CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15882/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della società [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce alricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cesareo, domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, e, peressa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioNumero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026digitale come per legge- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vinadio, elettivamente domiciliata pressolo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalecome per legge- controricorrente –nonchéROSSO DOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROSSO- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1074/2023,pubblicata in data 23 novembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello1. La controversia trae origine da un finanziamento concesso daUnicredit s.p.a. alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assistito da fideiussioneprestata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un importomassimo di euro 10.000.000,00.A seguito di inadempimento della debitrice principale, [OSCURATO:SOCIETA]otteneva dal Tribunale di Torino decreto ingiuntivo nei confronti deifideiussori per l’importo di euro 7.120.676,70; successivamente,avendo [OSCURATO:PERSONA] posto in essere atti dispositivi del proprioNumero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026patrimonio, tra cui atti di vendita in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., oraBaachus [OSCURATO:PERSONA] LTD, di due unità immobiliari,rispettivamente con atti del 30 ottobre 2013 e del 7 novembre 2014,conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la terza acquirente al fine diottenere la declaratoria d’inefficacia, nei propri confronti, dellepredette compravendite.Nello stesso giudizio formulava anche domanda di revocatoriadell’atto del 5 dicembre 2011, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto,a titolo di permuta, un fabbricato e terreni alla moglie, FiorenzaBajetto (la quale, con successivo atto del 2 marzo 2016,riservandosene l’usufrutto, aveva donato alle figlie Federica,Veronica, Francesca e [OSCURATO:PERSONA] la nuda proprietà sugli stessi beniacquistati a titolo di permuta).Il Tribunale di Torino accoglieva la prima domanda, respingendoquella concernente la permuta, e avverso tale decisione BaachusCapital Management LTD e [OSCURATO:PERSONA] proponevano distintiappelli, poi riuniti, cui resistevano [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].r.l., cessionaria del credito, proponendo a loro volta appelloincidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che avevarigettato la revocatoria dell’atto di permuta.2. Con la sentenza n. 1074/2023, la Corte d’appello di Torino harigettato integralmente sia gli appelli principali che gli appelliincidentali, confermando la sentenza impugnata in punto di revocadegli atti di compravendita e respingendo la tesi difensiva che levendite immobiliari si erano rese necessarie per adempiere un debitoscaduto del venditore nei confronti della banca svizzera PKB, la qualeaveva intimato ai fratelli Rosso il rientro dalla posizione debitoria.3. [OSCURATO:PERSONA] LTd propone ricorso per lacassazione della suddetta sentenza, affidato a sette motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per essa, quale mandataria, laNumero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026Phoenix [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resistono mediante autonomicontroricorsi.Non hanno invece svolto attività difensiva in questa sede DomenicoRosso e le eredi di [OSCURATO:PERSONA], Federica, Veronica, Francesca eTullia Rosso.4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità dellaquale tutte le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denunzia‹‹violazione dell’art. 2909 c.c. Eccezione di giudicato (art. 360, primocomma, n. 3 e art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)›› e lamenta chela Corte territoriale, in difetto di appello incidentale da parte di Onifera pronunciato sull’esistenza di un debito scaduto ed affermato chela documentazione versata agli atti di causa “non appari(va) cosìunivoca per dimostrare l’esistenza effettiva e l’ammontare di uningente debito del venditore, da considerare certamente già scadutoprima del 30.10.2013 – data della prima vendita…”.Sostiene che, al contrario, il Tribunale, esaminando la questionedella prova della inesistenza di altri mezzi per il pagamento del debitoverso la banca svizzera PKB, aveva necessariamente deciso che ildebito era esistente, risolvendo positivamente l’antecedente logiconecessario perché si potesse procedere al successivo accertamento,con la conseguenza che sulla esistenza di un debito scaduto sisarebbe formato il giudicato interno.1.1. La censura è inammissibile per una pluralità di ragioni.1.2. Pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto econseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente,Numero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibilesolo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizionemediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanzal’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art.2909 cod. civ., restando precluso ogni tipo di attività nomofilattica(Cass. Sez. 5, 16/07/2014, n. 16227; Cass., sez. 3, 16/01/2025, n.1041). Tale onere non è stato assolto nella specie.1.3. La Corte d’appello ha rilevato che, ‹‹contrariamente a quantosembra proporre nell’atto introduttivo di fase Baachus, nella sentenzadi primo grado non è contenuto accertamento alcuno sull’effettivaesistenza e qualificabilità come debito scaduto per il venditore delcredito di PKB›› (pag. 27 della motivazione della sentenzaimpugnata).Come posto in rilievo dai giudici d’appello, il Tribunale non avevaaccertato l’esistenza di un debito scaduto, ma aveva piuttostodisatteso l’eccezione formulata ai sensi del terzo comma dell’art.2901 cod. civ., per mancanza di prova che la vendita degli immobilicostituisse l’”unico mezzo” per il debitore per procurarsi la liquiditànecessaria.1.4. A tanto deve aggiungersi che, nel caso de quo, la Corteterritoriale, a fronte della contestazione mossa da [OSCURATO:SOCIETA]nell’atto di appello, ha preso in esame la questione dell’applicabilità omeno alla fattispecie dell’esenzione ex art. 2901, terzo comma, cod.civ., precisando non solo che la documentazione richiamata nonappariva valida e sufficiente per dimostrare l’esistenza effettiva el’ammontare di un ingente debito, da considerare già scaduto alladata di stipula del primo atto di compravendita, ma anche che, pur‹‹a voler teorizzare la sufficienza a tal fine della documentazione… erainsuperabile il rilievo già effettuato dal primo giudice sulla totaleassenza di prova in ordine all’effettiva impossibilità di DomenicoNumero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026Rosso di far fronte al credito della banca svizzera – vantato dallastessa anche nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA] – conmodalità diverse dalla realizzazione del patrimonio immobiliare –nello specifico, attraverso le due vendite in contestazione›› (pag. 28della motivazione della sentenza impugnata).La censura in esame non si confronta minimamente con taliargomentazioni.2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 2901,terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente attinge la decisione gravata là dovela Corte d’appello afferma che, ai fini dell’applicabilità dell’esenzioneinvocata, occorre dare prova, nel caso in cui la provvista sia stataottenuta mediante la vendita di un cespite immobiliare, che talevendita costituisse “l’unico mezzo” per effettuare il pagamento deldebito.2.1. Il motivo è infondato.2.2. La sentenza impugnata non si discosta dal consolidatoorientamento di questa Corte secondo il quale l’esenzione dallarevocatoria dell’adempimento di un debito scaduto, proprio allastregua di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 2901 cod. civ.,traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazionedel debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora exart. 1219 cod. civ., ricomprende anche l’alienazione di un beneeseguita per reperire la liquidità occorrente all’adempimento di unproprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo,ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalitànecessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di19/04/2016, n. 7747).Come ribadito anche più di recente, anche se il corrispettivo di unNumero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026bene sia destinato alla estinzione totale o parziale del debito, ciò nonesclude il pregiudizio per il creditore qualora tale alienazione non sianecessaria per estinguere il debito (Cass., sez. 6 -3, 27/01/2023, n.2552; Cass., sez. 3, 16/11/2023, n. 31941; Cass., sez. 6 – 3, n.15/05/2020, n. 8992).La Corte di merito ha, dunque, fatto corretta applicazione di taliprincipi di diritto ritenendo sfornita di prova la strumentalità dellaalienazione rispetto alla esigenza di estinguere il debito: prova che,come si è detto, presupponeva non solo la dimostrazione che ilcorrispettivo fosse destinato all’estinzione del debito nei confrontidella banca svizzera, ma altresì la dimostrazione che l'alienazione diquel cespite era l'unico modo per poter saldare il debito e che altrinon ve ne erano di disponibili.3. Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata perviolazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 2901 cod. civ.,‹‹per avere onerato la Baachus – acquirente – della prova che lavendita costituisse l’unico mezzo per ottenere la provvista necessariaal pagamento del debito scaduto››, la ricorrente si duole che la Corteterritoriale abbia posto a suo carico l’onere di fornire tale prova.Sostiene, al riguardo, che, applicando il criterio per cui oneratosarebbe l’acquirente, si pone su quest’ultimo l’onere di un fattonegativo, ossia di una prova impossibile, posto che l’acquirente –salvo provarne la collusione con il debitore – è estraneo alla sfera diinteressi del debitore stesso e non può conoscere la composizionedelle sue sostanze. Aggiunge che l’art. 2901, terzo comma, cod. civ.,nel prevedere che non è soggetto a revocatoria l’adempimento di undebito scaduto, pone una eccezione alla regola: l’eccezione in sensostretto deve essere allegata e provata da chi la eccepisce, ma lacontroeccezione, cioè la prova dell’esistenza di un fatto impeditivoall’operare dell’eccezione – nel caso, che la vendira mediata fosseNumero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026l’unico mezzo per procurare la provvista – avrebbe dovuto gravare suchi la sollevava e voleva avvalersene.Inoltre, la ricorrente evidenzia che la vendita costituiva l’unicomezzo per estinguere il debito e contesta la valutazione operata dallaCorte di merito che ha ritenuto che gli estratti conto prodotti nonsarebbero sufficienti ad attestare l’insufficienza di provvista di denaroin capo al debitore all’epoca della stipula delle vendite. Contesta aigiudici di secondo grado di non avere considerato che il debito versoPKB era di 2,7 milioni, somma di cui il debitore non poteva averedisponibilità liquida.3.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.3.2. Il ricorrere dell’esenzione è stato invocato da entrambi gliappellanti principali, ossia dal venditore e dall’acquirente, e la Corted’appello, dopo avere vagliato il materiale probatorio offerto asupporto della sua operatività, ha reputato che [OSCURATO:PERSONA] eBaachus [OSCURATO:PERSONA] LTD – già [OSCURATO:SOCIETA]. – nonavessero offerto la prova dell’impossibilità per il debitore di far fronteal debito nei confronti di PKB s.a., ‹‹pur ipotizzandone la precisaconsistenza e l’intervenuta scadenza, con altre poste patrimoniali equindi senza ricorrere alla vendita degli immobili in Torino e a Lipari››(pag. 29 della motivazione della sentenza).Correttamente la Corte d’appello ha posto a carico di chiintendeva avvalersi dell’esenzione l’onere di dimostrare che lealienazioni fossero state eseguite per reperire la liquidità occorrenteall'adempimento solo di debiti scaduti, in conformità allagiurisprudenza di questa Corte che ha posto l’onere probatorio incapo al debitore/venditore (Cass., sez. 3, 20/04/2018, n. 9816;Cass., sez. 3, 16/11/2023, n. 31941) e in capo all’acquirente (Cass.,sez. 3, 06/08/2002, n. 11764; Cass., sez. 1, 07/06/2013, n. 14420;Cass., sez. 6 - 3, 15/05/2020, n. 8992), ma non a carico delNumero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026creditore. Tanto esclude che i giudici di merito siano incorsi nellaviolazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio.3.3. Per il resto la doglianza si rivela inammissibile, in quantosotto la surrettizia deduzione di un vizio di violazione di legge, essaimpinge in questioni meramente fattuali ed è, nella sostanza, volta arimettere in discussione l’apprezzamento delle prove offerte dallaodierna ricorrente e dal debitore a supporto dell’eccezione ex art.2901, terzo comma, cod. civ., nell’intento di sollecitare un riesamedelle risultanze istruttorie, non consentito a questa Corte, e diaddivenire ad un accertamento diverso da quello fatto proprio daigiudici d’appello, i quali hanno escluso che la documentazioneprodotta potesse essere considerata sufficiente a dimostrarel’esistenza del debito scaduto e l’impossibilità per il debitore diestinguerlo senza ricorrere alla vendita dei cespiti immobiliari oggettodegli atti dispositivi impugnati.Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamentodei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass., sez. 5,22/11/2023, n. 32505).4. Con il quarto motivo, deducendo la violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,Numero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026cod. proc. civ., nonché violazione del canone di coerenza logica, laricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritieneraggiunta la prova della consapevolezza, in capo a Baachus CapitalManagement LTD, di pregiudicare l’altrui diritto; lamenta, inparticolare, che la Corte d’appello avrebbe ritenuto raggiunta taleprova “mediante l’uso di fatti-indizi inutili ovvero attraverso unragionamento privo di accettabilità probabilistica, con indizi privi dellanecessaria coerenza logica”, per avere desunto da fatti notil’esistenza di fatti ignorati che ne costituivano una conseguenzaaccettabilmente probabile.Evidenzia che la Corte di merito, al fine di ritenere presuntivamenteprovata la consapevolezza in capo all’acquirente, aveva valorizzato iseguenti “segni”: a) [OSCURATO:SOCIETA]., società acquirente, era statacostituita pochi mesi prima della prima vendita e non risultava avereposto in essere altre operazioni commerciali a parte i due atti a titolooneroso di cui era causa; b) l’immobile in Torino, [OSCURATO:PERSONA], era statoconcesso prima della cessione da [OSCURATO:PERSONA] in locazione allamoglie [OSCURATO:PERSONA], con contratto proseguito dalla societàacquirente e ancora in corso al momento della instaurazione dellacausa; c) per un periodo, nel 2015, [OSCURATO:SOCIETA] era stataamministrata dalla stessa persona che amministrava altra società,H20, che era all’epoca socia unica della Capitalcasa - Baachus erispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] era usufruttuario di una quota; d)Capitalcasa non aveva effettuato altre operazioni.Sostiene che l’indizio secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statousufruttuario di H20 non sarebbe rispondente al vero e che altriindizi, quali la coincidenza tra l’amministratore di Capitalcasa e diquello di H20 sarebbero irrilevanti o “neutri” e ancora che la data dicostituzione di Capitalcasa costituirebbe “cosa assolutamente usualenel settore delle operazioni immobiliari”.Numero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/20264.1. La censura è inammissibile.4.2. La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazionedei citati artt. 2727 e 2729 c.c. può prospettarsi quando il giudice dimerito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione oconcordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenzaignota e non anche quando la critica, come nel caso in esame, siconcreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nellamera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma.Come chiaramente emerge dalla illustrazione del motivo soprasinteticamente riportato, esso è volto ad una rilettura degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, in palese contrasto con iprincipi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1785 del 2018e ribaditi dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass., sez. 2,21/03/2022, n. 9054; Cass., sez. 2, 04/08/2025, n. 22544).Ne segue che la sentenza sfugge alle censure ad essa rivolte con ilmezzo in esame.5. Con il quinto motivo, denunziando la violazione dell’art. 2901,primo comma e terzo comma, cod. civ., la ricorrente, premesso chela giurisprudenza è concorde nel ritenere che, nel caso diadempimento di debito scaduto, divengono irrilevanti i presuppostidel danno e della consapevolezza (Cass., n. 11051/2009), deduceche, una volta ammesso che il debito era scaduto, ogni indagine suipresupposti della revocatoria sarebbe irrilevante; assume, quindi, chein caso di pagamento di debito scaduto, occorrerebbe provare“qualcosa in più” rispetto alla semplice consapevolezza, e cioè lacollusione volta a simulare il debito.Numero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026Il motivo è inammissibile, trattandosi di un “non motivo”.La Corte d’appello, come già sopra evidenziato, ha escluso chefosse stata offerta prova della sussistenza del debito di DomenicoRosso nei confronti della Banca svizzera PKB s.a. ed ha ritenutodirimente l’assenza di prova in ordine alla effettiva impossibilità diDomenico Rosso di far fronte al credito della banca svizzera conmodalità diverse dalla vendita di beni immobili facenti parte del suopatrimonio; tali statuizioni sono di per sé incompatibili con lepremesse del motivo in disamina, che peraltro si limita a merevalutazioni non corroborate da alcun riscontro.6. Con il sesto motivo è denunziata la violazione dell’art. 2,comma 3, 6 e 6 bis della legge 130/99 in relazione all’art. 106 d.lgs.n. 385/1993, degli artt. 1418, artt. 77 e 83 cod. civ.La ricorrente eccepisce che, non essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. iscritta all’Albo ex art. 106 del t.u.b., “nonoccorrerebbero particolari approfondimenti per affermare che,semplicemente Phoenix non aveva, non ha mai avuto e non ha ilpotere di agire in giudizio” per conto e in nome della [OSCURATO:PERSONA].r.l..Il motivo è infondato.Con ordinanza n. 7243/2024, questa Corte ha statuito che ilconferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad unsoggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b. e i conseguentiquanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediatavalenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazioneamministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanzapubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e deipoteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza epresidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessaNumero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso pianodel rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventualiprofili penalistici (Cass., sez. 3, 18/03/2024, n. 7243).La ricorrente non si confronta adeguatamente con tale principio enon offre argomenti che possano indurre il Collegio a discostarsene.7. Con il settimo motivo si prospetta la violazione degli artt. 92 ess. cod. proc. civ. in relazione all’art. 5, commi 1 e 2 d.m. n.55/2014, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Nell’attingere la statuizione concernente le spese di lite e nelcontestare la liquidazione avvenuta in base al valore del credito aprotezione del quale la revocatoria è stata proposta (oltre 7 milioni dieuro), la ricorrente chiede che la liquidazione debba essere rimeditataalla luce del d.m. n. 55/2014, il cui nuovo art. 5, comma 1, prevedeche “in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia,anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risultamanifestamente diverso da quello presunto a norma del codice diprocedura civile o alla legislazione speciale”.Si duole che la Corte non abbia fatto riferimento a tale disposizionenormativa, che riguarda proprio la liquidazione delle spese “a caricodel soccombente”, e ne sollecita l’applicazione, sottolineando chel’interesse perseguito dalle parti non può mai essere maggiore delvalore dei beni della cui revocatoria si discute (pari ad euro1.762.400).Il motivo è infondato. Ai fini della individuazione dello scaglione diriferimento per la liquidazione delle spese, questa Corte ha più volteprecisato che, nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore dellacausa si determina sulla base non del valore dei beni oggetto dell’attoo degli atti dispositivi, bensì del credito per il quale si agisce, anchese il valore dei beni alienati o comunque sottratti alla garanzia deicreditori risulti superiore o inferiore; ciò in considerazione delNumero registro generale 10002/2024Numero sezionale 886/2026Numero di raccolta generale 15882/2026Data pubblicazione 23/05/2026carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l’efficacia degliesecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (cfr. Cass., sez. 2,19/11/2018, n. 29810; Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3697).8. All’inammissibilità ed all’infondatezza dei motivi consegue ilrigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore di ciascuna delle parti controricorrenti, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro20.200,00 ( di cui euro 20.000,00 per onorari ), oltre a spese generalie accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrentiAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 6 marzo 2026IL PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA]