CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 34858/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7934/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Imprese Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] EPE, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (subentrante a titolo universale ex art. 1, d.l. n. 193/2016,conv. in l . n. 225/2016) , C . F . 11210661002 - [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA] ), O ttogas S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Cercola, al [OSCURATO:PERSONA], in qualità di concessionario, ex artt.52 e 53 d.lgs. n. 446/1997, del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU e TIA per Napoli e Provincia, in virtù di contratto Rep. S.A.P.NA. 00-095-201, in persona del responsabile della gestione e Avviso accertamento mancato pagamento Tarsu – Prescrizione – Detenzione iniziata prima del 20 gennaio legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., dott. [OSCURATO:PERSONA], a ciò autorizzato con procura speciale rilasciata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante p.t. della mandataria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ora Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], con atto per [OSCURATO:PERSONA] di Roma ( rep 43.250 , raccolta 24. 654 ) del 9.11.2017, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso e su foglio separato, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] II n. 55 Sc. B. lnt. 1, presso lo [OSCURATO:PERSONA], 00185 ROMA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E C. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Pozzuoli (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in persona del legale rappresentante p.t. PortoGennaro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il 29 marzo 1967 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, giusta procura su separato documento informatico, sottoscritto con firma digitale e congiunto al controricorso mediante strumento informatico ex art. 83 c.p.c., dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] d’Aragona (C.F.: VLNGCR 57P28 F839FG) ed [OSCURATO:PERSONA] ( C . F . : SLMNNL 54T05 A535C ) ed elettivamente domiciliatain Roma, alla V ia Sinuessa n. 15 ( presso l’A vv. [OSCURATO:PERSONA]); -controricorrente – - avverso la sentenza n. 4062/14/2020 depositata dalla CTR Campania il 15/09/2020 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022; Ritenuto infatto 1. La “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]” proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso l’avviso di accertamento con cui le era stato contestato il mancato pagamento della Tarsu dovuta per gli anni 2011 e 2012 relativa ad un immobile sito in Pozzuoli, eccependo la decadenza della potestà di accertamento dell’imposta per l’anno 2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’avviso di accertamento con riferimento all’imposta Tarsu relativa all’annualità 2011. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, disponendo, però, la correzione dell’errore materiale rappresentato dalla indicazione, quale avviso di accertamento annullato, di quello riportante il n. 13970008613, anziché quello contraddistinto dal n. 1000002553. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] di Imprese Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] EPE (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) – [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo. La “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]” ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un solo motivo. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il [OSCURATO:PERSONA] di Imprese ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 e 71 d.lgs. n. 507/1993 e 1, comma 161, l. n. 296/2006, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR dichiarato prescritto il tributo riferito all’annualità 2011 senza considerare che il contribuente che ometta di presentare una denuncia corretta dopo la prima ha tempo fino al 20 gennaio dell’anno successivo per adempiere a tale obbligo. 1.1. Il motivo è infondato.Questa Sezione ha avuto di recente modo di chiarire (Sez. 5, Sentenza n. 22900 del 21/10/2020) che In tema di TARSU, il contribuente che, negli anni successivi a quelli in cui ha presentato una "denuncia unica dei locali e delle aree tassabili" infedele, ometta di presentare una denuncia corretta, restando inerte, si trova nelle condizioni di chi non ottempera all'obbligo di effettuare tale dichiarazione, sicché avendo in tali ipotesi tempo sino al 20 gennaio dell'anno successivo per adempiere tale obbligo, è dall'anno successivo a quello a cui il tributo si riferisce che decorre il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 . Da ciò consegue che il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di decadenza entro il quale l’Ufficio può notificare, in siffatta evenienza, l’avviso di accertamento coincide con il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Invero, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare al Comune, «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», una denuncia unica dei locali e delle aree tassabili. Tale denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora lecondizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, le variazioni relative ai locali e alle aree che comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull'applicazione, e riscossione, del tributo (art. 70, commi 1 e 2, d.Lgs. n. 507 del 1993). Alla tassa in questione si applica il comma 161 dell'art. 1 I. n. 296 del 2006, ove è previsto che «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono statio avrebbero dovuto essere effettuati». Come appena evidenziato, ai fini dell'applicazione della tassa in esame, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione all'inizio dell'occupazione (o della detenzione) e non deve ripresentarla ogni anno, a meno che non intervengano variazioni che incidano sull'ammontare del tributo. Diverso è, però, il discorso nel caso in cui la denuncia iniziale sia infedele (o incompleta). Si è, infatti, già precisato che, per ogni anno solare, sussiste una distinta obbligazione tributaria (art. 64, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993), sicché, come accade nel caso di totale omissione della dichiarazione, anche nel caso in cui l'iniziale denuncia sia infedele (o incompleta), il contribuente non è liberato dall'obbligo di presentare la denuncia, corretta e completa, perché tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno, tant'è che la sua inottemperanza è sanzionata dall'art. 76 del d.Lgs. n. 507 del 1993 per ogni anno in cui la denuncia non è presentata. Qualora, dunque, il contribuente presenti una iniziale denuncia infedele (o incompleta) e negli anni successivi resti inerte, in questi anni, non presentando la dichiarazione dovuta, si trova nella stessa condizione di chi abbia omesso di presentarla (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019). D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia, non può provocare la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate, che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti presupposto per l'applicazione della tassa (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25063/2019; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass, Sez. 5, n. 2672/2016). La decadenza, sancita dall'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006, non attiene, infatti, al potere di accertamento dell'occupazione (o della detenzione) o degli altri presupposti del tributo, ma al diritto del Comune di esigerne il pagamento, dovendo gli avvisi di accertamento essere notificati - appunto, a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia omessa avrebbe dovuto essere effettuata. Come sopra evidenziato, in applicazione dell'art. 70 d. Lgs. n. 507 del 1993, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare, «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», denuncia unica dei locali e delle aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull'importo della tassa dovuta). L'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda sempre e comunque l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare. Ciò significa che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Di conseguenza, è a partire da tale data che inizia a decorrere, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, I. n. 296 del 2006 (così Cass., Sez. 5, n. 17219/2018 per un precedente specifico; conf. Cass., Sez. 5, n. 27578/2018; Cass., Sez. 5, n. 17219/2018; Cass., Sez. 5, n. 1984/2018; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass., Sez. 5, n. 18499/2017; Cass., Sez. 5,n. 11675/2017). Va ribadito che, qualora il contribuente non adempia all'obbligo su di lui gravante di presentare la denuncia -perché non ha effettuato l'originaria dichiarazione, o perché ha omesso di segnalare le variazioni intervenute, ovvero perché, come nel caso di specie, non ha presentato la denuncia negli anni successivi a quello in cui ha effettuato una dichiarazione infedele (o incompleta) - l'obbligo di presentazione della denuncia permane e si rinnova di anno in anno. Nei casi di omessa denuncia, per ciascun anno di inerzia del contribuente, ciò che rileva è il fatto che sia trascorso tutto l'anno, senza che il contribuente abbia provveduto ad adempiere all'obbligo di presentare la dichiarazione. In altre parole, nelle ipotesi sopra evidenziate, l'obbligo di presentare la denuncia, fedele e completa, resta per tutto l'anno di debenza della tassa e permane fino a che il contribuente non provveda a presentarla. Il termine previsto dall'art. 70 dLgs. n. 507 del 1993 non può pertanto essere che il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, d.Lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentataal Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 19531 del 17/06/2022; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6-5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070). Laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all'anno successivo» l'avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, con l'art. 10, comma 4, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, ... entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio» cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224). Per cui, si deve disattendere l'orientamento ormai minoritario di questa Corte, secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900). Orbene, la circostanza dedotta sin dall’atto introduttivo di primo grado, secondo cui la decorrenza dell’occupazione dell’unità immobiliare sita in Pozzuoli (NA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19 B da parte della contribuente ebbe ad iniziare in data 1 gennaio 2011, non risulta contestata dal R.T.I. neppure con la memoria difensiva del1 giugno 2021 e con quella illustrativa depositata a ridosso dellacamera di consiglio, di guisa che la relativa denuncia avrebbe dovuto essere effettuata entro la data del 20gennaio 2011. Da ciò consegue che l’avviso di accertamento notificato il 28dicembre 2017 comunque si rivela tardivo. Invero, nella fattispecie inesame, decorrendo il termine quinquennale di decadenza per l’accertamento dal 20 gennaio 2011, la notifica dell’avviso di accertamento non è intervenuta prima dello spirare del termine ultimo del 31dicembre 2016. 2. Venendo al ricorso incidentale, con l’unico motivo la resistente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR considerato che la ricorrente principale aveva limitato il gravame proposto nei riguardi della decisione resa inter partesdalla [OSCURATO:PERSONA] ai soli profili dell’errore materiale compiuto dalla contribuente (sostanziatosi nell’aver erroneamente indicato nel corpo del ricorso originario il numero identificativo dell’atto impugnato), nella redazione dell’originario ricorso avverso l’avviso di accertamento, sicchè era coperto dal giudicato il capo della sentenza ivi gravata afferente la ritenuta prescrizione della pretesa dell’amministrazione finanziaria. 2.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto del ricorso principale. 3. Il ricorso principale non merita, pertanto, di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente al rimborso delle spese