CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 23505/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio per il primo motivo e l'inammissibilità nel resto; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma dell'8 aprile 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2 d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74, commesso in Fontevivo il 27REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 875/2026 [OSCURATO:PERSONA] UP — [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] irZEDZENZZ;[OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.C‘. G9-96 1 102 (a [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio per il primo motivo e l'inammissibilità nel resto; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma dell'8 aprile 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2 d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74, commesso in Fontevivo il 27settembre 2014 e il 25 settembre 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato limitatamente al reato relativo all'anno di imposta 2013 e rideterminato la pena per il residuo reato a un anno di reclusione. 2. All'imputato era stato contestato di avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" di essersi avvalso, al fine di evadere le imposte sui redditi, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, registrate nelle scritture contabili obbligatorie, indicando nelle dichiarazioni annuali, modello persone fisiche dei periodi di imposta degli anni 2013 e 2014, elementi passivi fittizi per euro 29.288,50 per l'anno di imposta 2013 e per euro 30.124,50 per l'anno di imposta 2014. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in tre motivi di impugnazione. 3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: l'impugnata pronuncia ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione all'annualità 2014 sull'erroneo presupposto che il relativo motivo di gravame non fosse stato coltivato in sede di conclusioni in grado di appello; è stato violato il combinato disposto di cui agli artt. 131-bis cod. pen. e 129 cod. proc. pen., oltre che i principi di diritto di questa Corte; la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto, anche di ufficio, verificare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità e, in caso di esito positivo di detto vaglio, avrebbe dovuto pronunciare sentenza assolutoria in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; la Corte di appello era in possesso di ogni elemento utile per tale pronuncia; l'incensuratezza dell'imputato emergeva dal casellario giudiziale nullo; l'imputazione attesta l'esiguità del danno contestato; la condotta, a seguito dell'introduzione del comma 2 -bis dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, è da ritenersi fattispecie ab origine attenuata; il debito fiscale è stato integralmente pagato nel corso del processo; tale circostanza e la declaratoria di non doversi procedere in ordine all'annualità 2013 hanno ridimensionato il fatto; questa Corte ha chiarito che le modifiche apportate all'art. 131-bis cod. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, operano retroattivamente e l'integrale o parziale pagamento del debito sono valorizzabili per l'applicazione della causa di non punibili, come normativamente previsto dalla modifica dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000. 3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è decorso, in data 25 settembre 2025, il termine massimo di prescrizione di anni 2dieci e che l'auspicata non manifesta infondatezza del primo motivo di impugnazione consente la valida instaurazione del rapporto di impugnazione. 3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: la Corte, partendo dal presupposto che gli elementi di prova raccolti nel processo tributario possono assurgere al rango di prova solo se gravi, precisi e concordanti, abbandona tale principio di diritto e, nell'ottica di conferire dignità di prova al generico dichiarato dei testi di P.G., introduce, con conseguente violazione di legge, un principio di inversione dell'onere probatorio addebitando alla difesa la circostanza di non avere fornito la prova della effettività delle prestazioni fatturate dalle emittenti e dei pagamenti effettuati dalle stesse; la P.G. non ha effettuato alcun tipo di attività investigativa nei confronti delle tre società emittenti le fatture oggetto di contestazione; è stata comunque fornita prova dell'esistenza oggettiva delle prestazioni di poi fatturate dalle società emittenti; non è stata effettuata corretta lettura delle dichiarazioni dei testimoni e dei documenti prodotti; nessuna delle aziende riferibili agli imputati e coinvolte nel presente procedimento, tantomeno la [OSCURATO:PERSONA] a lui riferibile, ha ricevuto denari per retrocessione; è documentato che l'impianto argomentativo della sentenza gravata è del tutto infedele rispetto alle acquisizioni probatorie processuali; la motivazione si fonda su erronea ricostruzione del "significante" delle prove; la sentenza non chiarisce il percorso motivazionale logico-giuridico attraverso il quale sarebbe giunta a ritenere provata la finalità evasiva del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente vizio motivazionale; gli importi delle imposte evase per ciascuna annualità, poi corrisposti dall'imputato, sono di tutta evidenza assai modesti; tale dato di fatto non può che logicamente propendere per l'esclusione della finalità evasiva delle singole operazioni proprio in ragione della esigua quantificazione dell'imposta non versata; la corretta, neutra e aderente ai dati istruttori acquisiti, valutazione del patrimonio conoscitivo processuale, unitamente alla fedele applicazione della norma incriminatrice e all'osservanza dei principi di diritto di legittimità in materia, avrebbe dovuto certamente condurre a ritenere non provata la sussistenza dell'elemento piscologico richiesto dalla norma contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. I primi due motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente stante il collegamento esistente tra le censure proposte. Deve ritenersi fondato il secondo motivo, il cui accoglimento assorbe il primo motivo. 3La Corte di appello ha applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. nei confronti di altro imputato nel medesimo procedimento, non ha accolto la richiesta di riconoscere tale causa di non punibilità nei confronti di altri due imputati per difetto dei presupposti di legge e quanto all'odierno ricorrente ha espresso le seguenti argomentazioni: «Per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], il relativo motivo di gravame ex art. 131-bis c.p. non è stato coltivato in sede di conclusioni in grado di appello, pur avendo l'appellante estinto il debito tributario dovuto nel corso del processo, sebbene ciò sia avvenuto solo dopo aver perso il contenzioso tributario e con ricorso infruttuoso contro l'atto impositivo tanto che [OSCURATO:PERSONA], avendo saldato il dovuto nel corso del processo e non prima dell'apertura del dibattimento non aveva potuto giovarsi della circostanza attenuante prevista dall'art. 131-bis d.lgs. n. 74/2000. La mancata conclusione in grado di appello - tuttavia — impedisce di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p.». Le articolate deduzioni del ricorrente, comprensive di vari riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, con le quali è stato sostenuto che la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto valutare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la causa di non punibilità in argomento e che ricorrevano i presupposti legittimanti l'applicazione di tale causa di proscioglimento (in particolare, l'avvenuto integrale pagamento del debito fiscale da parte del ricorrente) rendono il motivo di ricorso ammissibile. In particolare, con la sentenza Sez. 6, n. 13219 del 20/02/2019, Pastore, n.m., richiamata dal ricorrente, è stato osservato che «[s]i deve ritenere, invero, che sul giudice di merito gravi, anche in difetto di una specifica richiesta, l'obbligo di pronunciarsi sulla causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. introdotta dal DI.vo n. 38 del 16 marzo 2015, sicché non pare dubbio che un siffatto obbligo ricorra maggiormente allorquando sia stata avanzata al riguardo specifica richiesta, sia pure per la prima volta nelle conclusioni del giudizio di appello...» (negli stessi termini Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 — 01). Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, essendo decorso il termine di massimo di prescrizione di anni dieci dalla data di commissione del reato relativo all'anno di imposta 2014, non risultando cause di sospensione di tale termine e non sussistendo le condizioni per una pronuncia più favorevole all'imputato, deve annullarsi la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta di prescrizione del reato. 3. Il terzo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del secondo. 4 P.Q.M