Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 26613/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ibunale di Tivoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe,pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo, viziodi motivazione per mancanza o manifesta illogicità dell’apparato argomentativo.2.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.3.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti allaespressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena odella misura di sicurezza.

Pertanto, l’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.

F,n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019,Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014- 01),tra le quali non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penaleresponsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestarele premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez. 1,Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 – 01).4.

Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previstedall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dellaimpugnazione va pronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e nonpartecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima partedello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione cameralepartecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano lamotivazione del provvedimento impugnato.5.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e del motivo, appareconforme a giustizia stabilire in misura di euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, in Roma il 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Tivoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe,pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo, viziodi motivazione per mancanza o manifesta illogicità dell’apparato argomentativo.2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.3. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti allaespressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena odella misura di sicurezza. Pertanto, l’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F,n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019,Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014- 01),tra le quali non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penaleresponsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestarele premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in parte motiva, Sez. 1,Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 – 01).4. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previstedall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dellaimpugnazione va pronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e nonpartecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima partedello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione cameralepartecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano lamotivazione del provvedimento impugnato.5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e del motivo, appareconforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, in Roma il 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26613/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris