CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 19377/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha presentato ricorso avverso la sentenza pronunciata dal GIP di Bari ex art. 444 cod. proc. pen che ha applicato la pena di anni due di reclusione ed euro 4000,00 di multa con riferimento all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90 perché deteneva con finalità di spaccio sostanza stupefacente tipo hashish e marijuana per complessivi gr 101,00; in Bari il 5.02.2024. 2.Ha dedotto i seguenti motivi: -Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 sia con riferimento sia alla quantità detenuta che ai mezzi e alle circostanze dell'azione; deduceva che il Turbini realizzava l'attività di spaccio con mezzi rudimentali senza una rete di compartecipi e un assetto organizzativo; l'esigua somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità denotava, infatti, una limitata attività di spaccio; - violazione di legge e vizio di motivazione in quanto assolutamente carente in ordine alla confisca del denaro sequestrato di cui si afferma in maniera apodittica che è "evidentemente proveniente da precedenti cessioni" 3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.Quanto al primo motivo, concernente la mancata derubricazione della condotta a fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90, si evidenzia che dalla descrizione dell'azione delittuosa risultante dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza, non emerge un "edatante errore da dover balzare prepotentemente agli occhi del giudice che ha ratificato l'accordo" (così Sez. 1, Sent. 15553 del 20-3-2018, dep il 6-4-2018); pertanto la doglianza del ricorrente va ricondotta - più propriamente - al vizio di insufficienza di motivazione (nella parte in cui lamenta una motivazione carente da parte del giudice che ha recepito l'accordo delle parti) che tuttavia non rientra tra i casi delineati dall'art. 448, comma 2bis, c.p.p. per poter proporre ricorso per cassazione. In definitiva, in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo ,in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così, ex multis, Sez. 4 Sent. n.. 13749 del 23- 3-2022 Rv. 283023; Sez. 2 Sént. 14377 del 31-3-2021 Rv 281116; Sez. 5 Sent. n. 33145 dell'8- 10-2020 Rv 279842). Eccentricità che non ricorre nel caso di specie, trattandosi -complessivamente- di detenzione, finalizzata allo spaccio, di 101 grammi di sostanze stupefacenti di varia tipologia e, come tale, compatibile con la qualificazione della condotta ai sensi degli artt. 110 tod.pen. e 73, commi 1 e 4, del d.p.r. 309/90. 4.2. Con riferimento al secondo motivo, concernente la confisca della somma di denaro (pari a 380,00 euro), come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice del Tribunale di Bari ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990, disponendo -tra l'altro- la confisca della somma di denaro in sequestro. La difesa lamenta la violazione di legge, chiedendo l'annullamento della sentenza relativamente al punto in cui viene disposta la confisca del denaro sequestrato, ritenendola illegittima siccome carente di motivazione e, comunque, non coerente con quanto disposto dall'art. 240 cod.pen. attesa la natura del reato contestato (detenzione finalizzata allo spaccio e non già cessione di sostanza stupefacente). Trattasi di doglianza infondata poiché nel caso di specie il provvedimento ablatorio deve ricondursi, in conformità all'art. 85 bis d.p.r. 309/90, alla confisca per sproporzione, di cui all'art. 240-bis cod.pen. La motivazione illustrata in sentenza, benché estremamente concisa, risulta idonea a giustificare la misura di sicurezza in esame, tenuto conto del rito speciale scelto dalle parti. Invero così scrive il giudice: «<(...) Deve, infine, disporsi la confisca ... della somma di denaro evidentemente proveniente da precedenti cessioni (art. 85-bis d.p.r. 309/90). La stessa imputazione sulla cui base è addivenuta la richiesta di patteggiamento assentita dal PM, descrive la condotta non solo con riferimento alla tipologia delle sostanze stupefacenti e alle modalità di confezionamento ma anche al rinvenimento di 380,00 euro in contanti, di un apparecchio telefono cellulare dal quale mergeva una chat "uamic Lavoro" contenente messaggi inerenti l'attività di spaccio. Sul punto della sproporzione la difesa dell'imputato non ha eccepito alcunché limitandosi a sottolineare come il reato di detenzione finalizzata allo spaccio non consentisse di ravvisare un profitto del reato riconducibile alla confisca di cui all'art. 240 c.p., conseguentemente anche questo motivo deve ritenersi inammissibile (in questo senso vds. Sez. 3 Sent. 9208 del 9-1- 2024, dep. il 4-3-2024). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento elle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro i