CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 02417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 10496-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso l'ordinanza n. 5903/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 5903/2019 laddove è stata omessa la distrazione delle spese in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva fatto espressa richiesta; letto l'art. 391 bis c.p.c.; rilevato che l'istanza è fondata; ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove leggesi " condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 7.500, oltre alle spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15% oltre ad accessori di legge"; debba leggersi ed intendersi:" condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 7.500, oltre alle spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15% oltre ad accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario". Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N oggi...... l f'ql fl Canaatliere seppir