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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 21495/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso il decreto della Corte d'Appello di Palermo del 10.12.2021 con cui è stata confermata nei suoi confronti la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni, emessa dal Tribunale di Palermo con decreto del 4.3.2021, deducendo due motivi collegati, con i quali - in sintesi, consentita ai sensi dell'art. 173, comma primo, disp. att., cod. proc. pen., - si eccepisce violazione di legge e carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti applicativi previsti dall'art. 4, comma primo, lett. c), in relazione all'art. 1, comma primo, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, compresa l'attualità della pericolosità del proposto, nonchè alla eccessiva durata della misura imposta.

In particolare, si lamenta la sottovalutazione dell'assoluzione del ricorrente per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui pure si dà atto nel provvedimento impugnato, e, quanto al presupposto dell'attualità, la mancata considerazione della distanza temporale tra i fatti di spaccio contestati, in relazione ai quali vi è stata condanna anche in secondo grado, e l'accertamento della pericolosità sociale del proposto: i primi sono collocati nell'anno 2016, laddove la seconda è emersa giudizialmente nel 2020, senza che nei quattro anni di tempo intercorsi siano stati commessi dal ricorrente ulteriori reati.

La motivazione sarebbe carente, dunque, oltre che illogica e contraddittoria, sotto il profilo dell'individuazione di indici di attualità della pericolosità del proposto e, d'altra parte, anche quanto alla durata della misura imposta, basata dalla Corte d'Appello sul solo elemento della sistematica violazione delle norme penali poste a tutela della sanità pubblica.

2. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile sotto più profili convergenti.

2. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che, nel procedimento di prevenzione, è consentito dedurre soltanto vizi di violazione di legge, nella cui nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre, oltre che nei casi di macroscopica mancanza, anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119; cfr. anche sentenza n. 321 del 2004 Corte cost. e sentenza n. 106 del 2015 Corte cost.).

In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi sostituito dall'art. 10, comma terzo, del codice antimafia (d.lgs. 159/2011); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246).

La sentenza Repaci ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Ed infatti, nella nozione di vizio di motivazione che trasmodi in violazione di legge sono ricomprese soltanto la mancanza o la mera apparenza della motivazione, poichè in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Di recente, si è ribadito che il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 Rv. 279284-01).

Ed ancora, da tale ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di prevenzione limitata al vizio di violazione di legge deriva che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435).

L'orientamento è in linea con gli arresti della Corte costituzionale (sentenza n. 106 del 2015).2.1.

Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato non è carente ma anzi molto articolata, ampia e ben argomentata, dando atto delle categorie di pericolosità e di come il ricorrente si collochi tra coloro i quali può desumersi che traggano dall'attività delittuosa i propri mezzi di sostentamento.

Di contro, il ricorso è formulato in modo diffusamente generico, senza confronto reale con le argomentazioni svolte dal giudice d'appello.

Dalla combinazione di tali due elementi processuali, deriva un duplice profilo di inammissibilità, per quanto già chiarito al par. 2 e, d'altra parte, in ragione del predetto difetto di specificità estrinseca (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Il decreto impugnato (cfr. pag. 6) è chiaro nel ricondurre la pericolosità del ricorrente alle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, lettere b) e c), spiegandone articolatamente le ragioni.

La Corte d'Appello ha evidenziato, con dovizia di argomenti, gli elementi in base ai quali si è determinata nel senso della pericolosità sociale del proposto, tenuto conto dell'accertato compimento, da parte sua, di condotte che configurano delitti di detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (in relazione alle quali sono state valutate una sentenza di condanna definitiva e un'altra pronuncia confermata in appello).

Reati di spaccio commessi con notevole frequenza nell'arco di diversi mesi, interrotti soltanto per l'esecuzione di una misura cautelare in carcere, e dai quali la Corte palermitana ha dedotto con ineccepibile argomentazione che egli traesse i proventi per il proprio sostentamento, valorizzando: la stabilità nel tempo della sua dedizione delittuosa; l'esistenza di un'organizzazione strutturata per la commissione dei delitti, sia pur rudimentale e gestita con il fratello Gaetano; la significativa quantità di droga che era in grado di procurarsi (nell'ordine di centinaia di grammi di cocaina ed hashish); la capacità di cessione ad altri spacciatori; gli ingenti guadagni conseguiti, accertati dal sequestro, in seguito ad attività di intercettazione e perquisizione domiciliare, della somma di 192.000 euro, dopo l'arresto in flagranza per il possesso di due chili di hashish e oltre 200 grammi di cocaina.

Tali condotte sono state reputate, a ragione, riconducibili sia al paradigma normativo indicato dall'art.1 comma 1 lett. b), che alla successiva lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011, poichè si è chiarito come il ricorrente tragga i propri mezzi di sostentamento dall'attività delittuosa predetta.

Anche le ragioni dalle quali si è sostenuta l'attualità della pericolosità sociale sono state ampiamente ed adeguatamente spiegate dai giudici d'appello, con richiami all'ordinanza del Riesame emessa in sede cautelare, sia nei contenuti che nel tempo, visto che essa risale al gennaio 2019, nonché al provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, in data 4.3.2019, con cui è stata rigettata l'istanza di revoca della detenzione domiciliare (vedi pagg. 7 e 9).

2.2. I contenuti del decreto impugnato, pertanto, si inscrivono perfettamente nell'alveo dell'interpretazione di questa Corte di legittimità in tema di misure di prevenzione: non vi è dubbio, infatti, che l'attribuzione al proposto della condizione di "pericolosità" richieda il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli artt. 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica, cui può seguire la "fase prognostica in senso stretto", ossia la valutazione delle probabili future condotte della persona in chiave di offesa ai beni tutelati (Sez. 1, n. 54119 del 14/6/2017, Sottile, Rv. 271543).

Allo stesso modo, il giudizio di attualità della pericolosità sociale non si basa esclusivamente sull'ordinaria prognosi di probabile e concreta reiterabilità di qualsivoglia condotta illecita, ma presuppone la precedente inscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, richiedendo, pertanto, l'accertamento di tale specifica inclinazione del soggetto (così la citata sentenza n. 54119 del 2017).

A tali principi si è ispirata la Corte d'Appello di Palermo, che ha dichiaratamente rinviato a detto orientamento ermeneutico prima di cominciare la propria analisi concreta della posizione del proposto.

2.3. Quanto alla durata della misura di prevenzione decisa, la Corte d'Appello ha dato conto delle ragioni che l'hanno spinta alla determinazione contestata dal ricorrente (la gravità delle condotte di reato ascritte al proposto e la sistematica violazione delle disposizioni penali); argomenti che possono essere, eventualmente, non condivisi dal ricorrente, ma adempiono all'obbligo motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e non danno luogo, evidentemente, ad omissioni o lacune; a maggior ragione dette omissioni non sono tali da rientrare, eventualmente, in un vizio di violazione di legge secondo il richiamato indirizzo delle Sezioni Unite Repaci, condiviso dal Collegio.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso il decreto della Corte d'Appello di Palermo del 10.12.2021 con cui è stata confermata nei suoi confronti la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di due anni, emessa dal Tribunale di Palermo con decreto del 4.3.2021, deducendo due motivi collegati, con i quali - in sintesi, consentita ai sensi dell'art. 173, comma primo, disp. att., cod. proc. pen., - si eccepisce violazione di legge e carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti applicativi previsti dall'art. 4, comma primo, lett. c), in relazione all'art. 1, comma primo, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, compresa l'attualità della pericolosità del proposto, nonchè alla eccessiva durata della misura imposta. In particolare, si lamenta la sottovalutazione dell'assoluzione del ricorrente per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui pure si dà atto nel provvedimento impugnato, e, quanto al presupposto dell'attualità, la mancata considerazione della distanza temporale tra i fatti di spaccio contestati, in relazione ai quali vi è stata condanna anche in secondo grado, e l'accertamento della pericolosità sociale del proposto: i primi sono collocati nell'anno 2016, laddove la seconda è emersa giudizialmente nel 2020, senza che nei quattro anni di tempo intercorsi siano stati commessi dal ricorrente ulteriori reati. La motivazione sarebbe carente, dunque, oltre che illogica e contraddittoria, sotto il profilo dell'individuazione di indici di attualità della pericolosità del proposto e, d'altra parte, anche quanto alla durata della misura imposta, basata dalla Corte d'Appello sul solo elemento della sistematica violazione delle norme penali poste a tutela della sanità pubblica. 2. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sotto più profili convergenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] rammenta che, nel procedimento di prevenzione, è consentito dedurre soltanto vizi di violazione di legge, nella cui nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre, oltre che nei casi di macroscopica mancanza, anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119; cfr. anche sentenza n. 321 del 2004 Corte cost. e sentenza n. 106 del 2015 Corte cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi sostituito dall'art. 10, comma terzo, del codice antimafia (d.lgs. 159/2011); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246). La sentenza Repaci ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ed infatti, nella nozione di vizio di motivazione che trasmodi in violazione di legge sono ricomprese soltanto la mancanza o la mera apparenza della motivazione, poichè in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Di recente, si è ribadito che il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 Rv. 279284-01). Ed ancora, da tale ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di prevenzione limitata al vizio di violazione di legge deriva che il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435). L'orientamento è in linea con gli arresti della Corte costituzionale (sentenza n. 106 del 2015).2.1. Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato non è carente ma anzi molto articolata, ampia e ben argomentata, dando atto delle categorie di pericolosità e di come il ricorrente si collochi tra coloro i quali può desumersi che traggano dall'attività delittuosa i propri mezzi di sostentamento. Di contro, il ricorso è formulato in modo diffusamente generico, senza confronto reale con le argomentazioni svolte dal giudice d'appello. Dalla combinazione di tali due elementi processuali, deriva un duplice profilo di inammissibilità, per quanto già chiarito al par. 2 e, d'altra parte, in ragione del predetto difetto di specificità estrinseca (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Il decreto impugnato (cfr. pag. 6) è chiaro nel ricondurre la pericolosità del ricorrente alle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, lettere b) e c), spiegandone articolatamente le ragioni. La Corte d'Appello ha evidenziato, con dovizia di argomenti, gli elementi in base ai quali si è determinata nel senso della pericolosità sociale del proposto, tenuto conto dell'accertato compimento, da parte sua, di condotte che configurano delitti di detenzione a fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (in relazione alle quali sono state valutate una sentenza di condanna definitiva e un'altra pronuncia confermata in appello). Reati di spaccio commessi con notevole frequenza nell'arco di diversi mesi, interrotti soltanto per l'esecuzione di una misura cautelare in carcere, e dai quali la Corte palermitana ha dedotto con ineccepibile argomentazione che egli traesse i proventi per il proprio sostentamento, valorizzando: la stabilità nel tempo della sua dedizione delittuosa; l'esistenza di un'organizzazione strutturata per la commissione dei delitti, sia pur rudimentale e gestita con il fratello Gaetano; la significativa quantità di droga che era in grado di procurarsi (nell'ordine di centinaia di grammi di cocaina ed hashish); la capacità di cessione ad altri spacciatori; gli ingenti guadagni conseguiti, accertati dal sequestro, in seguito ad attività di intercettazione e perquisizione domiciliare, della somma di 192.000 euro, dopo l'arresto in flagranza per il possesso di due chili di hashish e oltre 200 grammi di cocaina. Tali condotte sono state reputate, a ragione, riconducibili sia al paradigma normativo indicato dall'art.1 comma 1 lett. b), che alla successiva lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011, poichè si è chiarito come il ricorrente tragga i propri mezzi di sostentamento dall'attività delittuosa predetta. Anche le ragioni dalle quali si è sostenuta l'attualità della pericolosità sociale sono state ampiamente ed adeguatamente spiegate dai giudici d'appello, con richiami all'ordinanza del Riesame emessa in sede cautelare, sia nei contenuti che nel tempo, visto che essa risale al gennaio 2019, nonché al provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, in data 4.3.2019, con cui è stata rigettata l'istanza di revoca della detenzione domiciliare (vedi pagg. 7 e 9). 2.2. I contenuti del decreto impugnato, pertanto, si inscrivono perfettamente nell'alveo dell'interpretazione di questa Corte di legittimità in tema di misure di prevenzione: non vi è dubbio, infatti, che l'attribuzione al proposto della condizione di "pericolosità" richieda il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli artt. 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica, cui può seguire la "fase prognostica in senso stretto", ossia la valutazione delle probabili future condotte della persona in chiave di offesa ai beni tutelati (Sez. 1, n. 54119 del 14/6/2017, Sottile, Rv. 271543). Allo stesso modo, il giudizio di attualità della pericolosità sociale non si basa esclusivamente sull'ordinaria prognosi di probabile e concreta reiterabilità di qualsivoglia condotta illecita, ma presuppone la precedente inscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, richiedendo, pertanto, l'accertamento di tale specifica inclinazione del soggetto (così la citata sentenza n. 54119 del 2017). A tali principi si è ispirata la Corte d'Appello di Palermo, che ha dichiaratamente rinviato a detto orientamento ermeneutico prima di cominciare la propria analisi concreta della posizione del proposto. 2.3. Quanto alla durata della misura di prevenzione decisa, la Corte d'Appello ha dato conto delle ragioni che l'hanno spinta alla determinazione contestata dal ricorrente (la gravità delle condotte di reato ascritte al proposto e la sistematica violazione delle disposizioni penali); argomenti che possono essere, eventualmente, non condivisi dal ricorrente, ma adempiono all'obbligo motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e non danno luogo, evidentemente, ad omissioni o lacune; a maggior ragione dette omissioni non sono tali da rientrare, eventualmente, in un vizio di violazione di legge secondo il richiamato indirizzo delle Sezioni Unite Repaci, condiviso dal Collegio. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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