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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 28006/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che conclude per l'accoglimento del ricorso straordinario. (0 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 36339/22 deliberata il 17/06/2022, la Prima Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di assise di appello di Napoli aveva conferma la sentenza del 26/10/2020 con la Corte di assise di Napoli aveva dichiarato Foglia responsabile dei delitti di omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA] e dei connessi reati in materia di armi.

2. Avverso l'indicata sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione ha proposto ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo lamenta, al punto 5 (pag. 17) e al

3.3. (pagg. 11 e 12) della sentenza impugnata, l'errore di fatto avente a oggetto il frame tratto dall'intercettazione ambientale audiovisiva del colloquio del 10/03/2013 presso il carcere di Secondigliano tra il ricorrente e il figlio Vincenzo detenuto; l'errore di fatto relativo alla trascrizione peritale del frame contenuto a pag. 9 della relazione Iovino; l'errore di fatto avente a oggetto le doglianze difensive sollevate con specifico riferimento al frame in questione e alla trascrizione nel quarto motivo di ricorso.

Il travisamento da parte della Corte di cassazione dell'effettivo contenuto del brano saliente del colloquio tra il ricorrente e il figlio, così come nitidamente desumibile dall'ambientale audio-video e dal contenuto trascritto nella perizia consente di prospettarlo come travisamento sub specie di invenzione, che ha fuorviato l'iter formativo della volontà della Corte di cassazione consentendo di mantenere intatto il valore dell'unico risconto individualizzante delle accuse del collaboratore Dello Iacolo, percependo una confessione in realtà mai avvenuta.

La Corte di cassazione ha omesso l'esame delle articolate doglianze proposte con il quarto motivo del ricorso, laddove nel secondo motivo erano prospettate tutt'altre censure.

L'erronea percezione del contenuto effettivo del brevissimo scambio di battute e gesti tra il ricorrente e il figlio era stata portata al vaglio dei giudici di merito, ma l'errore di percezione permane anche nella sentenza impugnata, assumendo la configurazione di un errore di fatto che cade su atti relativi al processo di cassazione.

Anche dall'elaborato peritale, si desume che, quand'anche l'argomento del dialogo captato fosse realmente l'omicidio Perna, non può in alcun modo ritenersi intervenuta la "confessione" da parte di [OSCURATO:PERSONA] di aver dato mandato di eliminare fisicamente la vittima a Dello Iacolo.2.2.

Il secondo motivo lamenta, al punto 3.1 (pagg. 3 e 4) della sentenza impugnata, l'errore di fatto relativo alla sentenza n. 699 del 12/05/2021 della Sesta sezione della Corte di cassazione, erroneamente individuata come sentenza della Corte di assise di appello del 12/05/2021, nonché ai 2 e

2.1. (pagg. 8 e 9) della sentenza impugnata, l'errore di fatto consistito nell'erronea e omessa lettura delle doglianze proposte con il primo motivo con riguardo alla condanna per il reato di partecipazione ad associazione camorristica e di partecipazione dedita al traffico di stupefacenti inflitta al ricorrente in via definitiva dalla citata sentenza della Sesta sezione.

La sentenza impugnata ha indicato come - una inesistente - sentenza della Corte di assise di appello divenuta irrevocabile il 12/05/2021, la sentenza della Corte di cassazione n. 699 del 12/05/2021.

Inoltre, erroneamente ha fatto riferimento a una partecipazione con ruolo di primazia di Foglia nelle due compagini associative, laddove il ricorso per cassazione, richiamando la pronuncia della Sesta sezione, deduceva si trattava di un ruolo di semplice partecipe.

2.3. Il terzo motivo lamenta, al punto 8 (pagg. 19 e 20) della sentenza impugnata, l'errore di fatto consistito nell'omesso esame del settimo motivo di ricorso circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, non avendo considerato i dati fattuali favorevoli al ricorrente.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. In premessa, alcune indicazioni offerte da consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità devono essere qui, in estrema sintesi, richiamate.

Al riguardo, mette conto ribadire, in primo luogo, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, sicché qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, mentre sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez.

U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

A questo proposito, è opportuna una precisazione (significativa, come si vedrà, ai fini dell'esame del ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) in merito alla distinzione che la giurisprudenza di legittimità tiene ferma tra errore del giudice di legittimità rilevante ai fini del ricorso straordinario e travisamento della prova da parte dei giudici di merito: in questa prospettiva, ad esempio, si è affermato che il vizio di travisamento della prova della sentenza di appello, che non sia stato dedotto in sede di legittimità, non può costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., non configurandosi nella decisione della Corte di Cassazione alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (Sez. 3, n. 14509 del 31/01/2017, Romeo, Rv. 270394).

Dunque, il travisamento della prova da parte del giudice di merito - ritualmente dedotto con il ricorso per cassazione - può venire in rilievo sul piano dell'omesso esame del relativo motivo di ricorso, ma, di per sé, non dà corpo a un errore percettivo della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità.

Inoltre, mette conto sottolineare che, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982).D'altra parte, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non può dare luogo a un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché l'omissione non abbia avuto carattere decisivo, in quanto la pronuncia non poteva comunque essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503).

3. Ciò premesso, il primo motivo, pur presentando vari profili di inammissibilità, deve essere rigettato.

La circostanza che le censure articolate con il quarto motivo del ricorso siano state esaminate dalla sentenza oggetto di ricorso straordinario nell'ambito della trattazione delle doglianze proposte con diverso motivo non risulta dotata del necessario connotato della decisività.

Sotto questo profilo il ricorso non è fondato.

Quanto ai prospettati errori di fatto, si tratta di travisamenti della prova attribuiti alle sentenze di merito, come espressamente si desume dal ricorso (errore di percezione «in cui erano incorse le due Corte di merito» e che, ad avviso del ricorrente, permane anche nella sentenza Corte di cassazione) e, per così dire, "per trascinamento" alla Corte di cassazione.

Ma il giudice di legittimità ha puntualmente esaminato la censura, ricostruendo la portata - discorsiva e "visiva" dell'intercettazione - e, correlandola ad altra conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e la convivente (non presa in considerazione del ricorso straordinario) - disattendendo le doglianze difensive.

Ora, quello che il ricorso straordinario vorrebbe qualificare come oggetto di errore percettivo è, in realtà, niente altro che il significato attribuito dai giudici di merito all'intercettazione in questione, significato rispetto al quale la sentenza oggetto di ricorso straordinario ha ritenuto inammissibile le censure del ricorrente.

Il riferimento del ricorso straordinario all'erronea percezione del «contenuto effettivo» sta, in effetti, a indicare proprio una contestazione che si muove sul piano del riferimento non già al "significante" del dato probatorio, ma al suo "significato"; invero, come è stato anche di recente ribadito, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370).

Rilievo, questo, valido per il ricorso per cassazione "ordinario" e, a fortiori, per quello straordinario.3.

Il secondo motivo, invece, è inammissibile.

Il riferimento alla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli invece che alla sentenza n. 699 del 12/05/2021 della Sesta sezione (recte, Sez. 6, n. 31214 del 12/05/2021) è all'evidenza privo di decisività.

Quanto all'assenza nella citata sentenza della Sesta Sezione di qualsiasi riferimento a un ruolo direttivo in capo a [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata si evince, a pag. 13, che a tale ruolo ha fatto riferimento nelle sue dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni del tutto obliterate dal ricorso straordinario, che, sotto questo profilo, si rivela aspecifico. 4.

Anche il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorso straordinario, sostanzialmente, lamenta l'incompleto esame dei motivi di ricorso, ma la sentenza impugnata, quanto alla determinazione della pena, ha richiamato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, sottolineando l'aderenza ad esso delle statuizioni del giudice di merito e, quanto alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato la pericolosità dell'imputato desunta dalle modalità della condotta, richiamando il consolidato indirizzo che esclude la necessità di prendere in considerazione tutti gli elementi addotti dalle parti.

5. Complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che conclude per l'accoglimento del ricorso straordinario. (0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 36339/22 deliberata il 17/06/2022, la Prima Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte di assise di appello di Napoli aveva conferma la sentenza del 26/10/2020 con la Corte di assise di Napoli aveva dichiarato Foglia responsabile dei delitti di omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA] e dei connessi reati in materia di armi. 2. Avverso l'indicata sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione ha proposto ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo lamenta, al punto 5 (pag. 17) e al 3.3. (pagg. 11 e 12) della sentenza impugnata, l'errore di fatto avente a oggetto il frame tratto dall'intercettazione ambientale audiovisiva del colloquio del 10/03/2013 presso il carcere di Secondigliano tra il ricorrente e il figlio Vincenzo detenuto; l'errore di fatto relativo alla trascrizione peritale del frame contenuto a pag. 9 della relazione Iovino; l'errore di fatto avente a oggetto le doglianze difensive sollevate con specifico riferimento al frame in questione e alla trascrizione nel quarto motivo di ricorso. Il travisamento da parte della Corte di cassazione dell'effettivo contenuto del brano saliente del colloquio tra il ricorrente e il figlio, così come nitidamente desumibile dall'ambientale audio-video e dal contenuto trascritto nella perizia consente di prospettarlo come travisamento sub specie di invenzione, che ha fuorviato l'iter formativo della volontà della Corte di cassazione consentendo di mantenere intatto il valore dell'unico risconto individualizzante delle accuse del collaboratore Dello Iacolo, percependo una confessione in realtà mai avvenuta. La Corte di cassazione ha omesso l'esame delle articolate doglianze proposte con il quarto motivo del ricorso, laddove nel secondo motivo erano prospettate tutt'altre censure. L'erronea percezione del contenuto effettivo del brevissimo scambio di battute e gesti tra il ricorrente e il figlio era stata portata al vaglio dei giudici di merito, ma l'errore di percezione permane anche nella sentenza impugnata, assumendo la configurazione di un errore di fatto che cade su atti relativi al processo di cassazione. Anche dall'elaborato peritale, si desume che, quand'anche l'argomento del dialogo captato fosse realmente l'omicidio Perna, non può in alcun modo ritenersi intervenuta la "confessione" da parte di [OSCURATO:PERSONA] di aver dato mandato di eliminare fisicamente la vittima a Dello Iacolo.2.2. Il secondo motivo lamenta, al punto 3.1 (pagg. 3 e 4) della sentenza impugnata, l'errore di fatto relativo alla sentenza n. 699 del 12/05/2021 della Sesta sezione della Corte di cassazione, erroneamente individuata come sentenza della Corte di assise di appello del 12/05/2021, nonché ai 2 e 2.1. (pagg. 8 e 9) della sentenza impugnata, l'errore di fatto consistito nell'erronea e omessa lettura delle doglianze proposte con il primo motivo con riguardo alla condanna per il reato di partecipazione ad associazione camorristica e di partecipazione dedita al traffico di stupefacenti inflitta al ricorrente in via definitiva dalla citata sentenza della Sesta sezione. La sentenza impugnata ha indicato come - una inesistente - sentenza della Corte di assise di appello divenuta irrevocabile il 12/05/2021, la sentenza della Corte di cassazione n. 699 del 12/05/2021. Inoltre, erroneamente ha fatto riferimento a una partecipazione con ruolo di primazia di Foglia nelle due compagini associative, laddove il ricorso per cassazione, richiamando la pronuncia della Sesta sezione, deduceva si trattava di un ruolo di semplice partecipe. 2.3. Il terzo motivo lamenta, al punto 8 (pagg. 19 e 20) della sentenza impugnata, l'errore di fatto consistito nell'omesso esame del settimo motivo di ricorso circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, non avendo considerato i dati fattuali favorevoli al ricorrente. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. In premessa, alcune indicazioni offerte da consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità devono essere qui, in estrema sintesi, richiamate. Al riguardo, mette conto ribadire, in primo luogo, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, sicché qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, mentre sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). A questo proposito, è opportuna una precisazione (significativa, come si vedrà, ai fini dell'esame del ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) in merito alla distinzione che la giurisprudenza di legittimità tiene ferma tra errore del giudice di legittimità rilevante ai fini del ricorso straordinario e travisamento della prova da parte dei giudici di merito: in questa prospettiva, ad esempio, si è affermato che il vizio di travisamento della prova della sentenza di appello, che non sia stato dedotto in sede di legittimità, non può costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., non configurandosi nella decisione della Corte di Cassazione alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (Sez. 3, n. 14509 del 31/01/2017, Romeo, Rv. 270394). Dunque, il travisamento della prova da parte del giudice di merito - ritualmente dedotto con il ricorso per cassazione - può venire in rilievo sul piano dell'omesso esame del relativo motivo di ricorso, ma, di per sé, non dà corpo a un errore percettivo della sentenza impugnata da parte del giudice di legittimità. Inoltre, mette conto sottolineare che, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982).D'altra parte, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non può dare luogo a un errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché l'omissione non abbia avuto carattere decisivo, in quanto la pronuncia non poteva comunque essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503). 3. Ciò premesso, il primo motivo, pur presentando vari profili di inammissibilità, deve essere rigettato. La circostanza che le censure articolate con il quarto motivo del ricorso siano state esaminate dalla sentenza oggetto di ricorso straordinario nell'ambito della trattazione delle doglianze proposte con diverso motivo non risulta dotata del necessario connotato della decisività. Sotto questo profilo il ricorso non è fondato. Quanto ai prospettati errori di fatto, si tratta di travisamenti della prova attribuiti alle sentenze di merito, come espressamente si desume dal ricorso (errore di percezione «in cui erano incorse le due Corte di merito» e che, ad avviso del ricorrente, permane anche nella sentenza Corte di cassazione) e, per così dire, "per trascinamento" alla Corte di cassazione. Ma il giudice di legittimità ha puntualmente esaminato la censura, ricostruendo la portata - discorsiva e "visiva" dell'intercettazione - e, correlandola ad altra conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e la convivente (non presa in considerazione del ricorso straordinario) - disattendendo le doglianze difensive. Ora, quello che il ricorso straordinario vorrebbe qualificare come oggetto di errore percettivo è, in realtà, niente altro che il significato attribuito dai giudici di merito all'intercettazione in questione, significato rispetto al quale la sentenza oggetto di ricorso straordinario ha ritenuto inammissibile le censure del ricorrente. Il riferimento del ricorso straordinario all'erronea percezione del «contenuto effettivo» sta, in effetti, a indicare proprio una contestazione che si muove sul piano del riferimento non già al "significante" del dato probatorio, ma al suo "significato"; invero, come è stato anche di recente ribadito, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). Rilievo, questo, valido per il ricorso per cassazione "ordinario" e, a fortiori, per quello straordinario.3. Il secondo motivo, invece, è inammissibile. Il riferimento alla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli invece che alla sentenza n. 699 del 12/05/2021 della Sesta sezione (recte, Sez. 6, n. 31214 del 12/05/2021) è all'evidenza privo di decisività. Quanto all'assenza nella citata sentenza della Sesta Sezione di qualsiasi riferimento a un ruolo direttivo in capo a [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata si evince, a pag. 13, che a tale ruolo ha fatto riferimento nelle sue dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni del tutto obliterate dal ricorso straordinario, che, sotto questo profilo, si rivela aspecifico. 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. Il ricorso straordinario, sostanzialmente, lamenta l'incompleto esame dei motivi di ricorso, ma la sentenza impugnata, quanto alla determinazione della pena, ha richiamato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, sottolineando l'aderenza ad esso delle statuizioni del giudice di merito e, quanto alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato la pericolosità dell'imputato desunta dalle modalità della condotta, richiamando il consolidato indirizzo che esclude la necessità di prendere in considerazione tutti gli elementi addotti dalle parti. 5. Complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannat
Decreto Cassazione n. 28006/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris