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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 07766/2026

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ORDINANZAsul ricorso 16690-2021 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -894 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoANTONIO MALERBA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 663/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 16/12/2020 R.G.N. 323/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16690/2021Numero di raccolta generale 7766/20261.Con sentenza n. 633/2020, la Corte d’appello di LecceDa,t a pubblicazione 31/03/2026pronunciandosi in materia di obblighi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di iscrizione alla Gestione separata, ha accoltoparzialmente il gravame proposto dall’I.N.P.S., ritenendofondata la pretesa creditoria di quest’ultimo solo per l’anno2009, non essendo maturata la prescrizione, ed ha confermatoper il resto la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1806/2019,dichiarando assorbito l’appello incidentale.2.

L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo adun solo motivo.

Resiste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso,illustrato anche da memoria.3.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo proposto, l’I.N.P.S. deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., inrelazione: all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 10 giugno 2010,all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e dell’art. 18,comma 12, del d.l. n. 98/2011.2.

L’Istituto si duole che la Corte leccese abbia erroneamentedichiarato prescritto il credito iscritto per l’anno 2009, nonconsiderando il differimento del termine di pagamento di cui alD.P.C.M. del 10.6.2010.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnataha accolto in parte qua l’appello dell’I.N.P.S., dichiarandoesistente e non prescritto il credito contributivo per l’anno 2009.Il dispositivo della sentenza (che in ogni caso prevale) è, inparticolare, così formulato: «in parziale accoglimentodell’appello principale, rigetta la domanda formulata da CaponeMonica con ricorso introduttivo del 12.11.2015 (nel giudiNzuimoe rno r.e gistro generale 16690/2021Numero sezionale 894/202614912/2015 RG Trib.

Lecce) e dichiara la medesima Ntuemneuro tdai r accolta generale 7766/2026all’iscrizione alla gestione separata INPS in relazione al soDloat a pubblicazione 31/03/2026anno 2009 e, conseguentemente, al pagamento in favoredell’INPS delle somme dovute, maggiorate delle sanzioniaccessorie, ex art. 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000;conferma per il resto l’impugnata sentenza e dichiara assorbitol’appello incidentale».4.

Dunque, il dictum è chiaro nei termini dell’affermazione diesistenza della pretesa creditoria dell’Istituto per l’anno 2009nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, la controricorrente ha anche provato di avere pagatotali somme.5.

Pertanto, l’I.N.P.S. non ha interesse ad impugnare talepronuncia non essendo in parte qua soccombente.In tema di impugnazioni, infatti, l'interesse ad agire di cui all'art.100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale,correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa delladecisione, da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che puòderivare, al proponente il gravame, dall'eventuale suoaccoglimento (nn. 9062/2025; 38054/2022).6.

Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore dellaparte controricorrente come in dispositivo, tenuto conto delvalore della causa.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MNumero sezionale 894/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorreNnumteer o adi lr accolta generale 7766/2026pagamento, in favore della controricorrente, delle spese dDealt a pubblicazione 31/03/2026giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00(milleduecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 16690-2021 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -894 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoANTONIO MALERBA;- controricorrente –avverso la sentenza n. 663/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 16/12/2020 R.G.N. 323/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16690/2021Numero di raccolta generale 7766/20261.Con sentenza n. 633/2020, la Corte d’appello di LecceDa,t a pubblicazione 31/03/2026pronunciandosi in materia di obblighi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di iscrizione alla Gestione separata, ha accoltoparzialmente il gravame proposto dall’I.N.P.S., ritenendofondata la pretesa creditoria di quest’ultimo solo per l’anno2009, non essendo maturata la prescrizione, ed ha confermatoper il resto la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1806/2019,dichiarando assorbito l’appello incidentale.2. L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo adun solo motivo. Resiste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso,illustrato anche da memoria.3. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo proposto, l’I.N.P.S. deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., inrelazione: all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 10 giugno 2010,all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e dell’art. 18,comma 12, del d.l. n. 98/2011.2. L’Istituto si duole che la Corte leccese abbia erroneamentedichiarato prescritto il credito iscritto per l’anno 2009, nonconsiderando il differimento del termine di pagamento di cui alD.P.C.M. del 10.6.2010.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnataha accolto in parte qua l’appello dell’I.N.P.S., dichiarandoesistente e non prescritto il credito contributivo per l’anno 2009.Il dispositivo della sentenza (che in ogni caso prevale) è, inparticolare, così formulato: «in parziale accoglimentodell’appello principale, rigetta la domanda formulata da CaponeMonica con ricorso introduttivo del 12.11.2015 (nel giudiNzuimoe rno r.e gistro generale 16690/2021Numero sezionale 894/202614912/2015 RG Trib. Lecce) e dichiara la medesima Ntuemneuro tdai r accolta generale 7766/2026all’iscrizione alla gestione separata INPS in relazione al soDloat a pubblicazione 31/03/2026anno 2009 e, conseguentemente, al pagamento in favoredell’INPS delle somme dovute, maggiorate delle sanzioniaccessorie, ex art. 116, comma 8, lett. b) L. n. 388/2000;conferma per il resto l’impugnata sentenza e dichiara assorbitol’appello incidentale».4. Dunque, il dictum è chiaro nei termini dell’affermazione diesistenza della pretesa creditoria dell’Istituto per l’anno 2009nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Peraltro, la controricorrente ha anche provato di avere pagatotali somme.5. Pertanto, l’I.N.P.S. non ha interesse ad impugnare talepronuncia non essendo in parte qua soccombente.In tema di impugnazioni, infatti, l'interesse ad agire di cui all'art.100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale,correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa delladecisione, da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che puòderivare, al proponente il gravame, dall'eventuale suoaccoglimento (nn. 9062/2025; 38054/2022).6. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore dellaparte controricorrente come in dispositivo, tenuto conto delvalore della causa.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MNumero sezionale 894/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorreNnumteer o adi lr accolta generale 7766/2026pagamento, in favore della controricorrente, delle spese dDealt a pubblicazione 31/03/2026giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00(milleduecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio2026.La Presidente
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