CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di bancarotta semplice documentale di cui agli artt. 217 e 222 L. Fall.; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con il quale lamenta il vizio di violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato; - ritenuto che il motivo di ricorso proposto è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, con la quale sono stati esattamente e congruamente rappresentati gli elementi di responsabilità a carico dell'imputata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 [OSCURATO:PERSONA];Tiya4 DEPOSITATA !N r"."' r‘in7' 4