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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33279/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, insiste per l'accoglirnento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 aprile 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla misura indicata in dispositivo e ne confermava la responsabilità in relazione al delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 216, comma 1 n. 2, legge fall., per avere - quale amministratore di fatto della srl [OSCURATO:PERSONA], dal 2 ottobre 2008 al fallimento, dichiarato con sentenza del 4 ottobre 2012 - sottratto, in pregiudizio dei creditori, i libri e le scritture contabili della società e per averle, comunque, tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.

Il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato lo si era congruamente dedotto dalla testimonianza della commercialista della società, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere intrattenuto rapporti con il solo prevenuto e che le risultava fosse costui l'amministratore della stessa, nonostante non ne fosse il formale rappresentante.

La professionista aveva poi riferito di essersi rifiutata di compilare il bilancio 2009 perché aveva ritenuto inattendibili le scritture consegnatele dall'imputato ed aveva, sempre al Tagllialavore, restituito la documentazione.

Co ciò smentendo l'assunto difensivo, confermato dalla testimonianza dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], che Taglialavore si fosse occupato dei soli rapporti con i clienti.

Del resto, questi aveva consegnato al commercialista anche tutte le fatture attive e passive (ed erano le prime, quelle verso i clienti, che avevano ingenerato sospetti circa la loro congruenza alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]).

Non solo: dall'arrivo in società del Taglialavore si era verificato un aumento esponenziale del fatturato, del tutto inattendibile (non essendo in nulla mutata la struttura produttiva e commerciale della società), e questo era ovviamente dipeso proprio dall'attività di vendita gestita dal medesimo.

L'imputato, poi, era stato l'unico soggetto che risultasse essere in possesso della contabilità (portandola, di volta in volta, alla commercialista e ricevendola, infine, in consegna), contabilità che, dopo la declaratoria di Fallimento, non era stata consegnata al curatore.

Considerando poi l'inattendibilità della denuncia di scomparsa della medesima, doveva concludersi che fosse proprio Taglialavore ad avere interesse al suo occultamento visto che la medesima, già ritenuta incongrua dalla commercialista, avrebbe potuto disvelare le ragioni dell'incredibile aumento del fatturato degli ultimi anni.

Da ultimo, la Corte di merito annotava come la declaratoria di colpevolezza dell'imputato quale amministratore di fatto della fallita e non quale concorrente degli amministratori di diritto non costituiva alcuna sostanziale innmutazione dell'accusa sostanziale tale da diversi ritenere il difetto di correlazione fra l'accusa e la condanna.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prova del ruolo, di amministratore di fatto, che si è assunto rivestire l'imputato.

Si era, infatti, solo richiamato, a tal proposito, il verbale di sommarie informazioni rese dalla commercialista [OSCURATO:PERSONA] che si però era limitata ad affermare che il ricorrente era l'amministratore di fatto della società senza però illustrare le ragioni di tale suo convincimento.

Al più ella l'aveva visto tre o quattro volte quando l'imputato si era recato nel suo studio a consegnare le fatture.

Non si erano pertanto individuate le condotte concrete, di gestione della società, che Taglialavore avrebbe compiuto.

La Corte non aveva motivato in ordine alla pretesa inattendibilità del prevenuto quando questi aveva affermato di essersi occupato solo dei rapporti con i clienti.

Una circostanza confermata anche dall'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] (nelle dichiarazioni inviate al curatore) che aveva negato che l'imputato si fosse occupato anche dei rapporti con i fornitori.

Né si era provato che fosse il Taglialavore ad occuparsi dei rapporti con le banche, ancorchè egli fosse l'unico dipendente della società.

Si era poi ignorato il fatto che la contestazione era stata mossa citando il concorso di persone nel reato, l'art. 110 cod. pen..

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 legge fall. e 516, 521 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione.

L'utilizzo della congiunzione "e" nell'imputazione, posta, fra le due diverse ipotesi di bancarotta documentale costituiva 'un'ipotesi di imputazione alternativa.

I giudici del merito non avevano però chiarito di quale, delle due condotte, il prevenuto si fosse reso responsabile.

Nessuna specificazione era stata fatta circa la condotta a lui attribuita e circa il dolo che l'aveva accompagnata.

Neppure dalla Corte d'appello, investita sul punto da uno specifico motivo di censura.

Ed anzi, la Corte stessa, aveva motivato circa la presunta sussistenza di entrambe le condotte.

Senza però nulla precisare circa la sussistenza di quel dolo specifico che caratterizza la prima ipotesi.

Contrariamente a quanto assunto dalla Corte il bilancio della società del 2009 era stato regolarmente redatto e depositato.

Quanto alla correttezza della contabilità„ la commercialista si era limitata ad esprimere dei dubbi, senza però che, sul punto, fosse stato esperito alcun approfondimento.

La denuncia di smarrimento della documentazione contabile, ritenuta inattendibile senza adeguata giustificazione, era stata, comunque, sporta dal [OSCURATO:PERSONA], l'amministratore di diritto della fallita, e non dal ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge concretata dalla mancata fissazione della durata delle pene accessorie, non precisata né dal primo giudice né dalla Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

1. Il primo motivo, speso sul ruolo dell'imputato, ritenuto, dai giudici del merito, essere stato l'amministratore di fatto della fallita, è inammissibile perché tende ad ottenere da questa Corte una non consentita riconsiderazione degli elementi di prova al fine di addivenire una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Peraltro, il motivo risulta anche peccare di genericità perché non affronta tutte le ragioni esposte nella sentenza impugnata per pervenire alla conclusione censurata.

La Corte d'appello, infatti, non aveva tenuto conto delle sole, e pur significative, affermazioni della commercialista della società - che l'aveva avuto come unico interlocutore per la consegna e la redazione dei documenti contabili, senza così avere avuto contatto alcuno con l'amministratore di diritto, così da doverne fondatamente desumere che Taglialavore fosse proprio l'amministratore reale della società - ma anche di altri elementi di prova.

Era, infatti, emerso che, quando Taglialavore era entrato in società (come l'unico dipendente della stessa), questa avesse enormemente aumentato il proprio fatturato, senza che a ciò corrispondesse un parallelo aumento della capacità produttiva o commerciale.

Tale cospicua, ed ingiustificata, lievitazione degli affari era dovuta proprio al settore ritenuto di esclusiva competenza dell'imputato, il contatto e la contrattazione con la clientela.

Nel contempo, la contabilità che ne era derivata era risultata talmente incongrua da indurre la commercialista dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a rifiutarsi (evidentemente dopo un'analisi non disattenta) di redigere gli strumenti contabili di sintesi, il bilancio 2009 (che poi lo stesso sia stato presentato non riveste significato probatorio alcuno, non conoscendosi chi, altrimenti, ne sia stato il redattore).

Era da tale complessive emergenze - e dalla provata disponibilità dell'intero compendio contabile in capo all'imputato (e non in possesso dell'amministratore di diritto) - che la Corte di merito aveva dedotto il ruolo del medesimo, di amministratore di fatto della fallita.

A ciò poi si aggiungeva un'ulteriore circostanza, anch'esse non affrontata nel ricorso: l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica solo nel settembre 2011 (la declaratoria del fallimento era dell'ottobre 2012) ed il precedente amministratore di diritto, tale [OSCURATO:PERSONA], aveva, a suo tempo, presentato una denuncia-querela per truffa proprio nei confronti del Taglialavore, affermando, in tale atto, che egli non si era mai interessato della gestione della società che era interamente amministrata dall'odierno imputato anche in relazione ai rapporti con le banche (rapporti che avrebbero generato le condotte denunciate).

Dal che doveva dedursi che il ruolo di amministratore cli fatto della fallita risaliva anche ad epoca precedente rispetto a quella in cui l'amministratore di diritto era stato [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Quanto al denunciato, sempre nel primo motivo di ricorso, difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza, deve ricordarsi che non costituiscono violazione del disposto dell'art. 521 cod. pro. pen. il mutamento del ruolo dell'imputato nel contestato delitto di bancarotta purchè la condotta contestata a tale titolo non innnnuti a sua volta (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779; Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073).

Peraltro, nell'odierno caso concreto, non si poteva neppure rilevare un concreto mutamento dell'accusa posto che, fin dall'origine, nell'imputazione ascrittagli, pur citandosi l'art. 110 cod. pen., Taglialavore veniva accusato - del delitto di bancarotta documentale - nella sua "qualità di amministratore di fatto" della fallita.

2. Il secondo motivo - sulla presunta incertezza dell'ipotesi di reato ritenuta, fra le due, di bancarotta fraudolenta documentale, previste dall'art. 216, comma 1 n. 2 legge fall. - è manifestamente infondato.

La Corte di appello aveva, difatti, affermato (a pagina 7 dell'impugnata sentenza) come l'imputato dovesse rispondere della prima ipotesi - l'avere occultato o distrutto i libri e le scritture contabili al fine di recare pregiudizio ai creditori - per non avere consegnato al curatore le medesime pur avendone avuto il materiale possesso (per essere state a lui riconsegnate dalla commercialista).

Solo ultroneamente la Corte aveva aggiunto che Taglialavore si era reso protagonista anche dell'ulteriore condotta, consistita nella irregolare tenuta delle scritture contabili, sulla scorta di quanto riferito dalla commercialista in ordine alla loro inattendibilità.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, il dolo specific:o di pregiudizio ai creditori (necessario per concretare la prima ipotesi di bancarotta documentale) non illogicamente doveva dedursi dall'intento, dell'imputato, di non evidenziare quelle anomalie contabili che la commercialista aveva rilevato.

In tale contesto era del tutto evidente la strumentalità della denuncia di smarrimento del compendio contabile, priva, come rilevata dalla Corte, di quegli elementi che avrebbero consentito di ritenere attendibile una così provvidenziale circostanza.

3. L'ultimo motivo, sulla durata delle pene accessorie fallimentari, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non proposto con i motivi di appello.

Nè può ritenersi che si versi in una ipotesi di "pena illegale", così da dover essere comunque esaminata da questa Corte, posto che questa ricorre solo quando siano stati superati i limiti edittali della stessa, circostanza non verificatesi nell'odierno caso di specie.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, insiste per l'accoglirnento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 aprile 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla misura indicata in dispositivo e ne confermava la responsabilità in relazione al delitto ascrittogli ai sensi dell'art. 216, comma 1 n. 2, legge fall., per avere - quale amministratore di fatto della srl [OSCURATO:PERSONA], dal 2 ottobre 2008 al fallimento, dichiarato con sentenza del 4 ottobre 2012 - sottratto, in pregiudizio dei creditori, i libri e le scritture contabili della società e per averle, comunque, tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. Il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato lo si era congruamente dedotto dalla testimonianza della commercialista della società, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere intrattenuto rapporti con il solo prevenuto e che le risultava fosse costui l'amministratore della stessa, nonostante non ne fosse il formale rappresentante. La professionista aveva poi riferito di essersi rifiutata di compilare il bilancio 2009 perché aveva ritenuto inattendibili le scritture consegnatele dall'imputato ed aveva, sempre al Tagllialavore, restituito la documentazione. Co ciò smentendo l'assunto difensivo, confermato dalla testimonianza dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], che Taglialavore si fosse occupato dei soli rapporti con i clienti. Del resto, questi aveva consegnato al commercialista anche tutte le fatture attive e passive (ed erano le prime, quelle verso i clienti, che avevano ingenerato sospetti circa la loro congruenza alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]). Non solo: dall'arrivo in società del Taglialavore si era verificato un aumento esponenziale del fatturato, del tutto inattendibile (non essendo in nulla mutata la struttura produttiva e commerciale della società), e questo era ovviamente dipeso proprio dall'attività di vendita gestita dal medesimo. L'imputato, poi, era stato l'unico soggetto che risultasse essere in possesso della contabilità (portandola, di volta in volta, alla commercialista e ricevendola, infine, in consegna), contabilità che, dopo la declaratoria di Fallimento, non era stata consegnata al curatore. Considerando poi l'inattendibilità della denuncia di scomparsa della medesima, doveva concludersi che fosse proprio Taglialavore ad avere interesse al suo occultamento visto che la medesima, già ritenuta incongrua dalla commercialista, avrebbe potuto disvelare le ragioni dell'incredibile aumento del fatturato degli ultimi anni. Da ultimo, la Corte di merito annotava come la declaratoria di colpevolezza dell'imputato quale amministratore di fatto della fallita e non quale concorrente degli amministratori di diritto non costituiva alcuna sostanziale innmutazione dell'accusa sostanziale tale da diversi ritenere il difetto di correlazione fra l'accusa e la condanna. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prova del ruolo, di amministratore di fatto, che si è assunto rivestire l'imputato. Si era, infatti, solo richiamato, a tal proposito, il verbale di sommarie informazioni rese dalla commercialista [OSCURATO:PERSONA] che si però era limitata ad affermare che il ricorrente era l'amministratore di fatto della società senza però illustrare le ragioni di tale suo convincimento. Al più ella l'aveva visto tre o quattro volte quando l'imputato si era recato nel suo studio a consegnare le fatture. Non si erano pertanto individuate le condotte concrete, di gestione della società, che Taglialavore avrebbe compiuto. La Corte non aveva motivato in ordine alla pretesa inattendibilità del prevenuto quando questi aveva affermato di essersi occupato solo dei rapporti con i clienti. Una circostanza confermata anche dall'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] (nelle dichiarazioni inviate al curatore) che aveva negato che l'imputato si fosse occupato anche dei rapporti con i fornitori. Né si era provato che fosse il Taglialavore ad occuparsi dei rapporti con le banche, ancorchè egli fosse l'unico dipendente della società. Si era poi ignorato il fatto che la contestazione era stata mossa citando il concorso di persone nel reato, l'art. 110 cod. pen.. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 216 legge fall. e 516, 521 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione. L'utilizzo della congiunzione "e" nell'imputazione, posta, fra le due diverse ipotesi di bancarotta documentale costituiva 'un'ipotesi di imputazione alternativa. I giudici del merito non avevano però chiarito di quale, delle due condotte, il prevenuto si fosse reso responsabile. Nessuna specificazione era stata fatta circa la condotta a lui attribuita e circa il dolo che l'aveva accompagnata. Neppure dalla Corte d'appello, investita sul punto da uno specifico motivo di censura. Ed anzi, la Corte stessa, aveva motivato circa la presunta sussistenza di entrambe le condotte. Senza però nulla precisare circa la sussistenza di quel dolo specifico che caratterizza la prima ipotesi. Contrariamente a quanto assunto dalla Corte il bilancio della società del 2009 era stato regolarmente redatto e depositato. Quanto alla correttezza della contabilità„ la commercialista si era limitata ad esprimere dei dubbi, senza però che, sul punto, fosse stato esperito alcun approfondimento. La denuncia di smarrimento della documentazione contabile, ritenuta inattendibile senza adeguata giustificazione, era stata, comunque, sporta dal [OSCURATO:PERSONA], l'amministratore di diritto della fallita, e non dal ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge concretata dalla mancata fissazione della durata delle pene accessorie, non precisata né dal primo giudice né dalla Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1. Il primo motivo, speso sul ruolo dell'imputato, ritenuto, dai giudici del merito, essere stato l'amministratore di fatto della fallita, è inammissibile perché tende ad ottenere da questa Corte una non consentita riconsiderazione degli elementi di prova al fine di addivenire una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Peraltro, il motivo risulta anche peccare di genericità perché non affronta tutte le ragioni esposte nella sentenza impugnata per pervenire alla conclusione censurata. La Corte d'appello, infatti, non aveva tenuto conto delle sole, e pur significative, affermazioni della commercialista della società - che l'aveva avuto come unico interlocutore per la consegna e la redazione dei documenti contabili, senza così avere avuto contatto alcuno con l'amministratore di diritto, così da doverne fondatamente desumere che Taglialavore fosse proprio l'amministratore reale della società - ma anche di altri elementi di prova. Era, infatti, emerso che, quando Taglialavore era entrato in società (come l'unico dipendente della stessa), questa avesse enormemente aumentato il proprio fatturato, senza che a ciò corrispondesse un parallelo aumento della capacità produttiva o commerciale. Tale cospicua, ed ingiustificata, lievitazione degli affari era dovuta proprio al settore ritenuto di esclusiva competenza dell'imputato, il contatto e la contrattazione con la clientela. Nel contempo, la contabilità che ne era derivata era risultata talmente incongrua da indurre la commercialista dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a rifiutarsi (evidentemente dopo un'analisi non disattenta) di redigere gli strumenti contabili di sintesi, il bilancio 2009 (che poi lo stesso sia stato presentato non riveste significato probatorio alcuno, non conoscendosi chi, altrimenti, ne sia stato il redattore). Era da tale complessive emergenze - e dalla provata disponibilità dell'intero compendio contabile in capo all'imputato (e non in possesso dell'amministratore di diritto) - che la Corte di merito aveva dedotto il ruolo del medesimo, di amministratore di fatto della fallita. A ciò poi si aggiungeva un'ulteriore circostanza, anch'esse non affrontata nel ricorso: l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica solo nel settembre 2011 (la declaratoria del fallimento era dell'ottobre 2012) ed il precedente amministratore di diritto, tale [OSCURATO:PERSONA], aveva, a suo tempo, presentato una denuncia-querela per truffa proprio nei confronti del Taglialavore, affermando, in tale atto, che egli non si era mai interessato della gestione della società che era interamente amministrata dall'odierno imputato anche in relazione ai rapporti con le banche (rapporti che avrebbero generato le condotte denunciate). Dal che doveva dedursi che il ruolo di amministratore cli fatto della fallita risaliva anche ad epoca precedente rispetto a quella in cui l'amministratore di diritto era stato [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Quanto al denunciato, sempre nel primo motivo di ricorso, difetto di correlazione fra l'accusa e la sentenza, deve ricordarsi che non costituiscono violazione del disposto dell'art. 521 cod. pro. pen. il mutamento del ruolo dell'imputato nel contestato delitto di bancarotta purchè la condotta contestata a tale titolo non innnnuti a sua volta (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779; Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni, Rv. 224842; Sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100; Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, dep. 2015, Runca, Rv. 264073). Peraltro, nell'odierno caso concreto, non si poteva neppure rilevare un concreto mutamento dell'accusa posto che, fin dall'origine, nell'imputazione ascrittagli, pur citandosi l'art. 110 cod. pen., Taglialavore veniva accusato - del delitto di bancarotta documentale - nella sua "qualità di amministratore di fatto" della fallita. 2. Il secondo motivo - sulla presunta incertezza dell'ipotesi di reato ritenuta, fra le due, di bancarotta fraudolenta documentale, previste dall'art. 216, comma 1 n. 2 legge fall. - è manifestamente infondato. La Corte di appello aveva, difatti, affermato (a pagina 7 dell'impugnata sentenza) come l'imputato dovesse rispondere della prima ipotesi - l'avere occultato o distrutto i libri e le scritture contabili al fine di recare pregiudizio ai creditori - per non avere consegnato al curatore le medesime pur avendone avuto il materiale possesso (per essere state a lui riconsegnate dalla commercialista). Solo ultroneamente la Corte aveva aggiunto che Taglialavore si era reso protagonista anche dell'ulteriore condotta, consistita nella irregolare tenuta delle scritture contabili, sulla scorta di quanto riferito dalla commercialista in ordine alla loro inattendibilità. Quanto all'elemento soggettivo del reato, il dolo specific:o di pregiudizio ai creditori (necessario per concretare la prima ipotesi di bancarotta documentale) non illogicamente doveva dedursi dall'intento, dell'imputato, di non evidenziare quelle anomalie contabili che la commercialista aveva rilevato. In tale contesto era del tutto evidente la strumentalità della denuncia di smarrimento del compendio contabile, priva, come rilevata dalla Corte, di quegli elementi che avrebbero consentito di ritenere attendibile una così provvidenziale circostanza. 3. L'ultimo motivo, sulla durata delle pene accessorie fallimentari, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non proposto con i motivi di appello. Nè può ritenersi che si versi in una ipotesi di "pena illegale", così da dover essere comunque esaminata da questa Corte, posto che questa ricorre solo quando siano stati superati i limiti edittali della stessa, circostanza non verificatesi nell'odierno caso di specie. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent
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