CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 17358/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l’unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono lamancanza, al contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per i reati di cui al capo 2) e 17) per ilRistallo e capo 8) per [OSCURATO:PERSONA], nonché il mancato riconoscimento nella massima estensionedelle stesse per [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 6), 16), 17), 28), 29) non è consentito insede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 21-25della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che ilgiudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna iricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]