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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01448/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva del 31 ottobre 20:4 con cui rileva l'ammissibilità del ricorso richiedendo l'invio del procedimento alla Sezione competente per la trattazione ordinaria OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono (con due motivi) vizi di motivazione e viclazion 3 di legge in ordine all'integrazione del reato, deducendosi specificamente la suss Aenza dell 3 esimente di cui all'art. 45 cod. pen., del caso fortuito o della forza maggiore è mai sfestament3 infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di ppello nell 3 parte in cui, da un canto, con motivazione logica e completa insindacabile in sede c i legittimità, ha escluso ricorressero i presupposti per ritenere esistente la richiamata esimente ( 5 e 6, sotto altro profilo ha dato conto delle ragioni che facevano ritenere supportata d I necessari ) elemento soggettivo la condotta omissiva contestata ex art. 388 cod. pen. nella par:e in cui no consegnava il bene alla creditrice, tanto da rendersi necessario il sequestro pre' entivo sull ) stesso mezzo; rilevato che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli ;tessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insinda :abilità dell?. valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità de le doglianz che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico i eterrninatc. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c :indanna de l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell 3 Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva del 31 ottobre 20:4 con cui rileva l'ammissibilità del ricorso richiedendo l'invio del procedimento alla Sezione competente per la trattazione ordinaria OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono (con due motivi) vizi di motivazione e viclazion 3 di legge in ordine all'integrazione del reato, deducendosi specificamente la suss Aenza dell 3 esimente di cui all'art. 45 cod. pen., del caso fortuito o della forza maggiore è mai sfestament3 infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di ppello nell 3 parte in cui, da un canto, con motivazione logica e completa insindacabile in sede c i legittimità, ha escluso ricorressero i presupposti per ritenere esistente la richiamata esimente ( 5 e 6, sotto altro profilo ha dato conto delle ragioni che facevano ritenere supportata d I necessari ) elemento soggettivo la condotta omissiva contestata ex art. 388 cod. pen. nella par:e in cui no consegnava il bene alla creditrice, tanto da rendersi necessario il sequestro pre' entivo sull ) stesso mezzo; rilevato che risulta, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli ;tessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insinda :abilità dell?. valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità de le doglianz che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico i eterrninatc. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c :indanna de l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell 3 Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 01448/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris