CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 23759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8184 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8184del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73P62 F839H) avvocato costituita personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indicato), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7441/2021, pubblicatain data 15 settembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d ell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune di Napoli, Ric. n. 8184/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 impugnando una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione avente ad oggetto crediti iscritti a ruolo dal suddetto ente locale, per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada. Dopo una parziale dichiarazione di incompetenza per materia in favore del giudice di pace, l’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Napoli. Ricorre la Stassano, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro enteinti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanzadecisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sen- tenzaex art 360 c.p.c. 1° comma, n. 5 ), per omesso o insuffi- ciente esame di un motivoe per falsa applicazione dell’ art. 7 d. lgs 150/2011, e dell’art. 617 cpc , alla luce della sentenza emessa a Sezioni Unite da codesta Ecc.ma Corte n.22080 in data 22.09.2017». 1.1La ricorrente, secondo quanto riferisce essa stessa nel ri- corso,ha proposto la presente opposizione avverso una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione, avente ad oggetto crediti iscritti a ruolo dal Comune di Napoli per san- zioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada, deducendo: a) in via principale, l’omessa notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada (sotto il duplice profilo della estinzione del relativo diritto di cre- dito e della pretesa carenza procedimentale inficiante la validità Ric. n. 8184/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 della cartella); b) in via subordinata, l’indeterminatezza della cartella di pagamento, in relazione al conteggio degli accessori del credito oggetto dell’intimazione. Il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per materia in relazione alla contestazione attinente alla sussistenza del credito oggetto di intimazione in conseguenza della dedotta omessa notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada(qualificata in termini di opposizione all’ese- cuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ovvero di opposizione cd. “recuperatoria” ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011), per essere competente il giudice di pace, cui ha ri- messo, per tale profilo, la controversia. Ha trattenuto, invece, la causa, con riguardo agli ulteriori motivi di opposizione, aventi ad oggetto la regolarità degli atti della riscossione, come tali qualificati in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Nel definire la controversiain relazione ai profili di sua compe- tenza, ha poi disatteso il motivo di opposizione con il quale era stata contestata la regolarità formale del procedimento di ri- scossione per la mancata notificazione dei verbali di accerta- mento delle infrazioni al codice della strada, quale titolo sotto- stante e atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento, richiamando l’indirizzo secondo il quale « … laddove si contesti una cartella di pagamento sull’assunto di non aver mai ricevuto (o di aver ricevuto in ritardo) la notifica dei verbali di infrazione, il termine per proporre il ricorso dinanzi all’Autorità giudiziaria competente è di 30 giorni dalla notifica della cartella e la forma dell’opposizione sarà quella prevista dall’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011». 1.2La ricorrente sostiene che, in tal modo, il giudice adito non avrebbe adeguatamente preso in considerazione il motivo di opposizione agli atti esecutivi con il quale essa aveva dedotto, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., lacarenza procedimentale inficiante Ric. n. 8184/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 la validità della cartelladerivante dalla mancata preventiva no- tificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada, qualiatti presupposti de lla cartella stessa. Il motivo è infondato. 1.3 La decisione del tribunale di rigetto dell’opposizione è senz’altro conforme a diritto, benché la relativa motivazione vada integrata sulla base delle osservazioni che seguono. Il tribunale ha correttamente richiamato l’indirizzo di questa Corte, cui va certamente data continuità, secondo il quale «l’op- posizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscos- sione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notifi- cazione della cartella»(Cass., Sez. U , Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 – 01; conf., ex multis : Sez. 2 , Ordi- nanza n. 26843del 23/10/2018, Rv. 650849 – 01; Sez. 3 , Or- dinanza n. 14266del 25/05/2021, Rv. 661443 – 01). In altri termini, l’opposizione avanzata al fine di far valere la (pretesa) omessa notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al codice della stradaposti a base dell’intimazione di cui alla cartella di pagamento opposta (primo atto con il quale l’intimata sostenevadi essere venuta a conoscenza delle san- zioni irrogat e) è stata, del tutto correttamente, qualificata dal giudice di primo e unico grado in termini di “opposizione recu- peratoria” alla sanzione amministrativa e, come tale, è stata altrettanto correttamente ritenuta di competenza del giudice di pace. Ric. n. 8184/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 La medesima questione, sotto il profilo della pretesa «carenza procedimentale inficiante la validità della cartella»,che si as- sume dedotta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stata ritenuta, quindi, di fatto assorbita, con conseguente rigetto dell’opposi- zione sotto tale profilo.Tale ultima decisione è certamente con- forme a dirittonel suo dispositivo finale, dovendosi tener conto (anche eventualmente a correzione o integrazione della moti- vazione della pronuncia impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4,c.p.c.) che, effettivamente, nella procedura di riscos- sione a mezzo ruolo, la notificazione della cartella di pagamento non richiede affatto la preventiva separata notificazione del ti- tolo esecutivo, in base aiprincipi di diritto da tempo acquisit i nella giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali«il sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo si articola sulla forma- zione di quest’ultimo, per il quale non occorre alcuna notifica, e della cartella esattoriale, che invece deve essere notificata; in- vece, la mancata notificazione del titolo esecutivo (nella specie, il provvedimento giurisdizionale originante il credito) anterior- mente a quella della cartella di pagamento, non determina la nullità di quest'ultima, con conseguente inammissibilità dell’op- posizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per de- durre tale omissione» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36649 del 25/11/2021, Rv. 663299 –01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 08/02/2018, Rv. 647938 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 –01). 2. Con il secondo motivo si denunzia « Falsa applicazione dell’art. 203 dl285/92 e 27 689/1981 ». 2.1La ricorrente deduce che non sarebbe stato adeguatamente valutato il motivo di opposizione con il quale aveva contestato la regolarità formale della cartella di pagamento opposta, per non essere in essa esattamente determinato il conteggio che aveva portato alla quantificazione finale complessiva degli ac- cessori del credito (interessi e sanzioni).In particolare, sostiene Ric. n. 8184/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 che «la sentenza gravata si dilunga ad argomentare che la maggiorazione ex art. 203 d.lgs. n. 285/1992 e 27 L 689/1981, ha natura di sanzione accessoria, ma nulla dice in merito all’aspetto della determinatezza del conteggio». Anche questo motivo è infondato. 2.2È sufficiente, in proposito, richiamare l’indirizzo costante di questa Corte, cui va data continuità e che, comunque, il ricorso non offre ragioni idonee a rimeditare, secondo il quale «l’inti- mazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c. –non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo ese- cutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del cal- colo matematico seguiti per determinarla» (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 4008del 19/02/2013, Rv. 625297 – 01; conf.: Sez. 3 , Sentenza n. 11281 del 16/11/1993 , Rv. 484341 – 01; più di recente il suddetto principio è stato espressamente ribadito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022 , Rv. 664254 –01, nonché, anche con specifico riguardo alla cartella di pa- gamento notificata dall’agente della riscossione, da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 37138 del 19/12/2022 , Rv. 666339 – 01, in motivazione). La dedotta irregolarità della cartella di pagamento, in ragione della insufficiente specificazione, in essa, del procedimento uti- lizzato per il calcolo degli accessori, è stata pertanto corretta- mente esclusa dal tribunale. 2.3 È poi appena il caso di osservare che risultano del tutto inammissibili, nella presente sede, le altre questioni poste nel ricorso, in relazione alla effettiva spettanza all’ente creditore degli interessi sull’importo della sanzione, in quanto esse esu- lano del tutto dall’oggetto dell’opposizione in origine proposta e, comunque, si tratterebbe di questioni relative alla sussi- stenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, come tali Ric. n. 8184/2022 –Sez. 3 – A d. 8 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 non deducibili con il ricorso straordinario per cassazione av- verso la sentenza di primo grado. 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 2.500,00, oltreeventuali spese pre- notate a debito ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont