specifica motivazione ovvero essendo fondata su elementi errati quali la presenza di persone sul luogo della sparatoria che, invece, non ci sarebbero state. 3. Con il primo motivo di ricorso riferibile a [OSCURATO:PERSONA], si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 lett. e) cod. proc. pen. e 116 cod. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto al rilevato concorso di persone nel reato invece del concorso anomalo invocato anche con l'atto d'appello. La difesa assume che il giudice avrebbe dovuto considerare quale fosse stato effettivamente l'accordo tra [OSCURATO:PERSONA], da una parte, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altra, accertare se lo sviluppo degli avvenimenti fosse stato prevedibile da [OSCURATO:PERSONA], essendo incorso in un errore di fatto relativamente all'interlocutore della telefonata in cui si chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] se andare armati o "normali", laddove non si era trattato di [OSCURATO:PERSONA], ma bensì di [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che il giudice d'appello avrebbe erroneamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA] conoscenze che poteva avere solo il fratello Mirko rispetto all'analoga circostanza ove questo ultimo chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] se fosse il caso di andare sul luogo del delitto "attrezzato" ovvero armato, circostanza questa asseritamente non conosciuta o conoscibile dal Vitantonio. Analogamente, il giudicante di secondo grado avrebbe utilizzato un dato di fatto suggestivo, ma non effettivo, relativo al rinvenimento dell'arma avvenuto a seguito della collaborazione del Vitantonio nel febbraio 2019, quando i fatti risalgono al novembre 2018, quindi, detta conoscenza poteva essere avvenuta successivamente ai fatti per cui è processo. Si conclude negando che [OSCURATO:PERSONA] abbia confessato, producendo la missiva nella quale afferma di essersi pentito di aver aiutato il fratello, ma non ammette alcun fatto specifico, così confermando la possibile sussistenza dell'invocato concorso anomalo. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso riferibile a entrambi i fratelli Tatoli, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 133 cod. pen. e 546 lett. e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ritenuta identica per entrambi i fratelli.Nell'atto di appello si era già contestata l'entità della riduzione per il tentativo del reato ritenuto più grave e dei relativi aumenti di pena in continuazione a cui il giudice di secondo grado non ha fornito specifica risposta in sentenza. 4. Va precisato che i difensori degli imputati hanno, in sede di appello, rinunciato ai motivi sulla responsabilità ad eccezione di quelli relativi alle attenuanti generiche prevalenti e alla rideterminazione della pena con relativa riduzione a titolo di continuazione, nonché, per il solo [OSCURATO:PERSONA], si insisteva sul motivo relativo all'invocata applicazione dell'art. 116 cod. pen. sul concorso anomalo per il reato di cui al capo 6) con rideterminazione della pena sino a due terzi per il tentato omicidio e il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. 5. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il primo motivo di ricorso, sulla mancata riduzione pari alla metà del reato contravvenzionale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 6.1. La Corte d'appello effettivamente non ha applicato la riduzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen., pari alla metà in relazione al reato contravvenzionale contestato per cui è intervenuta condanna. Va così rideterminata la pena per il reato di cui al capo 7), in giorni quindici di reclusione, riducendo la pena complessiva ad anni sette, mesi tre e giorni venticinque di reclusione. 6.2. Il secondo motivo riferibile a [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamento sanzionatorio, è, invece, infondato. Tenuto conto, infatti, che "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale" (Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019), non si ravvisano né la violazione di legge, contestata peraltro in modo assolutamente generico, né tantomeno il dedotto vizio di motivazione, considerato che la sentenza impugnata, nel richiamare e confermare sostanzialmente la decisione di primo grado diffusamente motivata sul trattamento sanzionatorio, ha comunque una propria motivazione sul punto ove, pur riducendo le pene, fa un esplicito riferimento alla gravità dei fatti e alla rilevante pericolosità della sparatoria posta in essere dagli imputati nei pressi di un bar in orario di apertura serale. Va, inoltre, considerato che, in relazione alle dedotte omesse valutazioni delle censure contenute nell'atto di appello, "nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 6, n. 34532 del 22/6/2021), fermo restando che "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte" (Cass., Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017). 7. Il primo motivo di ricorso riferibile a [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 7.1. Deducendo violazioni di legge e vizio di motivazione detto motivo mira ad una diversa ricostruzione del fatto, laddove anche l'attribuibilità della telefonata sull'andare "normali" ovvero non armati ad altro soggetto - non giudicato nel medesimo processo - non inficia la correttezza della motivazione la quale, con logica e senza incongruenze, afferma che, dopo il precedente scontro "a mani nude", il gruppo ha deciso di reiterare l'azione violenta avvalendosi dell'arma poi fatta ritrovare, come dimostrato dalle altre intercettazioni riportate. Va peraltro richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale "in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (per tutte, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020). 8. L'ultimo motivo comune ai fratelli Tatoli è inammissibile. 8.1. Denunciando violazioni di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio il motivo proposto non si confronta con il fatto che la sentenza impugnata, nel richiamare e confermare sostanzialmente la decisione di primo grado diffusamente motivata sul trattamento sanzionatorio, ha comunque una propria motivazione sul punto ove, pur riducendo le pene, fa un esplicito riferimento alla gravità dei fatti e alla rilevante pericolosità della sparatoria posta in essere dagli imputati nei pressi di un bar in orario di apertura serale e, sulla contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ritenuta identica per entrambi i fratelli, va anche qui ricordato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale "nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 6, n. 34532 del 22/6/2021), così come avvenuto nella sentenza impugnata laddove si sono considerate le condotte dei fratelli di pari apporto causale rispetto ai reati contestati per i quali sono stati condannati.9. Da ciò deriva l'annullamento senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena per il reato di cui al capo 7) con rideterrninazione della pena in giorni quindici di reclusione, riducendo la pena complessiva ad anni sette, mesi tre e giorni venticinque di reclusione, nonché il rigetto del secondo motivo. Vanno dichiarati, invece, inammissibili i motivi presentati dai fratelli Tatoli con la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena per il reato di cui al capo 7) che ridetermina, nei confronti dello stesso imputato, in giorni quindici di reclusione, riducendo la pena complessiva ad anni sette, mesi tre e giorni venticinque di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagame
Sentenza Cassazione n. 17457/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris