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Corte di giustizia UEdecretoSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:212
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997CJ0145_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-145/97, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e Jean-[OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere generale presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, convenuto, diretta a far dichiarare che, avendo emanato, senza previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del relativo progetto, il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, riguardante le norme di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75),

LA CORTE

(Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, G.F.

Mancini, G. Hirsch e K.M.

Ioannou, giudici, avvocato generale: signor N. Fennelly cancelliere: signor H.A.

Rühl, amministratore principale vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 11 dicembre 1997, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA]Castera, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dal signor [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 gennaio 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 aprile 1997, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo emanato, senza previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del relativo progetto, il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, riguardante le norme di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, relativo agli standard di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati (Moniteur belge del 31 dicembre 1993, pag. 29194, in prosieguo: il «decreto controverso»), prevede in particolare: Articolo 12 «Gli apparecchi elettrici conformi alle norme belghe e ai regi decreti in materia.

Essi devono recare il marchio "CEBEC"»; Articolo 13, nn. 3 e 4 «3.

Gli impianti di gas naturale devono rispondere alle norme belghe NBN D51-003: "Impianti di gas combustibile, più leggero dell'aria, distribuito per canalizzazione".

4. Gli impianti di gas naturale devono rispondere alle norme belghe in materia e recare il marchio "BENOR"; in assenza di tali norme essi devono essere approvati dall'Association royale des Gaziers belges (A.R.G.B.)»; Articolo 23 «Senza pregiudizio per l'applicazione delle misure, previste da leggi o da regolamenti, relative alla prevenzione antincendio, il locatore prenderà misure atte a consentire: (...) 2º un'azione rapida ed efficace in qualsiasi caso d'incendio, con l'uso dell'attrezzatura necessaria per la protezione antincendio.

Tale attrezzatura, definita di concerto con il servizio antincendio, deve corrispondere agli standard in materia e recare il marchio "BENOR"». 3 [OSCURATO:PERSONA] assume che il decreto controverso avrebbe dovuto esserle comunicato allo stato di progetto, in conformità all'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva, che dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

Se del caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano simultaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessate, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di norma tecnica». 4 La nozione di «regola tecnica», di cui all'art. 8, è definita dall'art. 1, sub 5, nei seguenti termini: «"regola tecnica": le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali». 5 A norma dell'art. 1, sub 1, della direttiva, con l'espressione «specificazione tecnica» è da intendersi «la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura». 6 Ritenendo che il decreto controverso contenesse regole tecniche che, ai sensi dell'art. 8 della direttiva, avrebbero dovuto esserle comunicate allo stato di progetto, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 23 febbraio 1995, ha intimato al governo belga di presentarle le sue osservazioni entro un termine di due mesi. 7 Non avendo ricevuto alcuna risposta dalle autorità belghe, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 2 maggio 1996, ha emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del Trattato. 8 Poiché le autorità belghe non avevano dato alcun seguito al parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il seguente ricorso. 9 Va rilevato che, fin dall'inizio della fase amministrativa, il governo belga ha riconosciuto che il decreto controverso conteneva regole tecniche.

Esso ha inoltre confermato, in occasione dell'udienza, di essere venuto meno agli obblighi di notifica almeno in ordine agli artt. 12, 13 e

23. 10 Va innanzi tutto constatato che, in forza dell'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva, gli artt. 12, 13 e 23 del decreto controverso contengono regole tecniche che avrebbero quindi dovuto essere comunicate immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA]. 11 Per quel che riguarda poi la portata precisa dell'obbligo di comunicazione, risulta dall'art. 8, n. 1, primo comma, ultima frase, della direttiva, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano anche alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessate, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. 12 Come la Corte ha precisato nella sentenza 16 settembre 1997, causa C-279/94, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag.

I-4743, punto 40), la finalità di tale ultima disposizione è quella di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre di informazioni quanto più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica quanto al suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva. 13 Ne consegue che la bozza del decreto controverso, dal momento che quest'ultimo contiene regole tecniche, avrebbe dovuto essere comunicata alla [OSCURATO:PERSONA]. 14 Di conseguenza, si deve quindi dichiarare che, avendo emanato il decreto controverso senza previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del relativo progetto, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Essendo rimasto soccombente, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dev'essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 16 Avendo emanato, senza previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del relativo progetto, il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, riguardante le norme di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE. 17 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997CJ0145_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-145/97, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e Jean-[OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere generale presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, convenuto, diretta a far dichiarare che, avendo emanato, senza previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del relativo progetto, il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, riguardante le norme di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, G.F. Mancini, G. Hirsch e K.M. Ioannou, giudici, avvocato generale: signor N. Fennelly cancelliere: signor H.A. Rühl, amministratore principale vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 11 dicembre 1997, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA]Castera, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, e il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dal signor [OSCURATO:PERSONA], sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 gennaio 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 aprile 1997, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo emanato, senza previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del relativo progetto, il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, riguardante le norme di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, relativo agli standard di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati (Moniteur belge del 31 dicembre 1993, pag. 29194, in prosieguo: il «decreto controverso»), prevede in particolare: Articolo 12 «Gli apparecchi elettrici conformi alle norme belghe e ai regi decreti in materia. Essi devono recare il marchio "CEBEC"»; Articolo 13, nn. 3 e 4 «3. Gli impianti di gas naturale devono rispondere alle norme belghe NBN D51-003: "Impianti di gas combustibile, più leggero dell'aria, distribuito per canalizzazione". 4. Gli impianti di gas naturale devono rispondere alle norme belghe in materia e recare il marchio "BENOR"; in assenza di tali norme essi devono essere approvati dall'Association royale des Gaziers belges (A.R.G.B.)»; Articolo 23 «Senza pregiudizio per l'applicazione delle misure, previste da leggi o da regolamenti, relative alla prevenzione antincendio, il locatore prenderà misure atte a consentire: (...) 2º un'azione rapida ed efficace in qualsiasi caso d'incendio, con l'uso dell'attrezzatura necessaria per la protezione antincendio. Tale attrezzatura, definita di concerto con il servizio antincendio, deve corrispondere agli standard in materia e recare il marchio "BENOR"». 3 [OSCURATO:PERSONA] assume che il decreto controverso avrebbe dovuto esserle comunicato allo stato di progetto, in conformità all'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva, che dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. Se del caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano simultaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessate, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di norma tecnica». 4 La nozione di «regola tecnica», di cui all'art. 8, è definita dall'art. 1, sub 5, nei seguenti termini: «"regola tecnica": le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali». 5 A norma dell'art. 1, sub 1, della direttiva, con l'espressione «specificazione tecnica» è da intendersi «la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura». 6 Ritenendo che il decreto controverso contenesse regole tecniche che, ai sensi dell'art. 8 della direttiva, avrebbero dovuto esserle comunicate allo stato di progetto, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 23 febbraio 1995, ha intimato al governo belga di presentarle le sue osservazioni entro un termine di due mesi. 7 Non avendo ricevuto alcuna risposta dalle autorità belghe, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 2 maggio 1996, ha emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del Trattato. 8 Poiché le autorità belghe non avevano dato alcun seguito al parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il seguente ricorso. 9 Va rilevato che, fin dall'inizio della fase amministrativa, il governo belga ha riconosciuto che il decreto controverso conteneva regole tecniche. Esso ha inoltre confermato, in occasione dell'udienza, di essere venuto meno agli obblighi di notifica almeno in ordine agli artt. 12, 13 e 23. 10 Va innanzi tutto constatato che, in forza dell'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva, gli artt. 12, 13 e 23 del decreto controverso contengono regole tecniche che avrebbero quindi dovuto essere comunicate immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA]. 11 Per quel che riguarda poi la portata precisa dell'obbligo di comunicazione, risulta dall'art. 8, n. 1, primo comma, ultima frase, della direttiva, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano anche alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessate, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. 12 Come la Corte ha precisato nella sentenza 16 settembre 1997, causa C-279/94, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I-4743, punto 40), la finalità di tale ultima disposizione è quella di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di disporre di informazioni quanto più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica quanto al suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva. 13 Ne consegue che la bozza del decreto controverso, dal momento che quest'ultimo contiene regole tecniche, avrebbe dovuto essere comunicata alla [OSCURATO:PERSONA]. 14 Di conseguenza, si deve quindi dichiarare che, avendo emanato il decreto controverso senza previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del relativo progetto, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasto soccombente, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio dev'essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 16 Avendo emanato, senza previa comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] del relativo progetto, il decreto 9 novembre 1993 del governo della Regione Bruxelles-Capitale, riguardante le norme di qualità e di sicurezza per la locazione di alloggi ammobiliati, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE. 17 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
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