CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 15637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Angelo,in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 34-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. dell’Abruzzo-Sez.dist. di Pescaran. 429/2017 depositata il 15/05/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che, richiamandosi alla requisitoria già depositata,chiede respingersi il primo e il secondo motivo di ricorso, accogliersi ilterzo e il quarto, assorbiti i restanti.Uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che insiste perl’accoglimento del ricorso, e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente,che insiste per il rigetto.1. In data 23 dicembre 2013, MARINELLI Silvia – amministratrice dellasocietà di diritto portoghese [OSCURATO:PERSONA] e comercio deprodutos farmaceuticos Lda, partecipata al 51% da [OSCURATO:PERSONA].r.l. ed al 49% da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., queste ultime entrambedirettamente riconducibili alla famiglia Marinelli, in quanto a loro voltapartecipate da [OSCURATO:PERSONA] e dalle figlie: la predetta Silvia eCristiana – era attinta da avviso di accertamento con il quale l’Ufficio diPescara dell’Agenzia delle entrate accertava maggior imponibile ai finidell’IRPEF per l'anno 2004, “determinato in virtù del combinato dispostodegli artt. 14, comma 4, della L. n. 537/93 e 37, comma 3, del D.P.R. n.600/73”, con pretesa di maggiori IRPEF ed addizionali, oltre interessi esanzioni. L’Ufficio contestava la sussistenza di un'interposizione traritenuti soci ed amministratori "occulti", e, per l'effetto, imputavadirettamente “pro quota” a questi ultimi, assoggettati ciascuno adautonomo accertamento, i ricavi ritratti dalla società.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso presso la Commissione TributariaProvinciale di Pescara per i seguenti motivi: nullità dell’avviso perchéemesso oltre i termini di decadenza; infondatezza della pretesa perassenza di proventi illeciti; infondata applicazione dell'art. 37 DPR n. 600del 1973.Numero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026Nel contraddittorio dell’Ufficio, la CTP accoglieva il ricorso, ritenendoche l’A.F. non potesse fruire del cd. raddoppio dei termini perl’accertamento, attesi la maturata prescrizione dei reati, l’omessaproduzione in giudizio della denuncia ed il mancato esercizio dell’azionepenale nei confronti della Marinelli.3. L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, nel contraddittorio della Marinelli, con la sentenzaepigrafata, alla stregua, per sommi capi, della seguente motivazione:- “Nel caso che ci occupa l'avviso di accertamento è stato notificato indata 23/12/2013 per cui il regime transitorio previsto dall'art. 2, comma3, del D.Lgs. n. 128 del 2015 (non abrogato), si applica agli avvisinotificati entro il 2 settembre 2015”;- “Non sussiste la decadenza del potere di accertamento per omessaproduzione della denuncia penale perché sussisteva, per la tipologia delreato, l'obbligo di denuncia”;- Non rileva la “lamentata decadenza dal potere di accertamento perintervenuta prescrizione”, in quanto “il presupposto applicativo” delraddoppio dei termini “è determinato dalla configurabilità di ipotesi direato collegata, in questo caso, alle dichiarazioni fraudolente ovveroall'uso di fatture per operazioni inesistenti”;- Nel merito, deve essere respinta “la lamentata infondatezza dellapretesa tributaria per l'assenza di proventi illeciti ex art. 14, comma 4,Legge 537/1993 avendo l'Ufficio provato, mediante allegazionedocumentale, che, dall'attività istruttoria svolta e dalle risultanze dellaverifica operata dalla G.d.F., si è potuta accertare l'esistenza deglielementi tipici dell’esterovestizione, con la dimostrazione della legittimitàdell’imputazione dei redditi ex art. 37 d.P.R. 600/73 e del raddoppio deitermini dell’accertamento”; “si è in presenza di un indubbio vantaggiofiscale riconducibile al regime impositivo più favorevole, dato il sostanzialesvolgimento dell'attività in Italia con il carattere esclusivamente figurativoNumero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026della presenza della società in Madeira ove ha dichiarato di avere la sedeformale”.4. Proponeva ricorso per cassazione la Marinelli con sei motivi, insistitocon memoria telematica; resisteva l’Agenzia con controricorso.5. Giusta requisitoria addì 31 marzo 2026, il Pubblico Ministero pressoquesta Suprema Corte, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA] il terzo e il quarto, assorbiti i restanti.All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il medesimorappresentante del Pubblico Ministero si richiama alla requisitoria giàdepositata, concludendo in conformità; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per laMarinelli insiste per l’accoglimento del ricorso; il rappresentantedell’Avvocatura Generale dello Stato Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenziainsiste invece per il rigetto dello stesso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi due motivi – in quanto relativi alla pretesa violazione deltermine per l'accertamento - possono – come del resto proposto in ricorso“sub” lett. a) – essere enunciati congiuntamente.2. Con il primo motivo si denuncia: “Omesso esame di un fattodecisivo ai fini del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Denunzia inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”.2.1. La CTR avrebbe omesso di esaminare “l'estensione soggettiva delraddoppio dei termini per l'accertamento sulla persona fisica della sig.raSilvia Marinelli per un reato contestato invece sin dalle indagini ad undiverso soggetto (ossia la società portoghese [OSCURATO:PERSONA])”. A fronte diciò, la Marinelli “non è stata destinataria di alcuna accusa di caratterepenale, come è del resto confermato dal fatto che gli importi di cuiall'accertamento impugnato sono largamente inferiori a quelli necessari afar emergere il reato di dichiarazione infedele”; inoltre manca un rapportoNumero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026partecipativo della Marinelli in Farmaticos, siccome partecipata daParadiso Residence e [OSCURATO:PERSONA].3. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell'art. 43 terzo comma del D.P.R. 600/1973, nel testo ‘ratione temporis’vigente, nella parte in cui prevede il termine raddoppiato di decadenza perl'esercizio dell'azione accertativa, in relazione all'art. 360 primo comma n.3) c.p.c.”.3.1. Il G.T. deve vagliare la sussistenza dei presupposti per l'obbligo didenuncia; nella specie, al contrario, l’appello è stato accolto solo sullabase della ritenuta equivalenza tra denuncia ed informativa di reato, conautomatica operatività del raddoppio.4. Entrambi i motivi sono inammissibili e comunque infondati.4.1. Sono inammissibili perché, in difetto di precisione edautosufficienza, non riproducono gli atti del procedimento amministrativoed in particolare l’avviso di accertamento, così non consentendo ilmateriale apprezzamento delle censure.Il primo è altresì inammissibile perché non enuclea, neppuregraficamente, alcun fatto propriamente storico e viepiù decisivo di cui laCTR avrebbe omesso l’esame, dolendosi, invece, della mera omessacondivisione di una tesi difensiva.4.2. Come anticipato, i motivi sono, altresì, infondati.Vi si sostiene che – poiché (come affermato nelle controdeduzioni inappello, riportate a p. 11 del ricorso per cassazione) “la condotta dellaDott.ssa Marinelli censurata nell'avviso di accertamento impugnato(interposizione fittizia ex art. 37 del D.P.R. n. 600/1973) èontologicamente diversa rispetto alla condotta dell'‘amministratoreocculto’ denunciata in sede penale (emissione di fatture per operazioniinesistenti ex art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000)” – non potrebbe operare ladisciplina del raddoppio dei termini.4.3. Tale tesi, pur pregevole, non è condivisibile.Numero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026Occorre principiare da C. cost. n. 247 del 2011, a termini della quale “itermini raddoppiati di accertamento non costituiscono una ‘proroga’ diquelli ordinari, da disporsi a discrezione dell'amministrazione finanziariaprocedente, in presenza di ‘eventi peculiari ed eccezionali’. Al contrario, itermini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge,operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva(allorché, cioè, sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati tributariprevisti dal d.lgs. n. 74 del 2000), senza che all'amministrazionefinanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loroapplicazione. In altre parole, i termini raddoppiati non si innestano suquelli ‘brevi’ di cui ai primi due commi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del1972 in base ad una scelta degli uffici tributari, ma operanoautonomamente allorché sussistano elementi obiettivi tali da rendereobbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000[…]. I termini raddoppiati di cui al terzo comma dello stesso art. 57operano […] in presenza di violazioni tributarie perle quali v’è obbligo didenuncia. È, perciò, del tutto irrilevante che detto obbligo, come osservatoal punto 3.1, possa insorgere anche dopo il decorso del termine ‘breve’ opossa non essere adempiuto entro tale termine. Ciò che rileva è solo lasussistenza dell’obbligo”.L’insegnamento della Corte costituzionale – a tenor del quale quel checonta è il puro e semplice obbligo di denuncia in riferimento all’astrattaemersione degli estremi di reati tributari (posto che competente aconoscere delle relative vicende è solamente l’autorità giudiziaria penale,secondo le regole proprie del diritto penale) – trova pedissequadeclinazione nella giurisprudenza di legittimità.Invero, in tema di raddoppio dei termini, di cui agli artt. 43, comma 3,d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 “rationetemporis” vigenti, questa Suprema Corte costantemente afferma che esso– valido per le riprese riguardanti l’IRPEF, l’IRPEG o l’IRES e l’IVA – riposaNumero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026sulla “sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, aprescindere dall'esito del relativo procedimento penale e nonostantel'eventuale estinzione del reato per archiviazione della denuncia, rilevandosolo l'astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimento tributario” (Cass. n.27250 del 2022). Ciò equivale a dire che il raddoppio presuppone“l’insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dald.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, comechiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011” (Cass. n. 24576del 2022, in una fattispecie in cui la S.C. ha accolto in parte il ricorso delcontribuente, escludendo la decadenza solo per IVA e IRES, atteso ilraddoppio dei termini derivante dalla contestazione di alcuni deimenzionati reati, contenuta nell'avviso di accertamento, e non anche perl'IRAP, le cui violazioni non erano presidiate da sanzioni penali). Ancora piùin dettaglio, rilevante è “unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensidell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, enon anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost.nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci ilsuperamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazionefinanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato ilcui accertamento è precluso al giudice tributario” (Cass. n. 13481 del2020).Di conseguenza, s’è affermato che “il raddoppio dei termini didecadenza per l'esercizio del potere di accertamento tributario neiconfronti di una società dotata di personalità giuridica non è impeditodall'intervenuta assoluzione in sede penale del suo legale rappresentantedall'accusa di aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del2000, in quanto, ai fini del prolungamento dei detti termini, occorreconsiderare esclusivamente l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato,Numero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026non rilevando né l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblicoministero, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né la successiva emanazione di unasentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, attesoanche il regime di ‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimentotributario” (Cass. n. 28616 del 2018).Inoltre, “i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 perl'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art.37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. 248 del2006, nella versione applicabile ‘ratione temporis’, sono raddoppiati inpresenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo dipresentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualitàd'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla naturaretroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni datadalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanzache, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla datadell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente(protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumonocommesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzatodall'art. 11, comma 1, disp. prel. al c.c.” (Cass. n. 27629 del 2018).In ultima analisi, questa S.C. è ferma nel ritenere che il raddoppio deitermini consegua al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo didenuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentementedall'effettiva presentazione della stessa, dall'accertamento penale del fattodi reato ed “a fortiori” dall’effettivo esercizio dell’azione penale (cfr., dault., Cass. n. 600 del 2025).Quanto, poi, alla ‘stratificazione temporale’ della disciplina delraddoppio dei termini, la giurisprudenza di questa Suprema Corte (apartire da Cass. n. 16728 del 2016), è costantemente orientata nel sensoche “i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEFNumero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile ‘rationetemporis’, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che faccianoinsorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questasia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, conriguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti aquello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano lemodifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiamal'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effettidegli avvisi già notificati”. Ancora, nel medesimo senso, si ribadisce che itermini “sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che faccianoinsorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questasia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, conriguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti aquello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modificheintrodotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto,peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie nonricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - nonoggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisinotificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processiverbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva osanzionatoria entro il 31 dicembre 2015” (tra le numerose altre, Cass. n.26037 del 2016).4.4. Tornando al caso di specie, la CTR si è attenuta ai superioriprincipi.4.5. In presenza di un’ipotesi di emissione di fatture per operazioniinesistenti, pacificamente rilevante ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 74 del2000, che vedeva coinvolta Farmaticos, giusta informativa della Guardia diNumero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026apertura di un procedimento penale, correttamente essa ha ritenuto ilraddoppio dei termini, a prescindere dalla mancata formalizzazionedell’avviso di conclusioni delle indagini a carico della Marinelli. Invero, allastregua di quanto ripetutamente visto, è l’emersione in sé di un fattoastrattamente qualificabile come reato a determinare il raddoppio,essendo riservato solo all’A.G. penale, e, segnatamente, in prima battuta,al P.M. (salvo il controllo del G.I.P.), ogni apprezzamento del fatto stesso,in relazione, oltreché ai suoi elementi costitutivi, alla sua ascrivibilitàsoggettiva.4.6. Nella medesima ottica, peraltro, in ambito finitimo a quello per cuisi procede, relativo alla presunzione di distribuzione di utili extracontabiliai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa (qual è indefinitiva Farmaticos), questa S.C. recentemente ha già avuto modo diaffermare che l’accertamento nei confronti della società, costituendo unindispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confrontidei soci in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifichepromanano, implica che il raddoppio dei termini applicabile all’una siestende anche ai secondi, per i quali l’accertamento consegueautomaticamente in base alla suddetta presunzione (Cass. n. 32907 del2025).4.6.1. Ora, se ciò è a valere in ipotesi di distribuzione di utiliextracontabili, non può non valere anche nel caso, di cui si discute nelpresente giudizio, di attribuzione diretta (secondo la tesi risultantedall’avviso) del maggior reddito societario ai soci occulti italiani di societàesterovestita, parimenti a ristretta base partecipativa, in funzione dellafittizietà dello schermo societario: ricorre infatti l’identica “ratio”dell’unitarietà della vicenda fattuale involgente società e soci.4.7. D’altronde, pur a voler prescindere da quanto precede, non puòtrascurarsi che la Marinelli rivestiva il ruolo, dichiaratamente, diNumero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026amministratore di Farmaticos e, secondo la prospettazione della partepubblica, altresì di socio occulto: sicché, sul piano, che ne occupa,dell’astratta configurabilità del fatto, l’emissione di fatture per operazioniinesistenti (pur sotto l’egida, paventata difensivamente, di altri) non può,di là da ogni giudizio di stretta concorsualità ex art. 110 cod. pen.pertinente all’A.G. penale, non investire anche la medesima.4.8. Fermo quanto sopra, mette conto per completezza solo diaggiungere che l’eventuale – ma indimostrata – estinzione dei reati perprescrizione non viene in conto, spettando, nuovamente, solo all’A.G.penale, in ipotesi, rilevarla.Sotto altro profilo, del tutto priva di autosufficienza è l’affermazionedel mancato superamento della soglia di punibilità.5. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. n. 546/92; motivazioneapparente, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4) c.p.c.”.5.1. Sui motivi ritenuti assorbiti dalla CTP e riproposti dallacontribuente in appello, riguardanti il merito delle contestazioni mosse allamedesima, la motivazione della sentenza impugnata è quantomenoapparente.5.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata perverificare come la stessa esibisca una motivazione solo graficamenteesistente, ma in realtà tautologica, assertiva, autoreferenziale e quindivuota, inespressiva di contenuti, non concretamente incentrata sullavicenda fattuale sottesa all’accertamento e non affatto radicata sulleevidenze istruttorie acquisite in causa.Valga il vero.La motivazione della sentenza impugnata – senza neppure richiamaregli atti amministrativi – non rende minimamente conto né dell’“attivitàistruttoria svolta”; né delle “risultanze della verifica operata dalla G.d.F.”;Numero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026né dell’“esistenza degli elementi tipici dell'esterovestizione”; né della“legittimità dell'imputazione dei redditi ex art. 37 d.P.R. 600/73”; né del“carattere esclusivamente figurativo della presenza della società” inPortogallo: essa – che neppure accenna alla fatturazione per operazioniinesistenti, benché, secondo l’Agenzia, vi fossero coinvolte direttamenteaccenna finanche all’inquadramento del ruolo, in diritto ed in fatto, diquest’ultima in uno al padre – utilizza le superiori espressioni sololocutoriamente, dando per scontata la dimostrazione dei relativi fatti, cheinvece avrebbe dovuto ricostruire e verificare attraverso l’analisi criticadelle acquisizioni istruttorie, saggiandone di poi la conducenza, o meno,nel senso della prospettazione agenziale, al cospetto delle contrarieallegazioni difensive, in guisa da pervenire a ragionata sintesi.Una tale motivazione, non superando la soglia del cd. minimocostituzionale, è meramente apparente ed a tratti, in punto, come detto,di inesistenza delle operazioni, persino graficamente assente (Sez. U, n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01), non veicolando per l’effetto alcunsupporto giustificativo della decisione.6. Un tanto impone l’accoglimento del terzo motivo in disamina, conconseguente assorbimento di tutti gli altri, siccome volti ad aggredire lasentenza impugnata, in subordine, sotto plurimi profili di illegittimitàrelativi al cd. merito cassatorio (denunciando: il quarto, violazione degliartt. 37, comma 3, DPR n. 600 del 1973, 167 TUIR nel testo “ante”riforma e 2727 e 2729 cod. civ., per erronea diretta imputazione allaMarinelli dei redditi di Farmaticos; il quinto, violazione dell’art. 167 TUIRnel testo “ante” riforma, per erroneo ribaltamento sulla medesima, qualesocia occulta, del reddito già distribuito ai suoi soci effettivi; il sesto,violazione degli artt. 56 e 80 TUIR nei testi “ante” riforma, per omessaconsiderazione dei costi in diminuzione dei ricavi).Numero registro generale 116/2018Numero sezionale 275/2026Numero di raccolta generale 15637/2026Data pubblicazione 21/05/2026In definitiva, l’accoglimento del terzo motivo comporta che la sentenzaimpugnata vada cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese,comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due edassorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 7 maggio 2026.Il Consigliere relatoreAndrea Antonio SalemmeIl PresidenteRoberta Crucitti