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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 27279/2026

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l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce harevocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a NicolaGiuliano il 16 gennaio 2025 per l’espiazione della pena di anni 1, mesi 9 e giorni10 di reclusione, inflitta in relazione ai delitti di porto e ricettazione di un’arma,nonché di lesioni, commessi nell’anno 2014.Il Tribunale ha motivato la revoca in ragione del rinvenimento, nel corso diuna perquisizione presso l’abitazione del condannato, di sei grammi di hashish,che lo stesso consegnava ai Carabinieri, prelevandoli da un contenitore occultatonella parte superiore di un pensile della cucina.Il decidente ha ritenuto non credibile la linea difensiva del detenuto,incentrata sulla prospettazione, corroborata da una dichiarazione scritta rilasciatadal figlio al difensore, secondo cui la sostanza apparteneva al giovane e il padrese n’era assunta la disponibilità per evitare al congiunto conseguenze di tipoamministrativo.2.

Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione NicolaGiuliano, a mezzo difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnatasulla scorta di tre motivi.2.1 Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge e vizio dimotivazione, avendo il Tribunale di sorveglianza ritenuto che la sostanzastupefacente rinvenuta fosse in uso o comunque nella disponibilità del condannato,nonostante la confessione del figlio, non smentita da elementi di segno contrario.2.2.

Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione,non essendosi il Tribunale congruamente confrontato con le argomentazionidedotte nella memoria difensiva depositata il 2 dicembre 2025 e non avendospiegato perché l’episodio isolato, concernente un quantitativo esiguo di sostanza,rendesse la misura della detenzione domiciliare, già assistita da braccialettoelettronico per altra causa, inidonea a contribuire al processo rieducativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il sesto comma dell'art. 47-ter Ord. pen. prevede che la detenzionedomiciliare debba essere revocata se il comportamento del soggetto, contrario allalegge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione dellamisura.Ne consegue che la revoca non opera automaticamente in qualsiasi caso diviolazione delle prescrizioni, ma può essere disposta solo quando il condannatoabbia tenuto condotte inconciliabili con la prosecuzione della detenzione presso ildomicilio.Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, soffermatosi a confutare latesi difensiva circa la riconducibilità al figlio del condannato della detenzione dellostupefacente sequestrato, ha omesso tuttavia di apprezzare le inferenze dellaritenuta disponibilità in capo al Giuliano di un modestissimo quantitativo di drogaleggera, compatibile con una destinazione al consumo, sulla prosecuzione delladetenzione domiciliare, senza approfondire le conseguenze della condotta intermini di inidoneità contenitiva e rieducativa della misura alternativa.Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la gravità della violazione delleprescrizioni, in relazione alla dinamica dei fatti e alle giustificazioni offertedall’interessato, nel quadro del complessivo comportamento tenuto durante lasottoposizione al regime di detenzione domiciliare, in modo da ponderarne larilevanza ostativa al mantenimento del beneficio.3.

Non essendo stata compiuta la prescritta valutazione e non essendo statoadeguatamente spiegato perché il contegno del condannato sarebbe incompatibilecon la prosecuzione della misura, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Lecce.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce harevocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a NicolaGiuliano il 16 gennaio 2025 per l’espiazione della pena di anni 1, mesi 9 e giorni10 di reclusione, inflitta in relazione ai delitti di porto e ricettazione di un’arma,nonché di lesioni, commessi nell’anno 2014.Il Tribunale ha motivato la revoca in ragione del rinvenimento, nel corso diuna perquisizione presso l’abitazione del condannato, di sei grammi di hashish,che lo stesso consegnava ai Carabinieri, prelevandoli da un contenitore occultatonella parte superiore di un pensile della cucina.Il decidente ha ritenuto non credibile la linea difensiva del detenuto,incentrata sulla prospettazione, corroborata da una dichiarazione scritta rilasciatadal figlio al difensore, secondo cui la sostanza apparteneva al giovane e il padrese n’era assunta la disponibilità per evitare al congiunto conseguenze di tipoamministrativo.2. Avverso la descritta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione NicolaGiuliano, a mezzo difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnatasulla scorta di tre motivi.2.1 Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge e vizio dimotivazione, avendo il Tribunale di sorveglianza ritenuto che la sostanzastupefacente rinvenuta fosse in uso o comunque nella disponibilità del condannato,nonostante la confessione del figlio, non smentita da elementi di segno contrario.2.2. Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione,non essendosi il Tribunale congruamente confrontato con le argomentazionidedotte nella memoria difensiva depositata il 2 dicembre 2025 e non avendospiegato perché l’episodio isolato, concernente un quantitativo esiguo di sostanza,rendesse la misura della detenzione domiciliare, già assistita da braccialettoelettronico per altra causa, inidonea a contribuire al processo rieducativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il sesto comma dell'art. 47-ter Ord. pen. prevede che la detenzionedomiciliare debba essere revocata se il comportamento del soggetto, contrario allalegge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione dellamisura.Ne consegue che la revoca non opera automaticamente in qualsiasi caso diviolazione delle prescrizioni, ma può essere disposta solo quando il condannatoabbia tenuto condotte inconciliabili con la prosecuzione della detenzione presso ildomicilio.Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, soffermatosi a confutare latesi difensiva circa la riconducibilità al figlio del condannato della detenzione dellostupefacente sequestrato, ha omesso tuttavia di apprezzare le inferenze dellaritenuta disponibilità in capo al Giuliano di un modestissimo quantitativo di drogaleggera, compatibile con una destinazione al consumo, sulla prosecuzione delladetenzione domiciliare, senza approfondire le conseguenze della condotta intermini di inidoneità contenitiva e rieducativa della misura alternativa.Il Tribunale avrebbe dovuto valutare la gravità della violazione delleprescrizioni, in relazione alla dinamica dei fatti e alle giustificazioni offertedall’interessato, nel quadro del complessivo comportamento tenuto durante lasottoposizione al regime di detenzione domiciliare, in modo da ponderarne larilevanza ostativa al mantenimento del beneficio.3. Non essendo stata compiuta la prescritta valutazione e non essendo statoadeguatamente spiegato perché il contegno del condannato sarebbe incompatibilecon la prosecuzione della misura, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Lecce.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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