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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 maggio 1987

Cassazione n. 38548/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1986 avverso la sentenza del 16/02/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 12 dicembre 2019 dal Tribunale di Prato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., diversamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena inflitta ai predetti imputati secondo l'accordo intervenuto.

2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione gli imputati con distinti atti di ricorso.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce unico motivo di vizio cumulativo della motivazione in relazione al riferimento operato dalla sentenza alla continuità nell'azione criminosa rispetto ad un reato associativo del tutto esulante dalla fattispecie devoluta.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce mancanza o incompletezza della motivazione in ordine alle ragioni della decisione di condanna, segnalando

5. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva questa Corte che ì ricorsi sono inammissibili perché del tutto generici, oltrechè manifestamente infondati, in quanto si dolgono di un riferimento della motivazione del tutto ultronea ed inincidente su quella correttamente resa dal Giudice di appello in ordine alla verifica dei presupposti dell'accoglimento dell'accordo sull'accoglimento del motivo di appello sulla riqualificazione della accusa e sulla pena intervenuto tra le parti con rinuncia ai restanti motivi di appello.

2. Alla declaratoria di inammissibilità deí ricorsi; consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1987 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1986 avverso la sentenza del 16/02/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 12 dicembre 2019 dal Tribunale di Prato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., diversamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena inflitta ai predetti imputati secondo l'accordo intervenuto. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione gli imputati con distinti atti di ricorso. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce unico motivo di vizio cumulativo della motivazione in relazione al riferimento operato dalla sentenza alla continuità nell'azione criminosa rispetto ad un reato associativo del tutto esulante dalla fattispecie devoluta. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce mancanza o incompletezza della motivazione in ordine alle ragioni della decisione di condanna, segnalando 5. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva questa Corte che ì ricorsi sono inammissibili perché del tutto generici, oltrechè manifestamente infondati, in quanto si dolgono di un riferimento della motivazione del tutto ultronea ed inincidente su quella correttamente resa dal Giudice di appello in ordine alla verifica dei presupposti dell'accoglimento dell'accordo sull'accoglimento del motivo di appello sulla riqualificazione della accusa e sulla pena intervenuto tra le parti con rinuncia ai restanti motivi di appello. 2. Alla declaratoria di inammissibilità deí ricorsi; consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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