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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 23919/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1434/2024 R.G. proposto dall ’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di Pierluca e [OSCURATO:PERSONA] che: - l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di Pierluca e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza N. 35829/2023 pubblicata il 22.12.2023, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso nei confronti dei propri assistiti, omettendo, in dispositivo, di liquidare le spese di lite; Ritenuto che: - le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16415/2018 hanno affermato che, in caso di mancata quantificazione nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura dicorrezione degli errori materiali di cui agliart.287 c.p.c. e segg., per ottenerne la liquidazione; - nel caso di specie, il collegio, pur avendo regolato le spese secondo il regime della soccombenza, ha omesso di liquidarle in dispositivo; - che le spese di lite vanno liquidate in € 7500, 00 per compensi; - ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo in dispositivo, dopo l’espressione “che liquida in complessivi €….” La somma di “7500,00”; - Visto l’art. 391 - bis c.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che la sentenza N. 35829/2023 pubblicata il 22.12.2023 venga corretta, aggiungendo nel dispositivo, dopo l’espressione “che liquida in complessivi €…” la somma di “7500,00”; dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1434/2024 R.G. proposto dall ’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di Pierluca e [OSCURATO:PERSONA] che: - l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di Pierluca e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza N. 35829/2023 pubblicata il 22.12.2023, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso nei confronti dei propri assistiti, omettendo, in dispositivo, di liquidare le spese di lite; Ritenuto che: - le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16415/2018 hanno affermato che, in caso di mancata quantificazione nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura dicorrezione degli errori materiali di cui agliart.287 c.p.c. e segg., per ottenerne la liquidazione; - nel caso di specie, il collegio, pur avendo regolato le spese secondo il regime della soccombenza, ha omesso di liquidarle in dispositivo; - che le spese di lite vanno liquidate in € 7500, 00 per compensi; - ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo in dispositivo, dopo l’espressione “che liquida in complessivi €….” La somma di “7500,00”; - Visto l’art. 391 - bis c.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che la sentenza N. 35829/2023 pubblicata il 22.12.2023 venga corretta, aggiungendo nel dispositivo, dopo l’espressione “che liquida in complessivi €…” la somma di “7500,00”; dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se
Sentenza Cassazione n. 23919/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris