CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 26017/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 275/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 5909/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 4, comma 3, l.n. 110/75, per avere portato fuori dalla sua abitazione, senza un giustificato motivo, un bastone di legno della lunghezza di 55 cm il 24/07/2021 alle ore 15,00, tenendolo con sé all’interno della sua autovettura tra il sedile del conducente e lo sportello. Lo ha condannato alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuto il fatto di lieve entità. Venivano ritenute insussistenti le condizioni per dare applicazione alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha articolato i seguenti motivi. 2.1 Con il primo si lamenta violazione dell’art. 4, comma 3, l.n. 110/75 e la carenza di motivazione in ordine alle circostanze di tempo e di luogo, idonee a giustificare il finalismo lesivo richiesto dalla norma. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., essendo apparente la motivazione sulla ritenuta impossibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 163cod. pen., essendo apparente la motivazione sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato conclusioni scritte di replica insistendo nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati. 2. Infondato è il primo motivo che lamenta la violazione dell’art. 4, comma 3, l.n. 110/75 e la carenza di motivazione in ordine alle circostanze di tempo e di luogo, idonee a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26017/2025 Roma, lì, 15/07/2025 giustificare il finalismo lesivo richiesto dalla norma. E’ noto difatti che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona. In particolare «gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"» (Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101 - 01). Nella disponibilità dell’imputato è stato rinvenuto un bastone lungo 55 centimetri portato con sé all’interno dell’autovettura mentre circolava in un luogo pubblico in orario di primo pomeriggio. La censura formulata dal ricorrente muove dall’infondata pretesa che il giudice di merito debba verificare la concreta probabilità che un tale oggetto, in tutta evidenza atto ad offendere, venga utilizzato, mentre ai fini della configurabilità della fattispecie di pericolo è sufficiente la mera possibilità, certamente ricorrente nel caso di specie. Ciò che conta è l’assenza di un giustificato motivo del porto dell’oggetto atto ad offendere. E sul punto né al momento del controllo né successivamente l’imputato ha addotto alcuna plausibile delle ragioni lecite per le quali lo portava con sé. 3. Fondato è invece il secondo motivo, che lamenta la carenza di motivazione circa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. In effetti sul punto il provvedimento impugnato enuncia i presupposti della causa di non punibilità, quanto ai limiti edittali, in maniera errata facendo riferimento alla formulazione dell’art. 131-bis cod. pen. antecedente alla modifica operata dal d.lgs.n. 150/2022 e si limita a richiamare «le caratteristiche dell’oggetto», senza alcuna concreta specificazione di quali esse fossero e del perché precludessero l’accesso al beneficio. Tale motivazione si risolve in mera apparenza e in ogni caso non dà ossequio al principio secondo il quale «in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, in riforma della sentenza di prime cure, aveva escluso la tenuità del fatto, assumendo che le modalità del fatto risultavano "non irrilevanti", che la pericolosità dell'imputato era desumibile dalla "spregiudicatezza" della condotta, e che gli elementi valorizzati dal primo giudice risultavano connotati da "non marginale disvalore penale", senza sostanziare di contenuto tali predicati). (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940 - 01)». 4. A causa di tale vizio la sentenza deve essere annullata con rinvio, sebbene limitatamente alla causa di non punibilità della particolare tenuità, per nuovo giudizio sul punto, mentre con riguardo all’accertamento del fatto la sentenza deve essere confermata. L’ulteriore motivo con riguardo alla mancata concessione del beneficio di cui all’art.163 cod. pen. rimane assorbito, ma non precluso. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma in diversa persona fsica. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 15/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]