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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45870/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe deducendone vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Innanzitutto deve rilevarsi la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Ciò posto, in seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso personale per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe deducendone vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Innanzitutto deve rilevarsi la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Ciò posto, in seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45870/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris