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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2001

Cassazione n. 34126/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso, entrambi sulla disposta confisca delle somme di denaro, sono manifestamente infondati in quanto risulta correttamente motivato il gWO presupposto - in base al rinvio operato dalla previsione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 all'art. 240-bis cod. pen. - relativo alla mancata prova della provenienza lecita delle somme in questione e non necessitando un precedente sequestro preventivo a riguardo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26.9.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso, entrambi sulla disposta confisca delle somme di denaro, sono manifestamente infondati in quanto risulta correttamente motivato il gWO presupposto - in base al rinvio operato dalla previsione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 all'art. 240-bis cod. pen. - relativo alla mancata prova della provenienza lecita delle somme in questione e non necessitando un precedente sequestro preventivo a riguardo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.9.2025
Sentenza Cassazione n. 34126/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris