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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40303/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (proposti)con due distinti atti dai rispettivi difensori di fiducia; ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi (con contenuto del tutto sovrapponibile), con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta non consentito in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che manifestamente infondato; che preliminarmente deve affermarsi che: «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); che, nella specie, i giudici di appello, a fronte della generica doglianza prospettata coi motivi di gravame, hanno ampiamente e correttamente assolto l'onere argomentativo sul punto, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), anche opportunamente richiamati nella sentenza impugnata (si vedano sul punto le pagg. 5 e 6, ove si è sottolineata l'assenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle diminuenti in parola, tenuto conto in particolare, dei diversi precedenti penali a carico degli odierni ricorrenti e del negativo comportamento processuale degli stessi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (proposti)con due distinti atti dai rispettivi difensori di fiducia; ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi (con contenuto del tutto sovrapponibile), con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta non consentito in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che manifestamente infondato; che preliminarmente deve affermarsi che: «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); che, nella specie, i giudici di appello, a fronte della generica doglianza prospettata coi motivi di gravame, hanno ampiamente e correttamente assolto l'onere argomentativo sul punto, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), anche opportunamente richiamati nella sentenza impugnata (si vedano sul punto le pagg. 5 e 6, ove si è sottolineata l'assenza di elementi positivamente valorizzabili ai fini della concessione delle diminuenti in parola, tenuto conto in particolare, dei diversi precedenti penali a carico degli odierni ricorrenti e del negativo comportamento processuale degli stessi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4
Sentenza Cassazione n. 40303/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris