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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 36988/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte con dieci sentenze divenute irrevocabili, rilevando che a tal riguardo si era già provveduto in esecuzione con precedenti ordinanze.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze con le quali lamenta mancanza della motivazione, sul rilievo che la richiesta su cui il giudice avrebbe dovuto provvedere comprendeva anche i reati giudicati con un'altra sentenza ancora emessa il 12 novembre 2018 e divenuta irrevocabile il 30 maggio 2019.

3. Dall'esame degli atti trasmessi risulta che l'istanza, inserita in originale nel fascicolo processuale, sulla quale il giudice dell'esecuzione è stato chiamato a provvedere era quella indicata nell'ordinanza impugnata riguardante le dieci sentenze oggetto di due precedenti decisioni (da ultimo quella del 18 settembre 2019), mentre nel ricorso, censurandosi la mancata considerazione dell'ulteriore sentenza irrevocabile il 30 maggio 2019 alla quale sarebbe stata estesa la domanda, ci si riferisce ad altra istanza in data non riportata, di altro contenuto, priva dell'indicazione dell'ultimo riconoscimento della continuazione in esecuzione e neppure presente nel fascicolo processuale, sicché le doglianze non hanno alcuna idoneità a dimostrare l'omesso esame con riguardo a detta sentenza.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021.

Il Presidente ere estensore o Bine i E: 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte con dieci sentenze divenute irrevocabili, rilevando che a tal riguardo si era già provveduto in esecuzione con precedenti ordinanze. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, muovendo doglianze con le quali lamenta mancanza della motivazione, sul rilievo che la richiesta su cui il giudice avrebbe dovuto provvedere comprendeva anche i reati giudicati con un'altra sentenza ancora emessa il 12 novembre 2018 e divenuta irrevocabile il 30 maggio 2019. 3. Dall'esame degli atti trasmessi risulta che l'istanza, inserita in originale nel fascicolo processuale, sulla quale il giudice dell'esecuzione è stato chiamato a provvedere era quella indicata nell'ordinanza impugnata riguardante le dieci sentenze oggetto di due precedenti decisioni (da ultimo quella del 18 settembre 2019), mentre nel ricorso, censurandosi la mancata considerazione dell'ulteriore sentenza irrevocabile il 30 maggio 2019 alla quale sarebbe stata estesa la domanda, ci si riferisce ad altra istanza in data non riportata, di altro contenuto, priva dell'indicazione dell'ultimo riconoscimento della continuazione in esecuzione e neppure presente nel fascicolo processuale, sicché le doglianze non hanno alcuna idoneità a dimostrare l'omesso esame con riguardo a detta sentenza. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente ere estensore o Bine i E: 1
Sentenza Cassazione n. 36988/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris