CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è quella del tribunale di Napoli del 21 novembre 2022 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena in pari data concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di cui agli artt. 56,624, 625 n. 4 cod. pen. commesso in Napoli il 21/11/22, previa concessione delle attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., valutate equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate. 1.Unico motivo di ricorso è quello che si duole dell'inosservanza della legge penale per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di compiere la necessaria valutazione in ordine alla presenza delle relative cause di non punibilità, che avrebbero potuto determinare il proscioglimento dell'imputato. Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento, vuoi perché del tutto generico e, peraltro, promosso per motivi formali che divaricano da quelli concretamente esposti, dal momento che l'inosservanza della legge penale riguarda la violazione delle norme di diritto penale sostanziale e non i profili processuali riguardanti la scelta di prosciogliere, o meno, l'imputato medesimo. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. , stanti le cause dell'inammissibilità - che consentono di ravvisare colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - il ricorrente deve essere condannato, oltre alle spese del procedimento, anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme