CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 19291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 13280del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], con se- de legale in Agrigento, [OSCURATO:PERSONA], 6 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro-tempore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] pec: alessandro.palmigiano @ legalmail.it), e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec liciatavormina @ postacertificata.org), sia uniti che divisi ed elettivamente domicilia- ta presso il loro studio in Palermo via R. Pilo n. 11 giusta procura speciale in calceal ricorso. Ricorrente contro Comune di Agrigento, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco e legale rappresentante Dott. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], autorizzato a costituirsi nel presente giudizio con determinazione sindacale n. 63 del 4.7.2023, rappr. e dif. per procura in calce al controricorso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66 P63 A089J, indirizzo di posta elettronica: rita.salvago @ comune.agrigento.it, pec: rita.salvago @ avvocatiagrigento.it, fax n.0922 –590227, domicilio digitale rita.salvago @ avvocatiagrigen- to.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermon° 685 deposi- tata il 4 aprile 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il Consigliere delegato ha formulato la seguente proposta di defi- nizione accelerata del giudizio: “L’Associazione ricorrente impugna con il supporto di due motivi la sentenza emessa il 4.4.2023 dalla Corte di appello di Palermo che, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la sua richiesta di pagamento delle rette di trasporto per disabili proposta nei con- fronti del Comune di Agrigento, a spese compensate. Resiste con controricorso il Comune di Agrigento. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1173 c.c., 6, 22, comma 2, l.r. 68/1981; 5 l.r. 16/1986; art. 13 l.r. 33/1991; art. 44 l.r. 22/1986 art. 183 l. 267/2000, art. 191 l. 267/2000 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. La ricorrente impugna la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che l’associazione che eroga il servizio di trasporto dei di- sabili nei comuni che pur ne sono obbligati ex lege non abbia diritto al pagamento del corrispettivo di trasporto in assenza di un impe- gno di spesa secondo l’art. 183 e 91 l. 267/2000. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.2, 3, 32, 81 e 97 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. e censu- ra la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che il bilan- ciamento degli interessi costituzionalmente protetti debba far pre- valere la disponibilità effettiva delle risorse organizzative e finan- ziarie dell’ente locale rispetto agli interessi della tutela dei disabili perseguiti dall’associazione ricorrente. I due motivi appaiono in contrasto con la giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Corte e non offrono valide ragioni per modifi- care l’orientamento con la conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.360-bis, n.1 c.p.c. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di servi- zi socio-assistenziali nella Regione siciliana, il trasporto dei disabili, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 (che opera non solo per le obbligazioni derivanti dal contratto ma anche per quelle che trovano la fonte in specifiche leggi della Regione Sicilia) è subordi- nato all'osservanza della prescritta procedura contabile (individua- zione del soggetto scelto anche in convenzione, previsione della spesa, impegno della stessa e comunicazione al terzo),con la con- seguenza che, in difetto di adempimento di dette prescrizioni o di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, il rapporto obbligatorio intercorre con il funzionario o l'amministrato- re che ha consentito la spesa (Sez. 1, Ordinanza n. 390 del 13.1.2021, Rv. 660363 – 01, confermata da Sez.1, Sentenza n.34198 del 15.11.2021; nello stesso senso, sia pur con riferimen- to a fattispecie analoga Sez. 1, Sentenza n. 32310 del 13.12.2018, Rv. 651901 -01)”. - La ricorrente nell’istanza di decisione non ha formulato osserva- zioni o controargomentazioni alla proposta sopra trascritta, ma si è limitata a chiedere la fissazione dell’adunanza camerale. -Non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1. Considerato che: - Non vi sono ragioni per opinare diversamente rispetto a quanto argomentato nella proposta di definizione accelerata, sopra tra- scritta,anche perché parte ricorrente non ha sostanzialmente repli- cato al proposito , se non asserendo, in modo del tutto generico, che “ trattandosi di servizio che grava ex lege sui comuni, per un inadempimen- to organizzativo, gestionale e contabile dell’ente locale, finirebbe per gravare de- finitivamente su un’organizzazione no profit, un ente senza fini di lucro che ha espletato il servizio trasporto disabili per consentire agli utenti l’accesso ai servizi scolastici e di cura ” e che “ [i]l tutto ”costituirebbe “ violazione, oltre che del- le norme già impugnate, quali gli artt. 2, 3, 32, 81 e 97 anche dei principi sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ”. -Invero, la tesi secondo la quale il servizio socio - assistenziale gra- verebbe ex lege sui Comuni della Regione Sicilia, con la conse- guenza che gli enti territoriali sarebbero comunque tenuti a pagare i corrispettivi delle prestazioni per cui è causa, avrebbe potuto es- sere sostenuto, nella più benevola delle ipotesi, sotto il vigore della legge regionale n° 68/1981, n° 16/1986 e n° 33/1991, nelle quali era previsto (peraltro per un periodo transitorio) uno stanziamento di spesa a carico del bilancio regionale per persona portatore di di- sabilità e per giorno di prestazione. -Nondimeno tale complesso normativo deve considerarsi ormai re- cessivo a fronte dell’entrata in vigore del d.lgs. n° 267/2000 (testo unico enti locali), i cui artt. 183 e seguentipermettono l’erogazione della spesa (e, dunque, il pagamento di ogni prestazione ricevuta dagli enti locali) a seguito dell’impegno della spesa stessa “ con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la re- lativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 151 ”. -Nella presente fattispecie (e contrariamente a quanto allega la ri- corrente col primo mezzo) la legislazione regionale va contempera- ta con le disposizioni normative statali sopra citate, ove si consideri che, secondo l’art. 1, secondo comma, del d.lgs. n° 267/2000 le di- sposizioni del Testo unico “ non si applicano alle regioni a statuto speciale (…) se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative nor- me di attuazione ”: incompatibilità che, per l’appunto, non emerge da alcuna disposizione dello Statuto della regione Sicilia, approvato con Regio decreto legislativo n° 455/1946. -In conclusione, mancando una convenzione e un impegno di spe- sa, il ricorso deve essere respinto, conformemente all’indirizzo di questa Suprema Corte (per tutte: Cass. 390/2021, già citata nella proposta di definizione accelerata). - Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifu- sione delle spese del presente grado in favore del controricorrente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite – si ri- manda al dispositivo che segue. Ai sensi dell’art.380-bis, comma 3, cod.proc.civ., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di defini- zione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod.proc.civ. Secondo questa Corte, la novità nor- mativa [introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022] contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente de- terminata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod.proc.civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96, quarto comma). Risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel si- stema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disci- plina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla pre- visione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs. n.149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°.1.2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordi- namentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dis- suasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo).» (Sez. U, n. 28540 del 13.10.2023; n. 27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024). Se pur di siffatta ipo- tesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sic- ché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Sez.Un. n.36069 del 27.12.2023), nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previ- sione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’improcedibilità del ricorso. La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favo- re di controparte, ex art.96, comma 3, cod.proc.civ. di una somma equitativamente determinata in misura pari all’’importo delle spese processuali nonché, ex art.96, comma 4, cod.proc.civ. al pagamen- to, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad € 2.500,00. p.q.m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente a rifondere alla parte resistente le spese del presente giudi- zio, che liquida in euro 7.000,00 per onorari ed in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei pre- supposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del pre- sidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente. Condanna, infine, la parte soccombente a pagare