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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 03545/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s/e)Afte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen.; ha disposto la restituzione dell'autolavaggio nel quale era impiegata la manodopera sottoposta a condizioni di sfruttamento perché appartenente a soggetto estraneo al reato.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, lamentando la violazione dell'art. 603-bis 2 cod. pen. per omessa statuizione del giudicante in ordine alla prevista confisca obbligatoria.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile essendo connotato da genericità.

Il P.G. ricorrente, pur avendo lamentato l'omessa applicazione della confisca obbligatoria di cui all'art. 603-bis 2 cod. pen., non ha allegato elementi suscettibili di rivelare la ricorrenza delle condizioni per l'adozione della misura nel caso concreto; in particolare, non ha indicato l'entità del profitto confiscabile e i beni o le utilità nella disponibilità dell'imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere il provvedimento ablatorio.

Peraltro il Giudice ha mostrato di non avere trascurato la disposizione normativa invocata dal P.G., affermando, in motivazione: "Quanto all'impianto di autolavaggio sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321, co. 1 cpp, non essendo confiscabile ai sensi dell'art. 603bis.2 cp, siccome appartenente a soggetto estraneo al reato, se ne dispone la restituzione all'avente diritto".

Tale passaggio argomentativo lascia desumere che il Giudice abbia considerato che non ricorressero, di fatto, i presupposti applicativi della norma in questione.Ciò rende maggiormente evidente il difetto di specificità delle doglianze avanzate dalla parte ricorrente.

2. In un caso assimilabile al presente, sia pure riguardante l'istituto di cui all'art. 11 della legge n. 146/2006, in cui il P.M. aveva lamentato l'omessa applicazione della confisca obbligatoria senza allegare elementi che ne consentissero la pratica attuazione, la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile il ricorso, non essendo ipotizzabile l'adozione di un provvedimento di confisca per equivalente "in incertas res" [cfr. Sez. 5, n. 14392 del 05/02/2019 Cc. (dep. 02/04/2019 ) Rv. 275238 - 01 così massimata: «In caso di patteggiamento avente ad oggetto un reato transnazionale, è inammissibile per genericità il ricorso del pubblico ministero che lamenti l'omessa applicazione della confisca obbligatoria senza allegare gli elementi che consentirebbero l'adozione della misura nel caso concreto, e, in particolare, senza indicare l'entità del profitto confiscabile e i beni o le utilità nella disponibilità dell'imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere l'ablazione. (In motivazione, la Corte ha affermato che la previsione di cui all'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 preclude l'adozione di un provvedimento di confisca per equivalente "in incertas res")»].

La validità dell'interpretazione mutuata dalla citata pronuncia, estensibile al caso in esame, discende dal testo della norma di cui all'art. 603-bis 2 cod. pen. in cui è detto che, ove non sia possibile la confisca diretta delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, al prezzo o al profitto del reato.

La norma quindi impone, nell'ultimo periodo, che sia individuato il quantum del prodotto, del prezzo o del profitto del reato e che siano individuati i beni da apprendere, i quali devono rientrare nella disponibilità dell'imputato, sia pure per interposta persona.

Ciò non vuol dire che sia esclusa l'obbligatorietà della confisca, secondo il perentorio dettato della norma richiamata, che prevede sempre la sua applicazione, anche in caso di sentenza di patteggiamento.

Piuttosto l'ultimo periodo indica i presupposti di concreta operatività della confisca per equivalente, dai quali non può prescindersi pur nella obbligatorietà dell'istituto.Rimane quindi generico il contenuto del ricorso proposto, nel quale, pure a fronte della valutazione sinteticamente espressa dal giudice, mancano allegazioni riguardanti la concreta possibilità di adozione della misura.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] piover

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s/e)Afte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen.; ha disposto la restituzione dell'autolavaggio nel quale era impiegata la manodopera sottoposta a condizioni di sfruttamento perché appartenente a soggetto estraneo al reato. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, lamentando la violazione dell'art. 603-bis 2 cod. pen. per omessa statuizione del giudicante in ordine alla prevista confisca obbligatoria. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile essendo connotato da genericità. Il P.G. ricorrente, pur avendo lamentato l'omessa applicazione della confisca obbligatoria di cui all'art. 603-bis 2 cod. pen., non ha allegato elementi suscettibili di rivelare la ricorrenza delle condizioni per l'adozione della misura nel caso concreto; in particolare, non ha indicato l'entità del profitto confiscabile e i beni o le utilità nella disponibilità dell'imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere il provvedimento ablatorio. Peraltro il Giudice ha mostrato di non avere trascurato la disposizione normativa invocata dal P.G., affermando, in motivazione: "Quanto all'impianto di autolavaggio sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321, co. 1 cpp, non essendo confiscabile ai sensi dell'art. 603bis.2 cp, siccome appartenente a soggetto estraneo al reato, se ne dispone la restituzione all'avente diritto". Tale passaggio argomentativo lascia desumere che il Giudice abbia considerato che non ricorressero, di fatto, i presupposti applicativi della norma in questione.Ciò rende maggiormente evidente il difetto di specificità delle doglianze avanzate dalla parte ricorrente. 2. In un caso assimilabile al presente, sia pure riguardante l'istituto di cui all'art. 11 della legge n. 146/2006, in cui il P.M. aveva lamentato l'omessa applicazione della confisca obbligatoria senza allegare elementi che ne consentissero la pratica attuazione, la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile il ricorso, non essendo ipotizzabile l'adozione di un provvedimento di confisca per equivalente "in incertas res" [cfr. Sez. 5, n. 14392 del 05/02/2019 Cc. (dep. 02/04/2019 ) Rv. 275238 - 01 così massimata: «In caso di patteggiamento avente ad oggetto un reato transnazionale, è inammissibile per genericità il ricorso del pubblico ministero che lamenti l'omessa applicazione della confisca obbligatoria senza allegare gli elementi che consentirebbero l'adozione della misura nel caso concreto, e, in particolare, senza indicare l'entità del profitto confiscabile e i beni o le utilità nella disponibilità dell'imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere l'ablazione. (In motivazione, la Corte ha affermato che la previsione di cui all'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 preclude l'adozione di un provvedimento di confisca per equivalente "in incertas res")»]. La validità dell'interpretazione mutuata dalla citata pronuncia, estensibile al caso in esame, discende dal testo della norma di cui all'art. 603-bis 2 cod. pen. in cui è detto che, ove non sia possibile la confisca diretta delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, al prezzo o al profitto del reato. La norma quindi impone, nell'ultimo periodo, che sia individuato il quantum del prodotto, del prezzo o del profitto del reato e che siano individuati i beni da apprendere, i quali devono rientrare nella disponibilità dell'imputato, sia pure per interposta persona. Ciò non vuol dire che sia esclusa l'obbligatorietà della confisca, secondo il perentorio dettato della norma richiamata, che prevede sempre la sua applicazione, anche in caso di sentenza di patteggiamento. Piuttosto l'ultimo periodo indica i presupposti di concreta operatività della confisca per equivalente, dai quali non può prescindersi pur nella obbligatorietà dell'istituto.Rimane quindi generico il contenuto del ricorso proposto, nel quale, pure a fronte della valutazione sinteticamente espressa dal giudice, mancano allegazioni riguardanti la concreta possibilità di adozione della misura. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in data 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] piover
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