Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:569
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0852_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – dm-drogerie markt ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑852/19)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore – Marchio denominativo Balea – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Carattere distintivo della registrazione internazionale che designa l’Unione europea anteriore – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Valutazione del rischio di confusione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 25, 26)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 27, 32)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 40, 41, 43)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità dei prodotti o dei servizi
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 42)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 80)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 81, 82, 91, 92)
7.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] e marchio denominativo Balea
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 95-99)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2019 (procedimento R 1480/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la dm-drogerie markt e l’[OSCURATO:PERSONA]
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 settembre 2019 (procedimento R 1480/2019-2) è annullata nei limiti in cui ha annullato la decisione della divisione di opposizione, salvo nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione di opposizione per quanto riguarda i «cosmetici» compresi nella classe 3.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA].
4)
La dm-drogerie markt GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.