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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 01431/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Verona che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 187, comma 1, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il dedotto motivo di ricorso è fondato.

Con la sentenza impugnata è stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall'art. 187, comma 1, cod. strada, nella misura da uno a due anni.

3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente, su cui dovrà provvedere nel merito il giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Verona.

Così deciso il 17 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Verona che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 187, comma 1, cod. strada, ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Il dedotto motivo di ricorso è fondato. Con la sentenza impugnata è stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall'art. 187, comma 1, cod. strada, nella misura da uno a due anni. 3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente, su cui dovrà provvedere nel merito il giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Verona. Così deciso il 17 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01431/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris